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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2020

ECLI:EU:C:2020:871
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0084_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Consiglio (causa C‑84/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione – Regolamento (UE) 2019/1157 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Obbligo per una parte di essere rappresentata da un avvocato – Ricorrente, che è inoltre avvocato, che ha agito in nome proprio, sottoscrivendo egli stesso il ricorso, senza avvalersi dei servizi di un avvocato terzo per rappresentarlo – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 29)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione – Ricorso di cittadini greci – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/1157) (v. punti 31, 32)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Gravità della violazione commessa dall’istituzione di cui trattasi – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 34)

4. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 36-39)

5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale – Irrilevanza – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4) (v. punti 52-56) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile nei limiti in cui è stata proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata nei limiti in cui è stata proposta dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonchè dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3) I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonchè i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0084_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Consiglio (causa C‑84/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione – Regolamento (UE) 2019/1157 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Obbligo per una parte di essere rappresentata da un avvocato – Ricorrente, che è inoltre avvocato, che ha agito in nome proprio, sottoscrivendo egli stesso il ricorso, senza avvalersi dei servizi di un avvocato terzo per rappresentarlo – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 29) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione – Ricorso di cittadini greci – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/1157) (v. punti 31, 32) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Gravità della violazione commessa dall’istituzione di cui trattasi – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 34) 4. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 36-39) 5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale – Irrilevanza – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4) (v. punti 52-56) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile nei limiti in cui è stata proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata nei limiti in cui è stata proposta dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonchè dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3) I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonchè i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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