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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 17694/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16439/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di LECCE n. 347/2018 , depositata il22/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 19.10.2007 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un villino sito in Ostuni, località “Monticelli ”, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Ostuni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi due quali usufruttuari e l'ultimo quale nudo proprietario di un villino confinante, lamentando che i convenuti avevano realizzato: 1) una serie di interventi sul lastrico solare prima non praticabile che lo avevano trasformato in un terrazzo fruibile con illegittima costituzione di una veduta diretta ed obliqua sulla sua proprietà (realizzazione di una scala di accesso al terrazzo, elevazione del muretto di coronamento dello stesso, realizzazione su di esso di una vasca Jacuzzi , copertura in legno del piano di calpestio, apposizione di pali metallici con teli per garantire la riservatezza del terrazzo); 2) l'elevazione di un vano in aderenza al muretto a secco di confine tra le proprietà in violazione delle distanze legali; 3) la messa a dimora di una siepe a ridosso del confine tra le due proprietà in violazione delle distanze legali. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare che tali opere erano illecite perché violavano le distanze legali e la conseguente condanna dei convenuti alla loro demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni conseguenti, quantificati in € 50.000,00, o in altra somma ritenuta di giustizia.

Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto delle domande del Sasso sostenendo che gli immobili erano naturalmente esposti a reciproca veduta, che le opere realizzate sul terrazzo erano legittime, che il vano edificato a ridosso del confine e la siepe lungo il confine erano preesistenti al loro acquisto.

Escussi alcuni testimoni, espletata CTU e respinte le richieste a più riprese formulate dalle parti di acquisizione di alcuni verbali e dichiarazioni del procedimento penale pendente davanti al Tribunale penale di Brindisi-sezione distaccata di Ostuni, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per abusi edilizi relativi anche al vano in prossimità del confine (definito con la condanna della Milani in primo grado, 144/09, confermata poi in appello con sentenza, a sua volta, confermata in Cassazione), l’adito Tribunale, con senten za n. 925/2014, accoglieva le domande del Sasso sia in ordine alla violazione delle distanze degli articoli 905 e 906 cod. civ. per le vedute diretta ed obliqua esercitate dal terrazzo, sia in ordine alla violazione delle distanze legali da parte del vano in prossimità del confine, che essendo stato ampliato e dotato di una veduta aveva determinato un illecito aggravamento ex art. 1067 cod. civ. della preesistente servitù di edificazione a distanza non legale, non essendo stata richiesta in via riconvenzionale l'usucapione di tale servitù, sia in ordine alla siepe in prossimità del confine, per la quale era ritenuta tardiva l'eccezione di usucapione, e condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'eliminazione della scala di accesso al terrazzo, all'abbattimento, o arretramento, del vano in prossimità del confine nella sua globalità fino a rispettare la distanza legale, a ridurre l'altezza della siepe in modo che non superasse quella del muretto a secco ed al risarcimento dei danni subiti dalSasso, liquidati equitativamente in € 4.000,00.

Impugnata la sentenza di primo grado dai convenuti soccombenti, la Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 347/2018 (depositata il 22.3.2018 ), confermava integralmente quella di prime cure, rigettando il gravame e condannando gli appellanti all a rifusione delle spese processuali di secondo grado.

Hanno proposto ricorso in c assazione notificato il 21.5.2018 avverso la suddetta sentenza, asseritamente notificata lo stesso giorno della pubblicazione (22.3.2018), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandoloa cinque motivi, ed ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente occorre rilevare che pur non essendo stata depositata la notifica della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che sarebbe avvenuta lo stesso giorno della sua pubblicazione (22.3.2018), da ciò non deriva l'improcedibilità del ricorso, in quanto la previsione dell'art. 369,comma secondo, n. 2) , c.p.c. ha lo scopo di garantire alla Corte di legittimità l'agevole verifica della tempestività dell'impugnazione proposta, per cui l'improcedibilità non scatta, nonostante la mancata produzione della relata di notifica dell'impugnata sentenza, quando il ricorso alla Corte di cassazione sia stato comunque notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado impugnata (vedi, in tal senso , Cass. 20.12.2017 n. 30622; Cass.n.17450/2017; Cass. 22.9.2015 n. 18645; Cass. 10.7.2013 n.17066), come avvenuto nella specie, in cui il ricorso é stato notificato dai ricorrenti a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza della Corte d'Appello di Lecce pubblicata il 22.3.2018 e quindi entro il 60° giorno.

Ciò premesso, si evidenzia che col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) , c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 905, 906 e 2697 cod. civ. ed in relazione all'art. 360, comma primo n. 4) , c.p.c. la violazione dell'art. 113 c.p.c.

Deducono, in particolare, i ricorrenti che l'impugnata sentenza ha riconosciuto l'illecita costituzione di una veduta diretta ed obliqua attraverso la trasformazione del lastrico solare non facilmente accessibile dei ricorrenti in un terrazzo fruibile grazie ad una scala, con piano di calpestio in legno e vasca Jacuzzi e con elevazione del muretto di coronamento, ricavando solo da ciò l'esistenza di una veduta diretta ed obliqua illecita senza alcuna misurazione di una distanza dei manufatti dal confine, inferiore rispettivamente ad un metro e mezzo ex art. 905 cod. civ., ed a 75 cm ex art. 906 cod. civ., in tal modo violando l'onere della prova in relazione alla violazione di tali distanze, che incombeva sul Sasso.

Rileva il collegio che il motivo é infondato, in quanto i giudici di primo e di secondo grado non hanno violato il principio dell'onere della prova dettato dall'art. 2967 cod. civ., dal momento che sulla base delle testimonianze acquisite di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e delle fotografie prodotte hanno disposto una CTU percipiente chiamata a verificare, previo sopralluogo, se con l'operata trasformazione del lastrico solare degli attuali ricorrenti in un terrazzo fruibile attrezzato con una vasca Jacuzzi e reso accessibile tramite una scala, prima inesistente, e con l'elevazione del muro di coronamento fosse stata costituita una servitù di veduta diretta ed obliqua sul vicino villino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in violazione degli articoli 905 e 906 cod. civ., ed a verificare sui luoghi di causa le ulteriori violazioni di distanze lamentate, ed avendo il CTU nella relazione del 5.4.2012 ed in sede di chiarimenti in data 13.6.2013 accertato che con la trasformazione é data la possibilità di inspicere e prospicere in alienum rispetto al fondo confinante del Sasso in violazione delle distanze minime imposte dagli articoli 905 e 906 cod. civ. rispettivamente per le vedute dirette (m 1,50) e per le vedute laterali od oblique (75 cm), hanno ordinato il ripristino delle distanze legali, ritenendo comunque provata la violazione di quelle distanze anche se non specificata nella sua esatta misura.

Gli odierni ricorrenti, del resto, nel costituirsi in primo grado non avevano sostenuto che dal lastrico solare del loro villino non fosse esercitabile la servitù di veduta sull'immobile confinante del Sasso in violazione degli articoli 905 e 906 cod. civ., ma piuttosto che entrambi gli immobili fossero da sempre esposti a reciproche servitù di affaccio e di veduta, tesi questa smentita dalla circostanza che prima dei lavori di ristrutturazione compiuti da [OSCURATO:PERSONA], pacificamente sanzionati in sede penale in quanto abusivi, il lastrico solare del villino dei ricorrenti non era normalmente accessibile, mancando una scala fissa di accesso, ed aveva un muro di coronamento più basso, per cui non erano consentite servitù di affaccio e di veduta dal preesistente lastrico solare sul giardino confinante del Sasso.

Sempre i ricorrenti nel giudizio di primo grado non hanno mosso contestazioni alla CTU per mettere in dubbio che fossero state violate le distanze legali delle vedute dirette ed oblique dettate dagli articoli 905 e 906 cod. civ., avendo anzi chiesto che la CTU fosse integrata individuando gli opportuni accorgimenti per evitare l'affaccio e la veduta dal terrazzo, non essendo evidentemente sufficienti allo scopo i teloni agganciati a pali che erano stati collocati sul terrazzo per garantire la privacy dei fruitori della vasca Jacuzzi ivi sistemata e che, però , non impedivano agli stessi la veduta e l'affaccio sul vicino giardino del Sasso attraverso gli spazi lasciati liberi dai teloni medesimi, integrazione però non ammessa per il suo carattere esplorativo.

Gli attuali ricorrenti, infine, neppure nell'atto di appello avevano specificamente lamentato che non fosse stata accertata l'esatta misurazione delle violazioni delle distanze minime imposte per le vedute dirette ed oblique, avendo sollevato la questione per la prima volta nella fase decisoria del giudizio di secondo grado, quando ormai gli accertamenti tecnici si erano conclusi per loro sfavorevolmente, mentre nell'atto di appello si erano limitati a sostenere che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto una servitù di affaccio e veduta e ad ordinare la demolizione delle scale di accesso al terrazzo in mancanza dei presupposti, senza indicare a quali presupposti volessero riferirsi.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Lecce non si sarebbe pronunciata su tutta la domanda, avendo ignorato le argomentazioni da loro fatte valere nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica del giudizio di appello, ed in particolare sull'argomento nuovo del mancato accertamento che la veduta dal terrazzo praticabile fosse ad una distanza inferiore a quelle minime prescritte dagli articoli 905 e 906 cod. civ. contenuto nella comparsa conclusionale e sulla mancata verifica dell'aggravamento delle servitù preesistenti ex art. 1067 cod. civ. in relazione al vano sul confine ed alla siepe contenuto nella memoria di replica.

Tale motivo é anzitutto inammissibile in quanto non é volto a far valere un'omessa pronuncia su una domanda, o su un'eccezione, o su uno specifico motivo di appello fatto valere, bensì su semplici argomenti difensivi prospettati negli scritti conclusivi del giudizio d'impugnazione, in quanto ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice su un singolo argomento, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi, in tal senso , ades., Cass. sez. lav. 4.5.2020 n. 8439).

In ogni caso la Corte d'Appello di Lecce ha, sia pure implicitamente, rigettato le argomentazioni fatte valere dai ricorrenti per la prima volta negli scritti difensivi conclusivi del giudizio di secondo grado, in quanto accogliendo le domande di arretramento fino al rispetto delle distanze legali sia della veduta diretta ed obliqua esercitabile dal terrazzo praticabile dei ricorrenti, sia del vano vicino al confine radicalmente modificato rispetto al precedente vano demolito, sia della siepe, e ritenendo sufficienti allo scopo le testimonianze raccolte, le foto prodotte e la CTU espletata, che previo sopralluogo aveva confermato la sussistenza delle violazioni delle distanze legali, ha ritenuto che fosse superfluo accertare l'esatta misura di quelle violazioni.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.4) c.p.c., la violazione dell'art. 115 e dell'art. 101 comma 2° c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Lecce avrebbe fondato il proprio convincimento in ordine alla domanda di eliminazione della servitù di veduta sul presupposto dell'illiceità delle opere realizzate sul terrazzo dei ricorrenti ancorché gli atti del processo penale svoltosi davanti al Tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Ostuni, alla Corte d'Appello di Lecce ed alla Corte di Cassazione per abusi edilizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonostante le richieste a più riprese avanzate dalle parti in tal senso, non fossero mai stati ritualmente acquisiti alla causa civile.

Il motivo é infondato, in quanto la C orte d'Appello di Lecce alla pagina 5 della sentenza ha fondato il proprio convincimento sulla CTU, sulle foto prodotte e sulle testimonianze acquisite (deposizioni Semeraro, Cito, Calamo e Belfiore) nel contraddittorio delle parti, ed ha semplicemente indicato come ulteriore elemento di supporto la circostanza non contestata dalle parti che i lavori di ristrutturazione, oggetto di tre gradi di giudizio penale, erano stati abusivamente realizzati, senza attingere agli atti del processo penale, che non sono mai stati acquisiti e che del resto riguardavano il difetto di titolo edilizio e non la violazione delle distanze legali, e senza fare discendere specifici effetti probatori dal giudicato penale.

Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'a rt. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 116 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 1073 cod. civ. (sull'estinzione per prescrizione delle servitù), in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione dell'art. 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione dell'art. 1067 cod. civ., sostenendo che la Corte d'Appello di Lecce avrebbe mancato di pronunciarsi sull'usucapione maturata in loro favore sia in ordine al diritto di tenere il vano costruito a ridosso del confine senza rispettare la distanza legale, sia in ordine al diritto di mantenere la siepe piantumata lungo il muro di confine senza rispettare la distanza legale.

Anche questo motivo è destituito di fondamento, in quanto il Tribunale di Brindisi in primo grado ha rilevato che non era stata proposta dagli attuali ricorrenti domanda riconvenzionale di usucapione, e la Corte d'Appello di Lecce ha ritenuto non provata l'usucapione, che in effetti può essere oggetto anche di eccezione riconvenzionale, ma in realtà l'usucapione delle servitù relative al mantenimento del vano e della siepe a distanze inferiori a quelle legali non é stata eccepita tempestivamente dagli attuali ricorrenti, come correttamente osservato dal controricorrente.

Gli attuali ricorrenti, infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado, della quale non é stato neppure specificato se sia stata depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizi one fissata nell’atto di citazione, come richiesto a pena di decadenza dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, come quella di usucapione, si sono limitati a concludere per il rigetto delle domande avversarie ed a dedurre che “il vano, per il quale si lamenta la costruzione a ridosso del confine, é da sempre esistito ed, in tal guisa, é pervenuto agli odierni convenuti.

Questi, poi, in concomitanza ai predetti lavori di ristrutturazione, hanno provveduto semplicemente al relativo consolidamento” e che “Anche la siepe, per la quale si deplora recente piantumazione, in violazione delle distanze legali, é da sempre esistita ed, in tal fatta, é pervenuta agli odierni convenuti, i quali, invero, hanno provveduto alla relativa manutenzione e cura, eliminando l'eccessivo accrescimento prodotto dalla pluriennale incuria”.

Tale deduzione non è, però , sufficiente per fare ritenere sollevata un'eccezione riconvenzionale di usucapione, che - pur non richiede ndo formule sacramentali, determinando comunque un'estensione del thema decidendum e del thema probandum - avrebbe dovuto contenere , per porre gli attori in condizione di esercitare il diritto di difesa, almeno il riferimento all'avvenuto acquisto per usucapione delle servitù dei diritti di mantenere il vano (per la sola parte demolita) e la siepe a distanza non legale, totalmente mancante, ed individuare con precisione il possesso esercitato in modo continuativo, l'inizio dello stesso e l'effettiva distanza inferiore a quella legale consolidata attraverso un possesso pubblico, pacifico e continuativo non modificatosi negli anni.

Col quinto motivo i ricorrenti denunciando, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2043 cod. civ. in quanto la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, avrebbe riconosciuto equitativamente a [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento danni di € 4.000,00 per violazione delle distanze legali, che il CTU aveva ritenuto di non poter quantificare, senza che il Sasso avesse allegato i parametri da utilizzare per la liquidazione.

Pure quest’ultimo motivo é infondato, poiché il danno che deriva dalle violazioni delle distanze legali minime in materia di vedute e di costruzioni per il tempo anteriore al ripristino delle distanze legali violate, per il quale era stata chiesta la liquidazione equitativa per l'impossibilità di procedere ad un'esatta quantificazione, é un danno discendente dall'imposizione di fatto di una servitù che normalmente determina quale conseguenza la diminuzione del valore del fondo che la subisce.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito, potendosi considerare il danno da risarcire come necessariamente compreso nella perpetrata violazione della prescrizione sulla distanza (vedi Cass. ord. 1.3.2023 n. 6137; Cass. 31.8.2018 n. 21501; Cass. 16.12.2010 n. 25475), potendosi intendere l'affermazione talvolta presente in giurisprudenza secondo cui si tratterebbe di un danno in re ipsa, nel senso che in presenza di un pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali ed attesa la natura del bene giuridico leso, deve di norma presumersi esistente il pregiudizio al diritto di proprietà, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che per le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il pregiudizio invece debba essere escluso.

Nel caso di specie alla diminuzione di valore del fondo del Sasso derivante dalla violazione della distanza legale del vano che é stato demolito in prossimità del confine e ricostruito per essere adibito a bagno con maggiori dimensioni, si aggiunge quella derivata alla riservatezza dello stessoSasso, il cui giardino con la trasformazione del lastrico solare dei vicini in terrazzo praticabile, subisce l'affaccio e la veduta degli utenti del terrazzo, che in precedenza non erano comunemente possibili per mancanza di una stabile scala di accesso al lastrico solare, che aveva oltretutto un muro di coronamento di altezza inferiore, che rendeva pericoloso l'inspicere ed il prospicere in alienum nelle rare ed eccezionali occasioni di accesso di persone sul lastrico solare.

La reiezione del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna , in solido , i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità del controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,0 0 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16439/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di LECCE n. 347/2018 , depositata il22/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 19.10.2007 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un villino sito in Ostuni, località “Monticelli ”, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Ostuni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi due quali usufruttuari e l'ultimo quale nudo proprietario di un villino confinante, lamentando che i convenuti avevano realizzato: 1) una serie di interventi sul lastrico solare prima non praticabile che lo avevano trasformato in un terrazzo fruibile con illegittima costituzione di una veduta diretta ed obliqua sulla sua proprietà (realizzazione di una scala di accesso al terrazzo, elevazione del muretto di coronamento dello stesso, realizzazione su di esso di una vasca Jacuzzi , copertura in legno del piano di calpestio, apposizione di pali metallici con teli per garantire la riservatezza del terrazzo); 2) l'elevazione di un vano in aderenza al muretto a secco di confine tra le proprietà in violazione delle distanze legali; 3) la messa a dimora di una siepe a ridosso del confine tra le due proprietà in violazione delle distanze legali. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare che tali opere erano illecite perché violavano le distanze legali e la conseguente condanna dei convenuti alla loro demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni conseguenti, quantificati in € 50.000,00, o in altra somma ritenuta di giustizia. Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto delle domande del Sasso sostenendo che gli immobili erano naturalmente esposti a reciproca veduta, che le opere realizzate sul terrazzo erano legittime, che il vano edificato a ridosso del confine e la siepe lungo il confine erano preesistenti al loro acquisto. Escussi alcuni testimoni, espletata CTU e respinte le richieste a più riprese formulate dalle parti di acquisizione di alcuni verbali e dichiarazioni del procedimento penale pendente davanti al Tribunale penale di Brindisi-sezione distaccata di Ostuni, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per abusi edilizi relativi anche al vano in prossimità del confine (definito con la condanna della Milani in primo grado, 144/09, confermata poi in appello con sentenza, a sua volta, confermata in Cassazione), l’adito Tribunale, con senten za n. 925/2014, accoglieva le domande del Sasso sia in ordine alla violazione delle distanze degli articoli 905 e 906 cod. civ. per le vedute diretta ed obliqua esercitate dal terrazzo, sia in ordine alla violazione delle distanze legali da parte del vano in prossimità del confine, che essendo stato ampliato e dotato di una veduta aveva determinato un illecito aggravamento ex art. 1067 cod. civ. della preesistente servitù di edificazione a distanza non legale, non essendo stata richiesta in via riconvenzionale l'usucapione di tale servitù, sia in ordine alla siepe in prossimità del confine, per la quale era ritenuta tardiva l'eccezione di usucapione, e condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'eliminazione della scala di accesso al terrazzo, all'abbattimento, o arretramento, del vano in prossimità del confine nella sua globalità fino a rispettare la distanza legale, a ridurre l'altezza della siepe in modo che non superasse quella del muretto a secco ed al risarcimento dei danni subiti dalSasso, liquidati equitativamente in € 4.000,00. Impugnata la sentenza di primo grado dai convenuti soccombenti, la Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 347/2018 (depositata il 22.3.2018 ), confermava integralmente quella di prime cure, rigettando il gravame e condannando gli appellanti all a rifusione delle spese processuali di secondo grado. Hanno proposto ricorso in c assazione notificato il 21.5.2018 avverso la suddetta sentenza, asseritamente notificata lo stesso giorno della pubblicazione (22.3.2018), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandoloa cinque motivi, ed ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente occorre rilevare che pur non essendo stata depositata la notifica della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che sarebbe avvenuta lo stesso giorno della sua pubblicazione (22.3.2018), da ciò non deriva l'improcedibilità del ricorso, in quanto la previsione dell'art. 369,comma secondo, n. 2) , c.p.c. ha lo scopo di garantire alla Corte di legittimità l'agevole verifica della tempestività dell'impugnazione proposta, per cui l'improcedibilità non scatta, nonostante la mancata produzione della relata di notifica dell'impugnata sentenza, quando il ricorso alla Corte di cassazione sia stato comunque notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado impugnata (vedi, in tal senso , Cass. 20.12.2017 n. 30622; Cass.n.17450/2017; Cass. 22.9.2015 n. 18645; Cass. 10.7.2013 n.17066), come avvenuto nella specie, in cui il ricorso é stato notificato dai ricorrenti a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza della Corte d'Appello di Lecce pubblicata il 22.3.2018 e quindi entro il 60° giorno. Ciò premesso, si evidenzia che col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) , c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 905, 906 e 2697 cod. civ. ed in relazione all'art. 360, comma primo n. 4) , c.p.c. la violazione dell'art. 113 c.p.c. Deducono, in particolare, i ricorrenti che l'impugnata sentenza ha riconosciuto l'illecita costituzione di una veduta diretta ed obliqua attraverso la trasformazione del lastrico solare non facilmente accessibile dei ricorrenti in un terrazzo fruibile grazie ad una scala, con piano di calpestio in legno e vasca Jacuzzi e con elevazione del muretto di coronamento, ricavando solo da ciò l'esistenza di una veduta diretta ed obliqua illecita senza alcuna misurazione di una distanza dei manufatti dal confine, inferiore rispettivamente ad un metro e mezzo ex art. 905 cod. civ., ed a 75 cm ex art. 906 cod. civ., in tal modo violando l'onere della prova in relazione alla violazione di tali distanze, che incombeva sul Sasso. Rileva il collegio che il motivo é infondato, in quanto i giudici di primo e di secondo grado non hanno violato il principio dell'onere della prova dettato dall'art. 2967 cod. civ., dal momento che sulla base delle testimonianze acquisite di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e delle fotografie prodotte hanno disposto una CTU percipiente chiamata a verificare, previo sopralluogo, se con l'operata trasformazione del lastrico solare degli attuali ricorrenti in un terrazzo fruibile attrezzato con una vasca Jacuzzi e reso accessibile tramite una scala, prima inesistente, e con l'elevazione del muro di coronamento fosse stata costituita una servitù di veduta diretta ed obliqua sul vicino villino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in violazione degli articoli 905 e 906 cod. civ., ed a verificare sui luoghi di causa le ulteriori violazioni di distanze lamentate, ed avendo il CTU nella relazione del 5.4.2012 ed in sede di chiarimenti in data 13.6.2013 accertato che con la trasformazione é data la possibilità di inspicere e prospicere in alienum rispetto al fondo confinante del Sasso in violazione delle distanze minime imposte dagli articoli 905 e 906 cod. civ. rispettivamente per le vedute dirette (m 1,50) e per le vedute laterali od oblique (75 cm), hanno ordinato il ripristino delle distanze legali, ritenendo comunque provata la violazione di quelle distanze anche se non specificata nella sua esatta misura. Gli odierni ricorrenti, del resto, nel costituirsi in primo grado non avevano sostenuto che dal lastrico solare del loro villino non fosse esercitabile la servitù di veduta sull'immobile confinante del Sasso in violazione degli articoli 905 e 906 cod. civ., ma piuttosto che entrambi gli immobili fossero da sempre esposti a reciproche servitù di affaccio e di veduta, tesi questa smentita dalla circostanza che prima dei lavori di ristrutturazione compiuti da [OSCURATO:PERSONA], pacificamente sanzionati in sede penale in quanto abusivi, il lastrico solare del villino dei ricorrenti non era normalmente accessibile, mancando una scala fissa di accesso, ed aveva un muro di coronamento più basso, per cui non erano consentite servitù di affaccio e di veduta dal preesistente lastrico solare sul giardino confinante del Sasso. Sempre i ricorrenti nel giudizio di primo grado non hanno mosso contestazioni alla CTU per mettere in dubbio che fossero state violate le distanze legali delle vedute dirette ed oblique dettate dagli articoli 905 e 906 cod. civ., avendo anzi chiesto che la CTU fosse integrata individuando gli opportuni accorgimenti per evitare l'affaccio e la veduta dal terrazzo, non essendo evidentemente sufficienti allo scopo i teloni agganciati a pali che erano stati collocati sul terrazzo per garantire la privacy dei fruitori della vasca Jacuzzi ivi sistemata e che, però , non impedivano agli stessi la veduta e l'affaccio sul vicino giardino del Sasso attraverso gli spazi lasciati liberi dai teloni medesimi, integrazione però non ammessa per il suo carattere esplorativo. Gli attuali ricorrenti, infine, neppure nell'atto di appello avevano specificamente lamentato che non fosse stata accertata l'esatta misurazione delle violazioni delle distanze minime imposte per le vedute dirette ed oblique, avendo sollevato la questione per la prima volta nella fase decisoria del giudizio di secondo grado, quando ormai gli accertamenti tecnici si erano conclusi per loro sfavorevolmente, mentre nell'atto di appello si erano limitati a sostenere che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto una servitù di affaccio e veduta e ad ordinare la demolizione delle scale di accesso al terrazzo in mancanza dei presupposti, senza indicare a quali presupposti volessero riferirsi. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Lecce non si sarebbe pronunciata su tutta la domanda, avendo ignorato le argomentazioni da loro fatte valere nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica del giudizio di appello, ed in particolare sull'argomento nuovo del mancato accertamento che la veduta dal terrazzo praticabile fosse ad una distanza inferiore a quelle minime prescritte dagli articoli 905 e 906 cod. civ. contenuto nella comparsa conclusionale e sulla mancata verifica dell'aggravamento delle servitù preesistenti ex art. 1067 cod. civ. in relazione al vano sul confine ed alla siepe contenuto nella memoria di replica. Tale motivo é anzitutto inammissibile in quanto non é volto a far valere un'omessa pronuncia su una domanda, o su un'eccezione, o su uno specifico motivo di appello fatto valere, bensì su semplici argomenti difensivi prospettati negli scritti conclusivi del giudizio d'impugnazione, in quanto ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice su un singolo argomento, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi, in tal senso , ades., Cass. sez. lav. 4.5.2020 n. 8439). In ogni caso la Corte d'Appello di Lecce ha, sia pure implicitamente, rigettato le argomentazioni fatte valere dai ricorrenti per la prima volta negli scritti difensivi conclusivi del giudizio di secondo grado, in quanto accogliendo le domande di arretramento fino al rispetto delle distanze legali sia della veduta diretta ed obliqua esercitabile dal terrazzo praticabile dei ricorrenti, sia del vano vicino al confine radicalmente modificato rispetto al precedente vano demolito, sia della siepe, e ritenendo sufficienti allo scopo le testimonianze raccolte, le foto prodotte e la CTU espletata, che previo sopralluogo aveva confermato la sussistenza delle violazioni delle distanze legali, ha ritenuto che fosse superfluo accertare l'esatta misura di quelle violazioni. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.4) c.p.c., la violazione dell'art. 115 e dell'art. 101 comma 2° c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Lecce avrebbe fondato il proprio convincimento in ordine alla domanda di eliminazione della servitù di veduta sul presupposto dell'illiceità delle opere realizzate sul terrazzo dei ricorrenti ancorché gli atti del processo penale svoltosi davanti al Tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Ostuni, alla Corte d'Appello di Lecce ed alla Corte di Cassazione per abusi edilizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonostante le richieste a più riprese avanzate dalle parti in tal senso, non fossero mai stati ritualmente acquisiti alla causa civile. Il motivo é infondato, in quanto la C orte d'Appello di Lecce alla pagina 5 della sentenza ha fondato il proprio convincimento sulla CTU, sulle foto prodotte e sulle testimonianze acquisite (deposizioni Semeraro, Cito, Calamo e Belfiore) nel contraddittorio delle parti, ed ha semplicemente indicato come ulteriore elemento di supporto la circostanza non contestata dalle parti che i lavori di ristrutturazione, oggetto di tre gradi di giudizio penale, erano stati abusivamente realizzati, senza attingere agli atti del processo penale, che non sono mai stati acquisiti e che del resto riguardavano il difetto di titolo edilizio e non la violazione delle distanze legali, e senza fare discendere specifici effetti probatori dal giudicato penale. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'a rt. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 116 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 1073 cod. civ. (sull'estinzione per prescrizione delle servitù), in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione dell'art. 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione dell'art. 1067 cod. civ., sostenendo che la Corte d'Appello di Lecce avrebbe mancato di pronunciarsi sull'usucapione maturata in loro favore sia in ordine al diritto di tenere il vano costruito a ridosso del confine senza rispettare la distanza legale, sia in ordine al diritto di mantenere la siepe piantumata lungo il muro di confine senza rispettare la distanza legale. Anche questo motivo è destituito di fondamento, in quanto il Tribunale di Brindisi in primo grado ha rilevato che non era stata proposta dagli attuali ricorrenti domanda riconvenzionale di usucapione, e la Corte d'Appello di Lecce ha ritenuto non provata l'usucapione, che in effetti può essere oggetto anche di eccezione riconvenzionale, ma in realtà l'usucapione delle servitù relative al mantenimento del vano e della siepe a distanze inferiori a quelle legali non é stata eccepita tempestivamente dagli attuali ricorrenti, come correttamente osservato dal controricorrente. Gli attuali ricorrenti, infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado, della quale non é stato neppure specificato se sia stata depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizi one fissata nell’atto di citazione, come richiesto a pena di decadenza dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, come quella di usucapione, si sono limitati a concludere per il rigetto delle domande avversarie ed a dedurre che “il vano, per il quale si lamenta la costruzione a ridosso del confine, é da sempre esistito ed, in tal guisa, é pervenuto agli odierni convenuti. Questi, poi, in concomitanza ai predetti lavori di ristrutturazione, hanno provveduto semplicemente al relativo consolidamento” e che “Anche la siepe, per la quale si deplora recente piantumazione, in violazione delle distanze legali, é da sempre esistita ed, in tal fatta, é pervenuta agli odierni convenuti, i quali, invero, hanno provveduto alla relativa manutenzione e cura, eliminando l'eccessivo accrescimento prodotto dalla pluriennale incuria”. Tale deduzione non è, però , sufficiente per fare ritenere sollevata un'eccezione riconvenzionale di usucapione, che - pur non richiede ndo formule sacramentali, determinando comunque un'estensione del thema decidendum e del thema probandum - avrebbe dovuto contenere , per porre gli attori in condizione di esercitare il diritto di difesa, almeno il riferimento all'avvenuto acquisto per usucapione delle servitù dei diritti di mantenere il vano (per la sola parte demolita) e la siepe a distanza non legale, totalmente mancante, ed individuare con precisione il possesso esercitato in modo continuativo, l'inizio dello stesso e l'effettiva distanza inferiore a quella legale consolidata attraverso un possesso pubblico, pacifico e continuativo non modificatosi negli anni. Col quinto motivo i ricorrenti denunciando, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2043 cod. civ. in quanto la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, avrebbe riconosciuto equitativamente a [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento danni di € 4.000,00 per violazione delle distanze legali, che il CTU aveva ritenuto di non poter quantificare, senza che il Sasso avesse allegato i parametri da utilizzare per la liquidazione. Pure quest’ultimo motivo é infondato, poiché il danno che deriva dalle violazioni delle distanze legali minime in materia di vedute e di costruzioni per il tempo anteriore al ripristino delle distanze legali violate, per il quale era stata chiesta la liquidazione equitativa per l'impossibilità di procedere ad un'esatta quantificazione, é un danno discendente dall'imposizione di fatto di una servitù che normalmente determina quale conseguenza la diminuzione del valore del fondo che la subisce. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito, potendosi considerare il danno da risarcire come necessariamente compreso nella perpetrata violazione della prescrizione sulla distanza (vedi Cass. ord. 1.3.2023 n. 6137; Cass. 31.8.2018 n. 21501; Cass. 16.12.2010 n. 25475), potendosi intendere l'affermazione talvolta presente in giurisprudenza secondo cui si tratterebbe di un danno in re ipsa, nel senso che in presenza di un pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali ed attesa la natura del bene giuridico leso, deve di norma presumersi esistente il pregiudizio al diritto di proprietà, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che per le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il pregiudizio invece debba essere escluso. Nel caso di specie alla diminuzione di valore del fondo del Sasso derivante dalla violazione della distanza legale del vano che é stato demolito in prossimità del confine e ricostruito per essere adibito a bagno con maggiori dimensioni, si aggiunge quella derivata alla riservatezza dello stessoSasso, il cui giardino con la trasformazione del lastrico solare dei vicini in terrazzo praticabile, subisce l'affaccio e la veduta degli utenti del terrazzo, che in precedenza non erano comunemente possibili per mancanza di una stabile scala di accesso al lastrico solare, che aveva oltretutto un muro di coronamento di altezza inferiore, che rendeva pericoloso l'inspicere ed il prospicere in alienum nelle rare ed eccezionali occasioni di accesso di persone sul lastrico solare. La reiezione del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna , in solido , i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità del controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,0 0 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 17694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris