CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e utilizzo illecito di carte di debito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena comminata all'imputato. 2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo violazione di legge in merito alla omessa riqualificazione dei fatti da tentata rapina in tentato furto e difetto di motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p. 2. Anzitutto va osservato che la sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 1.03/2017 la quale, modificando l'art.613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità, non potendosi ritenere la condizione assolta dalla mera autenticazione da parte di quest'ultimo della sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione. In secondo luogo va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Peraltro il vizio denunziato appare eccentrico, atteso che mai è stato contestato all'imputato il reato di tentata rapina. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Amme