Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2020
ECLI:EU:C:2020:871
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0084_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Consiglio
(causa C‑84/20 P) (
1
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione – Regolamento (UE) 2019/1157 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Obbligo per una parte di essere rappresentata da un avvocato – Ricorrente, che è inoltre avvocato, che ha agito in nome proprio, sottoscrivendo egli stesso il ricorso, senza avvalersi dei servizi di un avvocato terzo per rappresentarlo – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 29)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione – Ricorso di cittadini greci – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/1157)
(v. punti 31, 32)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Gravità della violazione commessa dall’istituzione di cui trattasi – Irrilevanza
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 34)
4.
Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità
(Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 36-39)
5.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale – Irrilevanza – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4)
(v. punti 52-56)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile nei limiti in cui è stata proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
2)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata nei limiti in cui è stata proposta dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonchè dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3)
I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonchè i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
(
1
)
GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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