CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduce profili di censura già disattesi adeguatamente dal giudice di merito, avendo la Corte di merito, con logica motivazione (cfr. p. 4), determinato la pena in misura leggermente superiore al minimo edittale valorizzando sia la quantità dello stupefacente (pari a gr. 8,417 di tipo cocaina), sia la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo