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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25611/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia della sentenza dello stesso ufficio giudiziario del 13 gennaio 1997, irrevocabile in data 11 novembre 1997, con conseguente revoca della decisione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per abolitio criminis.

A ragione osserva che l'abrogazione della fattispecie incriminatrice di ratto a fine di libidine di cui all'art. 523 cod. pen., originariamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA] e poi riqualificata in sequestro di persona, ha dato vita ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo disciplinato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen.

Ciò perché i fatti puniti dalla norma abrogata non hanno perso rilevanza penale rimanendo, comunque, sussumibili nella fattispecie generale di cui all'art.605 cod. pen.

Non è nemmeno ipotizzabile una violazione dell'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA].

Il condannato, infatti, non ha subito alcuna lesione del diritto al contraddittorio perché la nuova definizione giuridica era stata indicata dalla Corte di cassazione in una sentenza di annullamento con rinvio e non era nemmeno un evento imprevedibile stante il rapporto di genus a species tra le fattispecie incriminatrici interessate.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione degli articoli costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa, segnatamente gli artt. 24, 111, comma 2, e 3 Cost., 6, par. 3 lett. a) [OSCURATO:PERSONA] nonché vizio di motivazione.

La Corte di appello ha ritenuto garantito il diritto al contraddittorio dell'imputato in ordine alla diversa qualificazione giuridica della fattispecie di reato contestatigli in stridente contrato coi principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU in diverse pronunce analiticamente richiamante.

Non rileva che il mutamento della definizione giuridica del fatto sia avvenuta nel giudizio di rinvio posto che è aprico che l'imputato non ha avuto la possibilità di interloquire sul punto ed è stato condannto per un fatto storico radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'imputazione originaria di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato.

In particolare, il fatto storico originario non conteneva in alcun modo l'elemento della limitazione ella capacità di autodeterminazione della vittima invece necessario per il sequestro di persona.

In ogni caso, la Corte di cassazione non poteva disporre l'annullamento con rinvio ai fini della contestazione di un reato più grave posto che l'eventuale condanna sarebbe stata emessa in violazione el divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va in premessa precisato che non può trovare accoglimento la richiesta di trattazione orale del procedimento posto che la relativa facoltà non è prevista per i processi da trattare con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per l'infondatezza delle censure dedotte. 4-D-

3. Anche ammesso che la sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia costituisca una decisione che, evidenziando una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assuma rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta e, quindi, anche nella fase esecutiva (Sez.

U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252933 - 01), nel caso in esame, come sottolineato dal provvedimento impugnato, non si è verificata alcuna violazione del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b) nei termini chiariti dalla pronuncia della Corte internazionale.

Per aversi mutamento del fatto, rilevante ai fini della violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ciò che conta è che il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono.

Non è quindi sufficiente che dal mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza emergano delle difformità.

Vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01 Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01).

In coerenza con tali premesse è stata, quindi, esclusa la compressione o limitazione del diritto al contraddittorio nel caso di diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello, sul rilievo che è consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, G C/ [OSCURATO:PERSONA].

Rv. 278093 - 01; Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, D, Rv. 277948 - 01 Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, CERA, Rv. 281676 - 01)), e nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto sia stata effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021; Ciontoli, Rv. 281817 - 03).

A fortiori deve escludersi una compressione del diritto al contraddittorio qualora la diversa qualificazione giuridica abbia costituito, come nel caso di specie, un tema posto alle parti dalla sentenza di annullamento con rinvio in relazione alla sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento e alla conseguente successione delle norme penali nel tempo con l'abrogazione dell'art.523 cod. pen. e la contestuale possibilità di sussumere la condotta materiale dell'abrogato delitto nella previsione dell'art. 605 cod. pen.

È pacifico, infatti, che venuta meno la previsione speciale che incriminava il ratto a fine di libidine, continuava ad essere efficace ed applicabile la norma incriminatrice del sequestro di persona, che è costituita dai medesimi elementi di quella abrogata con l'eccezione di quello specializzante, presente solo in quest'ultima, rappresentato dal fine di libidine dell'agente (Sez. 3, Sentenza n. 3851 del 12/03/1997, Anbrosoli, Rv. 207882 - 01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia della sentenza dello stesso ufficio giudiziario del 13 gennaio 1997, irrevocabile in data 11 novembre 1997, con conseguente revoca della decisione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per abolitio criminis. A ragione osserva che l'abrogazione della fattispecie incriminatrice di ratto a fine di libidine di cui all'art. 523 cod. pen., originariamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA] e poi riqualificata in sequestro di persona, ha dato vita ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo disciplinato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. Ciò perché i fatti puniti dalla norma abrogata non hanno perso rilevanza penale rimanendo, comunque, sussumibili nella fattispecie generale di cui all'art.605 cod. pen. Non è nemmeno ipotizzabile una violazione dell'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA]. Il condannato, infatti, non ha subito alcuna lesione del diritto al contraddittorio perché la nuova definizione giuridica era stata indicata dalla Corte di cassazione in una sentenza di annullamento con rinvio e non era nemmeno un evento imprevedibile stante il rapporto di genus a species tra le fattispecie incriminatrici interessate. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione degli articoli costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa, segnatamente gli artt. 24, 111, comma 2, e 3 Cost., 6, par. 3 lett. a) [OSCURATO:PERSONA] nonché vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto garantito il diritto al contraddittorio dell'imputato in ordine alla diversa qualificazione giuridica della fattispecie di reato contestatigli in stridente contrato coi principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU in diverse pronunce analiticamente richiamante. Non rileva che il mutamento della definizione giuridica del fatto sia avvenuta nel giudizio di rinvio posto che è aprico che l'imputato non ha avuto la possibilità di interloquire sul punto ed è stato condannto per un fatto storico radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'imputazione originaria di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato. In particolare, il fatto storico originario non conteneva in alcun modo l'elemento della limitazione ella capacità di autodeterminazione della vittima invece necessario per il sequestro di persona. In ogni caso, la Corte di cassazione non poteva disporre l'annullamento con rinvio ai fini della contestazione di un reato più grave posto che l'eventuale condanna sarebbe stata emessa in violazione el divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va in premessa precisato che non può trovare accoglimento la richiesta di trattazione orale del procedimento posto che la relativa facoltà non è prevista per i processi da trattare con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per l'infondatezza delle censure dedotte. 4-D- 3. Anche ammesso che la sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia costituisca una decisione che, evidenziando una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assuma rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta e, quindi, anche nella fase esecutiva (Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252933 - 01), nel caso in esame, come sottolineato dal provvedimento impugnato, non si è verificata alcuna violazione del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b) nei termini chiariti dalla pronuncia della Corte internazionale. Per aversi mutamento del fatto, rilevante ai fini della violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ciò che conta è che il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono. Non è quindi sufficiente che dal mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza emergano delle difformità. Vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01 Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01). In coerenza con tali premesse è stata, quindi, esclusa la compressione o limitazione del diritto al contraddittorio nel caso di diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello, sul rilievo che è consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, G C/ [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 278093 - 01; Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, D, Rv. 277948 - 01 Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, CERA, Rv. 281676 - 01)), e nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto sia stata effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021; Ciontoli, Rv. 281817 - 03). A fortiori deve escludersi una compressione del diritto al contraddittorio qualora la diversa qualificazione giuridica abbia costituito, come nel caso di specie, un tema posto alle parti dalla sentenza di annullamento con rinvio in relazione alla sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento e alla conseguente successione delle norme penali nel tempo con l'abrogazione dell'art.523 cod. pen. e la contestuale possibilità di sussumere la condotta materiale dell'abrogato delitto nella previsione dell'art. 605 cod. pen. È pacifico, infatti, che venuta meno la previsione speciale che incriminava il ratto a fine di libidine, continuava ad essere efficace ed applicabile la norma incriminatrice del sequestro di persona, che è costituita dai medesimi elementi di quella abrogata con l'eccezione di quello specializzante, presente solo in quest'ultima, rappresentato dal fine di libidine dell'agente (Sez. 3, Sentenza n. 3851 del 12/03/1997, Anbrosoli, Rv. 207882 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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