CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 21 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato giudicato con sentenza del 2021 e risultante dal casellario giudiziale in atti. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il vincolo della continuazione quando venga accertata, in concreto, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, concepito anteriormente all'attività antigiuridica e rimasto fermo durante tutto lo svolgimento di essa (Sez. 4, n. 2624 del 10/03/1986, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 172321; Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela, Rv. 131435). La Corte di appello ha evidenziato come non vi fossero indici deponenti per una programmazione anticipata delle diverse condotte da parte dell'imputato, tenendo anche conto del fatto che i due episodi erano stati commessi a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro. La sentenza è conforme anche al consolidato principio secondo cui l' unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica infatti con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013 , Rv. 258862 01; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 - 01). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così yleciso in Roma il 22 genn tfSiTA-TP` [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente C/13\/C redtte_ta c