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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04463/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054UFWA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto motivatamente escludendo che le prescrizioni connesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sarebbero adempiute dal condannato, in considerazione del fatto che egli ha commesso il reato per il quale si procede poche ore dopo essere stato scarcerato (dopo un arresto per furto per furto) e mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha commesso reati dopo avere fruito del perdono giudiziale ha commesso due furti a distanza ravvicinata e ha violato altra misura cautelare applicatigli; inoltre, sulla base di quanto precede e valutando, ii aggiunta, che gravano a carico del ricorrente anche quattro denunce per furto (in relazione a una delle quali egli è stato sottoposto agli arresti domiciliari), ha escluso che possa formularsi prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagampnto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] i idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054UFWA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto motivatamente escludendo che le prescrizioni connesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sarebbero adempiute dal condannato, in considerazione del fatto che egli ha commesso il reato per il quale si procede poche ore dopo essere stato scarcerato (dopo un arresto per furto per furto) e mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha commesso reati dopo avere fruito del perdono giudiziale ha commesso due furti a distanza ravvicinata e ha violato altra misura cautelare applicatigli; inoltre, sulla base di quanto precede e valutando, ii aggiunta, che gravano a carico del ricorrente anche quattro denunce per furto (in relazione a una delle quali egli è stato sottoposto agli arresti domiciliari), ha escluso che possa formularsi prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagampnto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] i idente
Sentenza Cassazione n. 04463/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris