CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocature Generale dello Stato, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2008 il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere poiché gravemente indiziato (anche) di fare parte, mettendo a disposizione la società DAFA Consulenze, di un'associazione di tipo mafioso ex 416-bis cod. pen., nella specie, «camorra», operante nel settore delle attività commerciali della comunità cinese, principalmente concentrate nella zona del quartiere Esquilino di Roma. 2. All'esito del giudizio di primo grado Solito è stato assolto dal reato associativo, oltre che dai reati fine, «perché il fatto non sussiste», con statuizione confermata dalla Corte d'appello di Roma (con sentenza divenuta irrevocabile nei suoi confronti il 26 febbraio 2018). Quest'ultima, poi, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza dell'attuale ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza della citata misura cautelare. 3. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata prevalentemente fondata sulle dichiarazioni auto ed etero-indizianti rese dal «collaboratore di giustizia» [OSCURATO:PERSONA], relative al suo progetto di rivitalizzare il proprio clan nel quartiere Esquilino di Roma anche tramite Solito (suo factotum, organicamente inserito nell'associazione criminale). Nel dettaglio, si è trattato di dichiarazioni ritenute riscontrate (anche): da dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia; da accertamenti di polizia giudiziaria; da elementi acquisiti nel procedimento n. 42804/06 incardinato a Napoli nei confronti, tra gli altri, di Solito, Falanga e Anastasio e da attività di intercettazione di conversazioni tra presenti e telefoniche (su utenze anche in uso a Solito). Premesso ciò, la Corte d'appello ha accertato che Solito ha concorso a dare causa alla custodia cautelare subita con colpa grave per aver tenuto, «con imperdonabile leggerezza», atteggiamenti idonei a far ritenere esistente un suo inserimento nel sodalizio criminale e, quindi, a «indurre l'Autorità giudiziaria a ritenere opportuno un intervento coercitivo». Il nesso sinergico tra la condotta del richiedente l'equa riparazione e l'ordinanza cautelare è stato nella specie ravvisato nelle circostanze, rappresentate dallo stesso incolpato in sede di interrogatorio di garanzia, dell'aver Solito accolto Giuliano nel proprio ufficio, nell'averlo raggiunto per strada, dopo essere stato sollecitato tramite citofono, e i nell'aver, in qualche occasione, mangiato in compagnia del detto Giuliano e di i l Falanga e Anastasio, considerati diretti referenti di Giuliano e, il primo, operante in seno all'organizzazione proprio tramite la società DAFA Consulenze gestita da Solito.4. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 4.1. Con entrambi i motivi (nn. 1 e 2), in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., al di là della tecnica redazionale utilizzata tanto nella rubrica quanto nell'articolazione delle doglianze, si deducono (pag. 16) violazioni di legge e vizio motivazionale per aver la Corte d'appello ritenuto sussistente la colpa grave, quale circostanza escludente l'equa riparazione, solo in forza della leggerezza di Solito. Quest'ultima si sarebbe sostanziata peraltro esclusivamente nell'aver accolto Giuliano nel proprio ufficio, nell'averlo raggiunto per strada e nell'aver, in qualche occasione, mangiato in compagnia del detto Giuliano e di Falanga e Anastasio, considerati diretti referenti di Giuliano e, il primo, operante in seno all'organizzazione proprio tramite la società DAFA Consulenze gestita da Solito. Per il ricorrente, in particolare, le dette condotte, «non avendo nulla di delittuoso non possono che condurre all'annullamento dell'ordinanza impugnata». 5. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato (in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso per iscritto nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non ha pregio. 2. Entrambi i motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni relative ai rispettivi oggetti, sono inammissibili anche nella parte in cui il ricorrente non si limita a ripercorrere i giudizi di merito (motivi nn. 1 e 2) e a tacciare di inattendibilità le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (motivo n. 2). L'inammissibilità emerge tanto dall'assenza di qualsivoglia effettiva prospettazione di vizio motivazionale (in termini di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), al di là di quanto meramente paventato nelle rubriche, quanto in forza dell'assoluta mancanza di una concreta prospettazione di inosservanza o erronea applicazione di legge (così sostanziandosi, entrambe le censure, in un «non motivo»). Sotto tale ultimo profilo, peraltro, è lo stesso ricorrente ad articolare la censura non considerando la caratteristica strutturale della riparazione per ingiusta detenzione. La doglienza difatti muove dall'assunto per il quale le condotte di Solito «non avendo nulla di delittuoso non possono che condurre all'annullamento dell'ordinanza impugnata», ancorché ritenute dalla Corte territoriale integranti, all'esito di valutazione ex ante, colpa grave ed in rapporto sinergico con l'ordinanza cautelare. La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si veda anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), nonché alla rifusione delle spese sostenute con riferimento al presente giudizio di legittimità dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022 jglietenore Il residente co [OSCURATO:PERSONA] 2. p.p -t)( - :u.,„,jue n,f2,u-e2,--co l'ut,-9O4S 9,g1)9{-A J c7u_ ()Luc I