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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 dicembre 1976

Cassazione n. 25840/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1976 avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'integrale accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato associativo di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e di due importazioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (artt. 110, 61 bis cod. pen. e artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90) contestate ai capi 2 e 9 dell'imputazione provvisoria.

2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con la quale la difesa dell'indagato aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e ha osservato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasi nell'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulla piattaforma di messaggistica criptata «Sky-Ecc», in captazioni telefoniche ed ambientali, nelle attività di riscontro eseguite dalla polizia giudiziaria, in servizi di osservazione e pedinamento ed anche in perquisizioni e sequestri.

Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione relativa alle comunicazioni intercorse sulla piattaforma «Sky-Ecc» - inviata all'Autorità giudiziaria italiana dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Agenzia Europol (i quali l'avevano acquisita su incarico delle autorità giudiziarie francesi, olandesi e belghe) e poi acquisita dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] con Ordini europei di indagine penale emessi ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 - fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione e che gli elementi raccolti dagli inquirenti fornissero gravi indizi del pieno coinvolgimento di Russo nei traffici gestiti da un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 dpr 309/90 e in particolare: al reperimento, all'acquisto all'estero, alla importazione, al trasporto in Italia attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA], al prelievo dai container e alla commercializzazione, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Secondo i giudici del riesame, Russo, che lavorava come portuale presso lo scalo marittimo di [OSCURATO:PERSONA], si mise a disposizione del gruppo per il prelievo della sostanza dai container nei quali era occultata, necessario, dopo l'arrivo delle navi in porto, per far sì che la cocaina potesse essere portata all'esterno dell'area portuale ("esflitrata" secondo l'espressione utilizzata nel capo di imputazione) per la successiva distribuzione e commercializzazione.

Egli partecipò, inoltre, il 22 novembre 2020 e il 15 dicembre 2020 alla "esfiltrazione" di due grossi carichi: la prima, avente ad oggetto un totale di 598 kg. di cocaina occultati in due container provenienti dal Sudamerica; la seconda, relativa a 1.150 kg. circa di cocaina contenuta in 46 zaini.

Il Tribunale, dunque, ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale.

3. Avverso l'indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo dei difensori deducendo più motivi di doglianza.

3.1. Col primo motivo il difensore lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per essere stato ritenuto utilizzabile ai fini della decisione il materiale acquisito tramite l'agenzia Europol e gli ordini di indagine europei (0.I.E.) rivolti alle autorità francesi.

Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, nel caso di specie, non si può affermare che il materiale di cui si tratta sia stato legittimamente acquisito ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen.

In estrema sintesi, la difesa sostiene che i dati forniti dall'autorità francese sarebbero frutto anche di attività di intercettazione, e tuttavia agli atti non risultano provvedimenti autorizzativi di operazioni di intercettazione ai sensi dell'art. 100 del codice di procedura penale francese, ma solo provvedimenti che autorizzano l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione di dati informatici presenti all'interno del sistema Sky-Ecc emessi dal Tribunale di Parigi ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di procedura penale d'oltralpe.

A conferma di ciò si sottolinea che a fronte di un provvedimento che autorizzava l'accesso l'archiviazione e la trasmissione dei dati informatici a far data dal 17 dicembre 2020, sarebbe stata acquisita e trasmessa all'autorità giudiziaria italiana documentazione relativa a scambi di comunicazioni avvenute il 22 novembre e il 15 dicembre 2020.

Secondo la difesa, ciò proverebbe che i dati erano acquisiti in tempo reale.

Muovendo da queste premesse, la difesa osserva che, per poter utilizzare atti ricevuti dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero, il giudice deve verificarne la conformità ai principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e sostiene che questo non sarebbe avvenuto nel caso di specie.

Ricorda che ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'illegittimità del procedimento di acquisizione può comportare l'inutilizzabilità del materiale acquisito e sostiene che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sarebbe stato doveroso consentire alla difesa di conoscere le modalità di acquisizione e decríptazione dei dati.

A sostegno di tale affermazione, cita la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori.

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen.

La difesa osserva che, mediante gli ordini europei di indagine, sono stati acquisiti messaggi già decriptati precludendo così alla difesa di accedere ai documenti originali.

Sottolinea che i messaggi decriptati sono stati ottenuti tramite attività compiute da organi inquirenti esteri secondo procedure di acquisizione, estrazione e decriptazione ignote e che il Tribunale distrettuale è incorso in contraddizione perché, da un lato, ha sostenuto che il materiale di cui si tratta è stato acquisito ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., dall'altro, per sostenere che la mancata specificazione delle modalità di decriptazione dei flussi di comunicazione non avrebbe determinato lesione dei diritti di difesa, ha citato l'art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. che disciplina proprio le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione.

3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 191 e 729 cod. proc. pen.

Sottolinea che, ai sensi dell'art. 727, comma 9, del codice di rito, l'autorità giudiziaria italiana può indicare all'autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilità degli atti richiesti e in tal caso, ai sensi dell'art. 729, comma 2, cod. proc. pen., se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate, gli atti compiuti sono inutilizzabili.

Il ricorrente rileva che, nel caso di specie, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata ad acquisire dall'autorità giudiziaria francese le chat decriptate, ha anche chiesto a quella autorità giudiziaria di trasmettere «ogni ulteriore informazione» in suo possesso relativa alle utenze connesse ai dispositivi e sostiene che, la mancata trasmissione di quei dati, incide sul regime di utilizzabilità perché il difetto procedurale involge non solo la purezza del dato probatorio, ma anche la corretta identificazione degli utilizzatori dei críptotelefoni.

3.4. Col quarto motivo, relativo al capo 2) della imputazione provvisoria, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stata identificata in [OSCURATO:PERSONA] la persona che altri indagati indicavano con gli pseudonimi di "Manolo" e "Nero" in assenza di elementi indiziari univoci in tal senso.

Nel ricorso si osserva che l'uso di due diversi pseudonimi non può essere logicamente ritenuto.

Si sottolinea poi che, nell'interpretare le chat intercorse il 22 novembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA] e tra lo stesso Dell'Acqua e [OSCURATO:PERSONA], sono stati attribuiti a Russo entrambi gli pseudonimi, ma vi sono altre conversazioni del 23 novembre 2020, nelle quali i portuali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano di "Nero" chiedendosi se egli sia «andato a ritirare» qualcosa, e, in questo caso, gli inquirenti non avrebbero ritenuto che la conversazione si riferisse a Russo.

3.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 2).

Il difensore osserva che, secondo l'ipotesi accusatoria, il "Manolo" che partecipò alla "esfiltrazione" del 22 novembre 2020 sarebbe Russo e tra gli elementi indiziari valutati in tal senso vi è la circostanza che (come emerge dalle intercettazioni) "Manolo" doveva dare il cambio nel turno a tale Damiano.

L'ordinanza impugnata attribuisce particolare rilevanza alla constatazione che, la sera del 22 novembre 2020, Russo doveva entrare in turno alle 22:00 e dare il cambio al collega [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, però, tale dato indiziario sarebbe irrimediabilmente contraddetto dalla constatazione che, come accertato dalla strisciata del badge, [OSCURATO:PERSONA] lasciò l'area portuale alle 22:03:31 e, alla luce della conversazione progr. 131 (RIT 2230/2020) del 22 novembre 2020 ore 22:16, a quell'ora l'operazione di "esfiltrazione" non si era ancora conclusa.

Avendo dato regolarmente il cambio al collega, infatti, Russo non poteva essere tra i portuali coinvolti nell'operazione, e il "Manolo" che a quella operazione prese parte non sarebbe identificabile nel ricorrente.

3.6. Col sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 9).

Osserva che, secondo l'ordinanza impugnata, tali indizi sarebbero costituiti da una conversazione intercorsa il 13 dicembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si tratterebbe di indizio non grave atteso che i conversanti parlano di "Manolo" e poi di "Russo", ma non v'è certezza che lo pseudonimo di Russo fosse Manolo.

3.6. Col settimo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo di cui al capo 1).

Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi Russo è stato ritenuto partecipe dell'associazione.

La difesa sottolinea che i reati scopo attribuiti all'indagato sarebbero stati commessi il 22 novembre e il 15 dicembre 2020.

Egli avrebbe dunque preso parte all'attività associativa soltanto per 23 giorni, ma, secondo l'ipotesi accusatoria, l'operatività del sodalizio si protrasse per un tempo ben più lungo.

La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha desunto ì gravi indizi della partecipazione all'associazione da conversazioni che provano al più il coinvolgimento in attività di cessione di stupefacenti, ma in nessun modo consentono di affermare la stabilità del rapporto instaurato col sodalizio e la coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione del programma criminoso.3.7.

Con l'ottavo e col nono motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Osserva in proposito che nessuna motivazione è stata fornita in ordine ai legami tra il sodalizio criminale oggetto di imputazione e le locali cosche di 'ndrangheta e neppure con riferimento al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa che l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 avrebbe inteso perseguire.

La difesa sottolinea, inoltre, che l'aggravante in parola ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale sicché può applicarsi al concorrente non animato dallo scopo di favorire l'associazione mafiosa solo se questi risulti consapevole di tale finalità.

Osserva che l'ordinanza impugnata non ha spiegato perché a Russo potrebbe essere attribuita una tale finalità o una tale consapevolezza.

4. Con memoria datata 10 maggio 2023 la difesa ha sviluppato il secondo motivo di ricorso.

Secondo la difesa, la circostanza che un dato criptato venga reso leggibile attraverso un algoritmo non vale ad escludere la necessità di un contraddittorio scientifico che, nel caso di specie, non è stato possibile.

Il difensore, inoltre, ha documentato che, in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio, le Autorità giudiziarie tedesche ed olandesi hanno attivato la procedura prevista dall'art. 267 essendovi dubbio interpretativo sul significato da attribuire alle disposizioni della Direttiva 2014/41 e ha chiesto al Collegio di valutare l'opportunità di procedere in tal senso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi di ricorso - che possono essere esaminati unitariamente perché riguardano questioni tra loro strettamente connesse - sono infondati.

Tutti gli altri non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Nell'esaminare il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, si deve subito sottolineare che la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata) - che il ricorrente invoca a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese - si riferisce a un caso diverso da quello in esame.

Dalla lettura della sentenza emerge infatti che, in quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente.

Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.».

Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata e come emerge dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall'autorità giudiziaria francese; ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia; ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati.

Da queste premesse è necessario partire per esaminare la questione oggetto del presente ricorso.

Occorre quindi tenere presente che il materiale la cui utilizzabilità viene contestata è stato acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 108/2017, mediante ordini di indagine europei e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione della difesa.

3. Gli ordini di indagine di cui si tratta - il primo dei quali è datato 13 aprile 2021 - sono stati eseguiti dall'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi) che ne ha trasmesso gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Nessuno di questi ordini di indagine è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs n. 108/2017, la cui rubrica recita: «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro».

L'autorità giudiziaria italiana, dunque, non ha chiesto all'autorità francese assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione.

Ha chiesto, invece, allo Stato estero di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni già avvenute, che l'autorità giudiziaria d'oltralpe aveva autonomamente acquisito.

Gli ordini europei di indagine emessi dalla Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infatti, hanno ad oggetto l'estrazione di dati (foto, chat, audio, video) che erano a disposizione dell'autorità giudiziaria francese.

Ciò trova conferma nella constatazione che, nel modulo prestampato inviato alle autorità francesi, non risulta compilata la sezione "H7" riservata alla intercettazione di telecomunicazioni, né la sezione "H5" relativa ad atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale.

La difesa sostiene che tra i materiali trasmessi potrebbero esservi anche i risultati della acquisizione di flussi di dati avvenuta in tempo reale, potrebbero esservi, quindi, anche i risultati di attività di intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese.

Si deve prendere atto, tuttavia, che, nel dare esecuzione agli O.I.E. della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Parigi ha richiamato l'art. 706-102-1 del codice di procedura penale francese che consente l'installazione di un dispositivo tecnico per accedere, archiviare e trasmettere dati informatici già formati e memorizzati all'interno di un dispositivo elettronico.

In particolare: il Tribunale di Parigi ha autorizzato la trasmissione all'autorità giudiziaria italiana dei dati informatici presenti all'interno del sistema Sky-Ecc, dal 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1).

Tanto premesso, si deve prendere atto che gli artt. 706-102-1 e 230-1 del codice di procedura penale francese consentono al pubblico ministero nel corso dell'indagine, e al giudice istruttore in fase di istruzione, di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decriptazione dei dati stessi.

Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, sicché l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali era venuta in possesso dei dati.

Ha attestato però - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile; supporto che è stato inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto esposto, il materiale probatorio della cui utilizzazione il ricorrente si duole non può dirsi acquisito in violazione di divieti stabiliti dalla legge.

Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Parigi e l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria d'oltralpe nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia e nel rispetto della normativa vigente in quello Stato.3.1.

La circostanza che l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria dei dati informatici presenti all'interno del sistema sia stata autorizzata dall'autorità giudiziaria francese a far data dal 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1) fornisce adeguata risposta alle osservazioni formulate nel primo motivo di ricorso secondo le quali, poiché le chat criptate utilizzate nei confronti di Russo risalgono al 22 novembre e 12 dicembre 2022, si tratterebbe di dati illegittimamente acquisiti o, comunque, intercettati in tempo reale.

Com'è evidente, infatti, proprio perché l'autorizzazione non aveva ad oggetto l'acquisizione di dati in tempo reale, essa non si riferiva al futuro, ma al passato, sicché, a seguito del primo provvedimento, poterono essere acquisiti i dati presenti al 17 dicembre 2020 nel server n. 1 e, col secondo provvedimento poterono essere acquisiti i dati presenti al 24 febbraio 2021 nel server n. 2.

4. Si è detto che gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell'art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni).

Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, TFUE - «sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie».

Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali.

In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all'art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E.

«in base al principio del riconoscimento reciproco» e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa; all'art. 9, che l'autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, «senza imporre ulteriori formalità» e ne assicuri «l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla [...] Direttiva»; all'art. 11, che l'esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

L'ordine deve pertanto riguardare un'indagine consentita nello Stato di emissione, ma l'indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto «potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027).

Ne consegue: che, nell'esecuzione di un ordine di indagine europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto; che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell'attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno; che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla.

Anche nella materia delle rogatorie internazionali - che, diversamente da quanto avviene per la cooperazione giudiziaria, non presuppone fiducia e riconoscimento reciproci - vige il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori e non trovano applicazione le norme del Paese richiedente bensì quelle vigenti nello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000).

Anche in questa diversa materia, dunque (e ancorché l'art. 729 cod. proc. pen. faccia espresso richiamo all'art. 191 secondo comma) si è ritenuto che l'autorità rogata non possa essere tenuta ad applicare le norme dell'autorità rogante e che i divieti stabiliti dalla legge italiana non operino per gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti «in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano».

Tra questi principi vi è certamente anche il diritto di difesa e, tuttavia, si è ritenuto che, in ragione della «prevalenza della lex loci», anche nella materia delle rogatorie, le concrete modalità di assistenza difensiva siano regolate dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 pag. 18 della motivazione).

Anche in questo campo infatti (e dunque a maggior ragione nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli stati dell'Unione europea che condividono garanzie e principi comuni) l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa al rispetto dei principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750).

5. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate.

Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine.

La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decríptazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall'autorità giudiziaria francese.

6. Nel primo motivo di ricorso, la difesa fa riferimento alla sentenza n. 01226 dell'Il ottobre 2022, con la quale la Corte suprema francese, chiamata a valutare la legittimità dell'acquisizione di dati estrapolati dalla piattaforma «Encrochat», ha annullato una decisione assunta dalla Corte di appello di Nancy perché i risultati delle operazioni compiute non erano accompagnati (come richiesto dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese) da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato della acquisizione dei dati che certificasse «la sincerità dei risultati trasmessi».

Nel richiamare questa sentenza la difesa sottolinea la necessità di avere a disposizione i dati necessari a verificare che la prova sia stata correttamente conservata e trasmessa senza alterazioni.

Non considera, però, che questa sentenza si riferisce ad un caso concreto e ha ad oggetto uno specifico provvedimento giurisdizionale e dalla stessa non può certo desumersi che l'attestazione certificante la sincerità dei risultati trasmessi - non acquisita agli atti di un determinato procedimento - fosse mancante in tutti i casi in cui l'autorità francese ha acquisito dati sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc».Non è noto, peraltro, se, a seguito della sentenza di annullamento pronunciata della Corte di cassazione, la Corte di appello di Nancy abbia acquisito l'attestazione mancante, sicché la sentenza citata dal ricorrente non consente di ipotizzare che la presunzione di legittimità dell'attività svolta dal giudice straniero non operi in relazione alle attività con le quali l'Autorità giudiziaria francese ha acquisito dati sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc».

Soprattutto, questa sentenza non fornisce argomenti per sostenere che, nel caso oggetto del presente procedimento, la prova non sia stata correttamente conservata e non ne sia stata garantita la genuinità.

Come si è detto, infatti, il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati su supporto informatico non modificabile che ha inviato, in plico sigillato, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

7. Si è già chiarito che la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis cod. proc. pen.

Gli ordini europei di indagine, infatti, non sono stati emessi facendo applicazione dell'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno.

Si trattava, dunque (come l'ordinanza impugnata opportunamente sottolinea), di dati già estrapolati dai server della piattaforma «Sky-Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero.

Non rileva in questa sede se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni").

Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso.

La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico.

In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319).Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all'autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell'osservanza dell'ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 della motivazione).

Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente.

A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che la legislazione italiana non pone limiti all'utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

7.1. Alla luce delle considerazioni svolte, il riferimento agli artt. 727, comma 9, e 729, comma 2, cod. proc. pen. contenuto nel terzo motivo di ricorso non è pertinente.

Alla constatazione che le disposizioni citate non riguardano gli ordini di indagine europei (disciplinati dal d.lgs. n. 108/2017), si aggiunge infatti la considerazione che, nel caso di specie, l'autorità giudiziaria italiana si è limitata a richiedere all'autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati che la stessa aveva autonomamente acquisito: non ha fornito, quindi, alla magistratura d'oltralpe alcuna indicazione sulle modalità della acquisizione, né avrebbe potuto farlo trattandosi di una acquisizione già avvenuta.

Basta osservare in proposito che il primo O.I.E. fu emesso il 13 aprile 2021 e tutti i dati utilizzati a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono precedenti a quella data.8.

Nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un'attività di decriptazione.

Non è noto - perché la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto - in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili.

A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990).

Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo «esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati» consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n.30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454).

In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato.

Si è affermato, infatti, che «in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, sicché il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata).

Diversamente da quanto la difesa ha sostenuto nella memoria del 1° maggio 2023, i principi esposti non confliggono con le regole e le garanzie che presiedono alla assunzione della prova scientifica.

A questo proposito è opportuno sottolineare che l'algoritmo utile alla lettura di messaggi e immagini trasmessi attraverso un "criptotelefono" è contenuto nell'apparecchio telefonico, tanto è vero che quei messaggi e quelle immagini sono leggibili "in chiaro" da chi li riceve.

Non si tratta, quindi, di individuare un sistema di decriptazione scientificamente valido, ma di individuare il sistema di decriptazione in uso nel caso concreto.

Quando afferma che «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo, la giurisprudenza di legittimità tiene conto di questo dato di fatto e ne trae le conseguenze in diritto.

L'attività con la quale viene individuato l'algoritmo idoneo alla decriptazione, infatti, altro non è che una attività di indagine e se è consentito avvalersi per svolgerla della collaborazione del privato produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990), non si vede perché non dovrebbe essere consentito avvalersi, a tal fine, di «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» come la magistratura d'oltralpe ha attestato di aver fatto.

Nulla consente di ritenere, inoltre (e la consulenza tecnica che la difesa ha allegato alla propria memoria aggiuntiva fornisce significative conferme in tal senso) che un algoritmo errato possa attribuire ai messaggi decriptati un significato di senso compiuto diverso rispetto a quello reale.

In quella consulenza si afferma che la «sicurezza di un protocollo crittografico dipende crucialmente dalla possibilità che quest'ultimo venga studiato da una comunità scientifica qualificata» , ma questa affermazione si riferisce alla elaborazione del programma di criptazione.

Nel riferire sul contenuto della trascrizione operata dopo l'individuazione dell'algoritmo, il consulente scrive (pag. 27) che «ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura.

Pertanto, ai fini pratici, solo la chiave corretta può, eseguendo il processo di decifratura, restituire un messaggio conforme al protocollo (nella parte relativa ai metadati) e presentante un contenuto di senso compiuto» e aggiunge: «ogni chiave errata produrrà, all'esito del tentativo di decifratura, una stringa di bit priva di ogni significato.

È categoricamente da escludere che una chiave errata possa produrre, all'esito della decifratura, una stringa che abbia l'aspetto corretto in un messaggio all'interno del protocollo.

Non è possibile che una chiave corretta decifri solo una parte del messaggio, né tantomeno una parte corretta ed un'altra errata.

Si tratta di un'operazione ON/OFF, passibile solo di successo completo (se la chiave è corretta) o di insuccesso completo se la chiave è errata (non esistono chiavi quasi giuste!).

Svolgendo infinite volte il tentativo di decifratura il risultato sarà sempre lo stesso, sovrapponibile agli altri».

9. La circostanza che la difesa non sia stata messa in condizione di verificare il contenuto dei provvedimenti con i quali l'autorità giudiziaria francese ha acquisito il materiale poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non comporta una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012.

Se è vero infatti che, ai sensi del comma 2 di questa norma, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato»; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale».

In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione dì non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato.

A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di documentazione secretata dal diritto interno francese, il rifiuto non è stato opposto alla difesa degli indagati nel procedimento aperto a [OSCURATO:PERSONA], bensì, prima ancora, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti e poi alla Procura della Repubblica di Reggio.

La magistratura francese, peraltro, ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate e il dato non potrebbe essere contestato, se sfavorevole all'accusa, neppure dai pubblici ministeri procedenti.

Nel caso di specie, dunque, tutto il materiale probatorio del quale gli inquirenti erano in possesso è stato messo a disposizione della difesa e il principio di parità delle parti nel processo - che ha rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. - non è stato violato.

Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU.

L'acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del d.lgs. n. 108/2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 «nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» ed è stato garantito agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti» come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012.Per quanto esposto, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano.

Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano.

Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui «l'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata).

10. Con la memoria del 1° maggio 2023 la difesa ha chiesto di valutare se attivare la procedura prevista dall'art. 267 TFUE Nell'esaminare questa richiesta si deve premettere che, come già più volte affermato da questa Corte di legittimità sulla base della interpretazione dell'art. 267, comma 3, TFUE fornita dalla CGUE, l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea non sussiste quando «il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151).10.1.

Alcuni dei quesiti proposti attengono all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva UE 2014/41, che indica quali debbano essere le «condizioni di emissione e trasmissione di un OEI».

Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia: - se un ordine europeo di indagine volto all'acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: l'Italia), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo; - in subordine, se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l'obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale; - se un OEI mirante all'acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato.

Il primo quesito non è pertinente, né rilevante nel caso in esame, atteso che, come già chiarito, i dati acquisiti dal pubblico ministero italiano mediante OEI sono qualificabili come "dati freddi" ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen.

Il quesito, come d'altronde i successivi, si ispira apertamente a quelli sottoposti alla CGUE dal Tribunale del Land di Berlino che, in data 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con OEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistratura francese, aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Come è ovvio, in tale sede la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco e, peraltro, come sembra evincersi dalla lettura del provvedimento versato in atti dal ricorrente, l'A.G. tedesca prospetta che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione abbiano avuto ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti: una situazione ben diversa da quella che risulta essersi verificata nel presente procedimento, nel quale la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data di emissione degli OIE.

Il secondo, subordinato, quesito, infatti, muove proprio dalla premessa che lo Stato di esecuzione abbia acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione ed è prima di tutto per questo che non può essere considerato pertinente né rilevante nel presente procedimento, nel quale non risulta che ciò sia avvenuto.

Quanto al terzo quesito, esso pure non è pertinente.

Nel trasporre la domanda formulata dall'A.G. tedesca, il ricorrente non considera che la Direttiva prevede che l'OEI può essere emesso tanto da autorità giudiziarie, ovvero ed in via esclusiva «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato» [articolo 2, lettera c), punto i)], tutte su un piano di parità; oppure da autorità non giudiziarie, ma competenti a svolgere indagini nell'ambito dei procedimenti penali e a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, e che in tal caso l'OEI deve essere convalidato da un'autorità giudiziaria. [articolo 2, lettera c), li)].

Sicché non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che, per la Direttiva, il pubblico ministero è fra le autorità giudiziarie legittimate ad emettere l'OEI.

10.2. La difesa chiede che siano formulati alla Corte di Giustizia i seguenti ulteriori quesiti: - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un'intercettazione di telecomunicazioni - in particolare, dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni - qualora, in primo luogo, l'intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunicazione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l'OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell'emissione dell'OEI; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l'integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell'assoluta riservatezza dei dati; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) , della Direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (l'Italia) in un caso interno analogo;- in subordine, se ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l'intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo.

Il primo quesito si fonda su premesse pedissequamente riprese dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Berlino che - lo si deve ribadire - non trovano riscontro negli atti del presente procedimento.

Come si è ampiamente illustrato, la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN e ciò ha fatto nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato.

Quando gli OEI furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana.

Il secondo quesito si riferisce alla integrità dei dati trasmessi.

Come si è detto, nel caso di specie, tale garanzia è assicurata: da un lato, dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese in base al quale «la sincerità dei risultati» è certificata da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato dall'autorità giudiziaria della materiale acquisizione dei dati; dall'altro, dalla constatazione che il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati in suo possesso su supporto informatico non modificabile inviato, in plico sigillato, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

I restanti due quesiti, relativi entrambi all'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2014/41 non sono pertinenti e neppure rilevanti atteso che l'autorità francese non risulta aver acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato italiano e certamente non ha effettuato intercettazioni nell'interesse dello Stato di emissione.

10.3. Non sfugge a questa Corte che ai quesiti è sotteso un tema che trascende la loro specifica formulazione; ed è il tema delle garanzie della persona sottoposta ad indagini o imputata nel quadro della procedura dell'OEI.

Il vizio di fondo della prospettazione del ricorrente, tuttavia, è rappresentato dal mancato confronto con il sistema delineato dalla Direttiva 2014/41.

Il legislatore europeo ha inteso mantenere un alto livello di protezione dei diritti fondamentali e di altri diritti processuali delle persone sottoposte a indagine, perseguendo l'obiettivo di una 'neutralità' dell'OEI rispetto a tali diritti, nel senso che l'acquisizione di prove in un altro Stato membro non dovrebbe incidere sulle garanzie della persona indagata, in particolare per quanto riguarda il diritto a un giusto processo.

Di ciò vi è ampia traccia nel Considerando della Direttiva, laddove si prevede che, in sede di emissione dell'OEI, occorre tener conto della necessità del pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la limitazione dei diritti della difesa nei procedimenti penali mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla Direttiva deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 12); laddove si prescrive che l'attuazione della Direttiva deve tener conto delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali (punto 15).

Esplicitamente si menziona l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (punto 18), tanto che pur se la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, tale presunzione è relativa e implica che, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (punto 19).

In concreto, l'autorità di emissione deve garantire il rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata (art. 6, par. 1 e 2); essa deve certificare, tra l'altro, che l'OEI è necessario e proporzionato e che si è tenuto conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata.

Per l'altro versante, l'articolo 11, par. 1, lettera f), costituisce l'autorità di esecuzione quale garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta.

Viene quindi a delinearsi, anche in tale Stato, un controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata.

Che, peraltro, non è neppure conclusivo, perché l'art. 14 prevede come obbligatoria l'istituzione di alcuni «mezzi d'impugnazione», attivabili sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione.

Né va taciuta la previsione, già rammentata, dell'art. 2, lettera d), che prevede l'ipotesi di intervento di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo.

E, a tal riguardo, non si può non rimarcare che, nel caso di specie, il dato è stato fornito dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione è intervenuta una autorità giurisdizionale.

Da quanto premesso consegue che la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo.

Requisiti che, nel caso in esame, non risultano soddisfatti dal ricorrente.

10.4. Si devono esaminare a questo punto i restanti quesiti che riguardano l'interpretazione dell'art. 31 della Direttiva UE 2014/41.

Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia: - se una misura correlata con l'accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/41; - se la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della Direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (l'Italia), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice; - ove l'articolo 31 della Direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, se detta protezione si estenda anche all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato notificato (l'Italia) e se, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato.

A questo proposito - a prescindere dalla rilevanza della questione (si ribadisce che l'autorità giudiziaria italiana non ha chiesto l'esecuzione di intercettazioni e neppure né è stata richiesta) - è sufficiente osservare che nessun dubbio interpretativo deve essere sciolto.

È pacifico, infatti, che l'art. 31 della Direttiva (cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento dall'art. 44 del d.lgs. 108/2017) ha ad oggetto obblighi informativi con riferimento ad attività di intercettazione effettuate da uno Stato dell'Unione nel territorio di altro Stato membro ed è altrettanto pacifico che, nel concetto di intercettazione, rientrano solo le acquisizioni di flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319).

Com'è evidente, inoltre, questa previsione ha il solo scopo di garantire il rispetto del principio di reciprocità nella delicata materia delle intercettazioni e non quello di proteggere i diritti dei singoli utenti, che sono tutelati, in questa materia, dal necessario intervento giurisdizionale.

10.5. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, infine, non v'è alcun dubbio da dirimere «sulle conseguenze giuridiche di una disciplina che pare aver legittimato, sulla scorta del principio di affidavit interstatale, l'acquisizione di prove in violazione del diritto dell'Unione».

Si deve ribadire, infatti, che la premessa secondo la quale i dati trasmessi dalla Francia sono stati acquisiti in violazione del diritto dell'Unione «in ragione dell'assenza di un sospetto di reato» non ha in atti alcun riscontro.

11. Col quarto e col quinto motivo, la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 2).

A questo proposito è opportuno ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

11.1. Alle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame si sofferma sul quadro indiziario in base al quale sono stati attribuiti a Russo gli pseudonimi di "Manolo" e "Nero".

Sottolinea, con particolare riferimento al primo pseudonimo, che Russo veniva chiamato "Manolo" anche da coloro con i quali interloquiva utilizzando l'utenza n. 3314838052 a lui intestata e intercettata nel corso delle indagini.

Dall'ordinanza impugnata emerge (pag. 14 e ss.) che la sera del 22 novembre 2020, una squadra di portuali fu incaricata di recuperare una ingente quantità di cocaina occultata in due container arrivati nel porto di [OSCURATO:PERSONA] e che di questa squadra faceva certamente parte anche "Manolo" il quale si unì agli altri alle 20:30.

Dalle conversazioni intercettate si evince che "Manolo" avrebbe dovuto allontanarsi alle 22:00 perché entrava in turno di lavoro subentrando ad un collega di nome Damiano e, dalle indagini svolte, è emerso che, quella sera, Russo fece accesso all'area portuale alle 20:30, molto prima del suo turno di lavoro (che iniziava appunto alle 22:00), nel quale avrebbe dovuto sostituire il collega [OSCURATO:PERSONA].

Dalle conversazioni intercettate emerge poi che [OSCURATO:PERSONA] suggerì a Russo di convincere il collega Damiano ad aspettarlo se fosse stato in ritardo, sicché non v'è ragione di dubitare che il Manolo che doveva entrare in turno al posto di Damiano fosse proprio l'odierno ricorrente.

Il quadro indiziario è univoco e - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - non è efficacemente contrastato dalla constatazione che, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] strisciò il badge di uscita dall'area portuale alle 22:03:31.

La circostanza che, a quell'ora, il recupero della cocaina non fosse ancora concluso, infatti, non consente di ritenere che Russo (alias: Manolo) non vi abbia preso parte allontanandosi quando l'operazione stava per concludersi in modo da iniziare puntualmente il proprio turno di lavoro e non destare sospetti.

Alla luce di tali considerazioni, non è necessario soffermarsi sulla attribuibilità a Russo dell'ulteriore pseudonimo "Nero".

12. Col sesto motivo la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 9).

L'ordinanza impugnata espone il quadro indiziario alle pagine 18 e

19. Dalle stesse si desume che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - tali indizi non sono costituiti soltanto dalla conversazione del 13 dicembre 2020 nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] programmarono l'operazione di "esfiltrazione" che avrebbe dovuto svolgersi il successivo 15 dicembre (Bonifazio chiese: «Manolo viene... eh...

Russo viene, ma Russo come viene?!»), bensì, anche dalle riprese realizzate dagli inquirenti dalle quali risulta che Russo si recò sul luogo delle operazioni.

Nello stesso senso depone la conversazione intercettata alle 22:19 del 15 dicembre 2020 nella quale Fazari e Dell'Acqua lamentavano la scarsa capacità di lavoro di "Manolo".

13. Col settimo motivo di ricorso la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo di cui al capo 1).

Alle pagine 19 e ss. dell'ordinanza il Tribunale illustra il contenuto delle emergenze investigative e ne spiega la rilevanza indiziaria secondo una chiave di lettura che, lungi dall'essere manifestamente illogica o contraddittoria, è, invece, altamente razionale e convincente.

Ne deduce l'indiziaria partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1).

Osserva che Russo era a disposizione del gruppo perché componente della squadra di portuali che doveva occuparsi del recupero della cocaina e che, in un tempo relativamente ridotto (circa 50 giorni), quella squadra, variamente composta a seconda delle concrete necessità, partecipò all'importazione di sedici carichi.

Non rileva in contrario la constatazione che Russo sia stato presente solo in due occasioni atteso che - come emerge dall'ordinanza impugnata - l'entità del carico e il valore della merce presupponevano un rapporto fiduciario e un accordo stabile.

A fronte di ciò la difesa del ricorrente si è limitata a prospettare errori di valutazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame e a sollevare rilievi che riguardano circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 14.

Con l'ottavo e col nono motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

A questo proposto si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza delle stesse non dipende - per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256).

Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa se il gravame fosse accolto emerge, per l'impugnante, una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso: Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269).

Nel caso di specie, Russo è gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, che è tra i delitti previsti nell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc.pen., per i quali vige, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la "doppia presunzione relativa" sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere.

Il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, inoltre, è tra quelli elenc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1976 avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'integrale accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato associativo di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e di due importazioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (artt. 110, 61 bis cod. pen. e artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90) contestate ai capi 2 e 9 dell'imputazione provvisoria. 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con la quale la difesa dell'indagato aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e ha osservato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasi nell'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulla piattaforma di messaggistica criptata «Sky-Ecc», in captazioni telefoniche ed ambientali, nelle attività di riscontro eseguite dalla polizia giudiziaria, in servizi di osservazione e pedinamento ed anche in perquisizioni e sequestri. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione relativa alle comunicazioni intercorse sulla piattaforma «Sky-Ecc» - inviata all'Autorità giudiziaria italiana dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Agenzia Europol (i quali l'avevano acquisita su incarico delle autorità giudiziarie francesi, olandesi e belghe) e poi acquisita dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] con Ordini europei di indagine penale emessi ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 - fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione e che gli elementi raccolti dagli inquirenti fornissero gravi indizi del pieno coinvolgimento di Russo nei traffici gestiti da un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 dpr 309/90 e in particolare: al reperimento, all'acquisto all'estero, alla importazione, al trasporto in Italia attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA], al prelievo dai container e alla commercializzazione, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Secondo i giudici del riesame, Russo, che lavorava come portuale presso lo scalo marittimo di [OSCURATO:PERSONA], si mise a disposizione del gruppo per il prelievo della sostanza dai container nei quali era occultata, necessario, dopo l'arrivo delle navi in porto, per far sì che la cocaina potesse essere portata all'esterno dell'area portuale ("esflitrata" secondo l'espressione utilizzata nel capo di imputazione) per la successiva distribuzione e commercializzazione. Egli partecipò, inoltre, il 22 novembre 2020 e il 15 dicembre 2020 alla "esfiltrazione" di due grossi carichi: la prima, avente ad oggetto un totale di 598 kg. di cocaina occultati in due container provenienti dal Sudamerica; la seconda, relativa a 1.150 kg. circa di cocaina contenuta in 46 zaini. Il Tribunale, dunque, ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 3. Avverso l'indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo dei difensori deducendo più motivi di doglianza. 3.1. Col primo motivo il difensore lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per essere stato ritenuto utilizzabile ai fini della decisione il materiale acquisito tramite l'agenzia Europol e gli ordini di indagine europei (0.I.E.) rivolti alle autorità francesi. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, nel caso di specie, non si può affermare che il materiale di cui si tratta sia stato legittimamente acquisito ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. In estrema sintesi, la difesa sostiene che i dati forniti dall'autorità francese sarebbero frutto anche di attività di intercettazione, e tuttavia agli atti non risultano provvedimenti autorizzativi di operazioni di intercettazione ai sensi dell'art. 100 del codice di procedura penale francese, ma solo provvedimenti che autorizzano l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione di dati informatici presenti all'interno del sistema Sky-Ecc emessi dal Tribunale di Parigi ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di procedura penale d'oltralpe. A conferma di ciò si sottolinea che a fronte di un provvedimento che autorizzava l'accesso l'archiviazione e la trasmissione dei dati informatici a far data dal 17 dicembre 2020, sarebbe stata acquisita e trasmessa all'autorità giudiziaria italiana documentazione relativa a scambi di comunicazioni avvenute il 22 novembre e il 15 dicembre 2020. Secondo la difesa, ciò proverebbe che i dati erano acquisiti in tempo reale. Muovendo da queste premesse, la difesa osserva che, per poter utilizzare atti ricevuti dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero, il giudice deve verificarne la conformità ai principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e sostiene che questo non sarebbe avvenuto nel caso di specie. Ricorda che ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'illegittimità del procedimento di acquisizione può comportare l'inutilizzabilità del materiale acquisito e sostiene che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sarebbe stato doveroso consentire alla difesa di conoscere le modalità di acquisizione e decríptazione dei dati. A sostegno di tale affermazione, cita la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen. La difesa osserva che, mediante gli ordini europei di indagine, sono stati acquisiti messaggi già decriptati precludendo così alla difesa di accedere ai documenti originali. Sottolinea che i messaggi decriptati sono stati ottenuti tramite attività compiute da organi inquirenti esteri secondo procedure di acquisizione, estrazione e decriptazione ignote e che il Tribunale distrettuale è incorso in contraddizione perché, da un lato, ha sostenuto che il materiale di cui si tratta è stato acquisito ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., dall'altro, per sostenere che la mancata specificazione delle modalità di decriptazione dei flussi di comunicazione non avrebbe determinato lesione dei diritti di difesa, ha citato l'art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. che disciplina proprio le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione. 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 191 e 729 cod. proc. pen. Sottolinea che, ai sensi dell'art. 727, comma 9, del codice di rito, l'autorità giudiziaria italiana può indicare all'autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilità degli atti richiesti e in tal caso, ai sensi dell'art. 729, comma 2, cod. proc. pen., se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate, gli atti compiuti sono inutilizzabili. Il ricorrente rileva che, nel caso di specie, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata ad acquisire dall'autorità giudiziaria francese le chat decriptate, ha anche chiesto a quella autorità giudiziaria di trasmettere «ogni ulteriore informazione» in suo possesso relativa alle utenze connesse ai dispositivi e sostiene che, la mancata trasmissione di quei dati, incide sul regime di utilizzabilità perché il difetto procedurale involge non solo la purezza del dato probatorio, ma anche la corretta identificazione degli utilizzatori dei críptotelefoni. 3.4. Col quarto motivo, relativo al capo 2) della imputazione provvisoria, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stata identificata in [OSCURATO:PERSONA] la persona che altri indagati indicavano con gli pseudonimi di "Manolo" e "Nero" in assenza di elementi indiziari univoci in tal senso. Nel ricorso si osserva che l'uso di due diversi pseudonimi non può essere logicamente ritenuto. Si sottolinea poi che, nell'interpretare le chat intercorse il 22 novembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA] e tra lo stesso Dell'Acqua e [OSCURATO:PERSONA], sono stati attribuiti a Russo entrambi gli pseudonimi, ma vi sono altre conversazioni del 23 novembre 2020, nelle quali i portuali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano di "Nero" chiedendosi se egli sia «andato a ritirare» qualcosa, e, in questo caso, gli inquirenti non avrebbero ritenuto che la conversazione si riferisse a Russo. 3.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 2). Il difensore osserva che, secondo l'ipotesi accusatoria, il "Manolo" che partecipò alla "esfiltrazione" del 22 novembre 2020 sarebbe Russo e tra gli elementi indiziari valutati in tal senso vi è la circostanza che (come emerge dalle intercettazioni) "Manolo" doveva dare il cambio nel turno a tale Damiano. L'ordinanza impugnata attribuisce particolare rilevanza alla constatazione che, la sera del 22 novembre 2020, Russo doveva entrare in turno alle 22:00 e dare il cambio al collega [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, però, tale dato indiziario sarebbe irrimediabilmente contraddetto dalla constatazione che, come accertato dalla strisciata del badge, [OSCURATO:PERSONA] lasciò l'area portuale alle 22:03:31 e, alla luce della conversazione progr. 131 (RIT 2230/2020) del 22 novembre 2020 ore 22:16, a quell'ora l'operazione di "esfiltrazione" non si era ancora conclusa. Avendo dato regolarmente il cambio al collega, infatti, Russo non poteva essere tra i portuali coinvolti nell'operazione, e il "Manolo" che a quella operazione prese parte non sarebbe identificabile nel ricorrente. 3.6. Col sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 9). Osserva che, secondo l'ordinanza impugnata, tali indizi sarebbero costituiti da una conversazione intercorsa il 13 dicembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si tratterebbe di indizio non grave atteso che i conversanti parlano di "Manolo" e poi di "Russo", ma non v'è certezza che lo pseudonimo di Russo fosse Manolo. 3.6. Col settimo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo di cui al capo 1). Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi Russo è stato ritenuto partecipe dell'associazione. La difesa sottolinea che i reati scopo attribuiti all'indagato sarebbero stati commessi il 22 novembre e il 15 dicembre 2020. Egli avrebbe dunque preso parte all'attività associativa soltanto per 23 giorni, ma, secondo l'ipotesi accusatoria, l'operatività del sodalizio si protrasse per un tempo ben più lungo. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha desunto ì gravi indizi della partecipazione all'associazione da conversazioni che provano al più il coinvolgimento in attività di cessione di stupefacenti, ma in nessun modo consentono di affermare la stabilità del rapporto instaurato col sodalizio e la coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione del programma criminoso.3.7. Con l'ottavo e col nono motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Osserva in proposito che nessuna motivazione è stata fornita in ordine ai legami tra il sodalizio criminale oggetto di imputazione e le locali cosche di 'ndrangheta e neppure con riferimento al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa che l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 avrebbe inteso perseguire. La difesa sottolinea, inoltre, che l'aggravante in parola ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale sicché può applicarsi al concorrente non animato dallo scopo di favorire l'associazione mafiosa solo se questi risulti consapevole di tale finalità. Osserva che l'ordinanza impugnata non ha spiegato perché a Russo potrebbe essere attribuita una tale finalità o una tale consapevolezza. 4. Con memoria datata 10 maggio 2023 la difesa ha sviluppato il secondo motivo di ricorso. Secondo la difesa, la circostanza che un dato criptato venga reso leggibile attraverso un algoritmo non vale ad escludere la necessità di un contraddittorio scientifico che, nel caso di specie, non è stato possibile. Il difensore, inoltre, ha documentato che, in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio, le Autorità giudiziarie tedesche ed olandesi hanno attivato la procedura prevista dall'art. 267 essendovi dubbio interpretativo sul significato da attribuire alle disposizioni della Direttiva 2014/41 e ha chiesto al Collegio di valutare l'opportunità di procedere in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso - che possono essere esaminati unitariamente perché riguardano questioni tra loro strettamente connesse - sono infondati. Tutti gli altri non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Nell'esaminare il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, si deve subito sottolineare che la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata) - che il ricorrente invoca a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese - si riferisce a un caso diverso da quello in esame. Dalla lettura della sentenza emerge infatti che, in quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata e come emerge dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall'autorità giudiziaria francese; ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia; ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati. Da queste premesse è necessario partire per esaminare la questione oggetto del presente ricorso. Occorre quindi tenere presente che il materiale la cui utilizzabilità viene contestata è stato acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 108/2017, mediante ordini di indagine europei e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione della difesa. 3. Gli ordini di indagine di cui si tratta - il primo dei quali è datato 13 aprile 2021 - sono stati eseguiti dall'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi) che ne ha trasmesso gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno di questi ordini di indagine è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs n. 108/2017, la cui rubrica recita: «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro». L'autorità giudiziaria italiana, dunque, non ha chiesto all'autorità francese assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione. Ha chiesto, invece, allo Stato estero di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni già avvenute, che l'autorità giudiziaria d'oltralpe aveva autonomamente acquisito. Gli ordini europei di indagine emessi dalla Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infatti, hanno ad oggetto l'estrazione di dati (foto, chat, audio, video) che erano a disposizione dell'autorità giudiziaria francese. Ciò trova conferma nella constatazione che, nel modulo prestampato inviato alle autorità francesi, non risulta compilata la sezione "H7" riservata alla intercettazione di telecomunicazioni, né la sezione "H5" relativa ad atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale. La difesa sostiene che tra i materiali trasmessi potrebbero esservi anche i risultati della acquisizione di flussi di dati avvenuta in tempo reale, potrebbero esservi, quindi, anche i risultati di attività di intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese. Si deve prendere atto, tuttavia, che, nel dare esecuzione agli O.I.E. della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Parigi ha richiamato l'art. 706-102-1 del codice di procedura penale francese che consente l'installazione di un dispositivo tecnico per accedere, archiviare e trasmettere dati informatici già formati e memorizzati all'interno di un dispositivo elettronico. In particolare: il Tribunale di Parigi ha autorizzato la trasmissione all'autorità giudiziaria italiana dei dati informatici presenti all'interno del sistema Sky-Ecc, dal 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1). Tanto premesso, si deve prendere atto che gli artt. 706-102-1 e 230-1 del codice di procedura penale francese consentono al pubblico ministero nel corso dell'indagine, e al giudice istruttore in fase di istruzione, di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decriptazione dei dati stessi. Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, sicché l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali era venuta in possesso dei dati. Ha attestato però - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile; supporto che è stato inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto esposto, il materiale probatorio della cui utilizzazione il ricorrente si duole non può dirsi acquisito in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Parigi e l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria d'oltralpe nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia e nel rispetto della normativa vigente in quello Stato.3.1. La circostanza che l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria dei dati informatici presenti all'interno del sistema sia stata autorizzata dall'autorità giudiziaria francese a far data dal 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1) fornisce adeguata risposta alle osservazioni formulate nel primo motivo di ricorso secondo le quali, poiché le chat criptate utilizzate nei confronti di Russo risalgono al 22 novembre e 12 dicembre 2022, si tratterebbe di dati illegittimamente acquisiti o, comunque, intercettati in tempo reale. Com'è evidente, infatti, proprio perché l'autorizzazione non aveva ad oggetto l'acquisizione di dati in tempo reale, essa non si riferiva al futuro, ma al passato, sicché, a seguito del primo provvedimento, poterono essere acquisiti i dati presenti al 17 dicembre 2020 nel server n. 1 e, col secondo provvedimento poterono essere acquisiti i dati presenti al 24 febbraio 2021 nel server n. 2. 4. Si è detto che gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell'art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni). Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, TFUE - «sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie». Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali. In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all'art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E. «in base al principio del riconoscimento reciproco» e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa; all'art. 9, che l'autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, «senza imporre ulteriori formalità» e ne assicuri «l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla [...] Direttiva»; all'art. 11, che l'esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. L'ordine deve pertanto riguardare un'indagine consentita nello Stato di emissione, ma l'indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto «potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027). Ne consegue: che, nell'esecuzione di un ordine di indagine europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto; che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell'attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno; che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla. Anche nella materia delle rogatorie internazionali - che, diversamente da quanto avviene per la cooperazione giudiziaria, non presuppone fiducia e riconoscimento reciproci - vige il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori e non trovano applicazione le norme del Paese richiedente bensì quelle vigenti nello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000). Anche in questa diversa materia, dunque (e ancorché l'art. 729 cod. proc. pen. faccia espresso richiamo all'art. 191 secondo comma) si è ritenuto che l'autorità rogata non possa essere tenuta ad applicare le norme dell'autorità rogante e che i divieti stabiliti dalla legge italiana non operino per gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti «in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano». Tra questi principi vi è certamente anche il diritto di difesa e, tuttavia, si è ritenuto che, in ragione della «prevalenza della lex loci», anche nella materia delle rogatorie, le concrete modalità di assistenza difensiva siano regolate dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 pag. 18 della motivazione). Anche in questo campo infatti (e dunque a maggior ragione nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli stati dell'Unione europea che condividono garanzie e principi comuni) l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa al rispetto dei principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750). 5. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine. La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decríptazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall'autorità giudiziaria francese. 6. Nel primo motivo di ricorso, la difesa fa riferimento alla sentenza n. 01226 dell'Il ottobre 2022, con la quale la Corte suprema francese, chiamata a valutare la legittimità dell'acquisizione di dati estrapolati dalla piattaforma «Encrochat», ha annullato una decisione assunta dalla Corte di appello di Nancy perché i risultati delle operazioni compiute non erano accompagnati (come richiesto dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese) da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato della acquisizione dei dati che certificasse «la sincerità dei risultati trasmessi». Nel richiamare questa sentenza la difesa sottolinea la necessità di avere a disposizione i dati necessari a verificare che la prova sia stata correttamente conservata e trasmessa senza alterazioni. Non considera, però, che questa sentenza si riferisce ad un caso concreto e ha ad oggetto uno specifico provvedimento giurisdizionale e dalla stessa non può certo desumersi che l'attestazione certificante la sincerità dei risultati trasmessi - non acquisita agli atti di un determinato procedimento - fosse mancante in tutti i casi in cui l'autorità francese ha acquisito dati sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc».Non è noto, peraltro, se, a seguito della sentenza di annullamento pronunciata della Corte di cassazione, la Corte di appello di Nancy abbia acquisito l'attestazione mancante, sicché la sentenza citata dal ricorrente non consente di ipotizzare che la presunzione di legittimità dell'attività svolta dal giudice straniero non operi in relazione alle attività con le quali l'Autorità giudiziaria francese ha acquisito dati sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc». Soprattutto, questa sentenza non fornisce argomenti per sostenere che, nel caso oggetto del presente procedimento, la prova non sia stata correttamente conservata e non ne sia stata garantita la genuinità. Come si è detto, infatti, il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati su supporto informatico non modificabile che ha inviato, in plico sigillato, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Si è già chiarito che la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis cod. proc. pen. Gli ordini europei di indagine, infatti, non sono stati emessi facendo applicazione dell'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno. Si trattava, dunque (come l'ordinanza impugnata opportunamente sottolinea), di dati già estrapolati dai server della piattaforma «Sky-Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero. Non rileva in questa sede se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319).Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all'autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell'osservanza dell'ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 della motivazione). Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che la legislazione italiana non pone limiti all'utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 7.1. Alla luce delle considerazioni svolte, il riferimento agli artt. 727, comma 9, e 729, comma 2, cod. proc. pen. contenuto nel terzo motivo di ricorso non è pertinente. Alla constatazione che le disposizioni citate non riguardano gli ordini di indagine europei (disciplinati dal d.lgs. n. 108/2017), si aggiunge infatti la considerazione che, nel caso di specie, l'autorità giudiziaria italiana si è limitata a richiedere all'autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati che la stessa aveva autonomamente acquisito: non ha fornito, quindi, alla magistratura d'oltralpe alcuna indicazione sulle modalità della acquisizione, né avrebbe potuto farlo trattandosi di una acquisizione già avvenuta. Basta osservare in proposito che il primo O.I.E. fu emesso il 13 aprile 2021 e tutti i dati utilizzati a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono precedenti a quella data.8. Nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un'attività di decriptazione. Non è noto - perché la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto - in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990). Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo «esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati» consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n.30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454). In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato. Si è affermato, infatti, che «in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, sicché il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata). Diversamente da quanto la difesa ha sostenuto nella memoria del 1° maggio 2023, i principi esposti non confliggono con le regole e le garanzie che presiedono alla assunzione della prova scientifica. A questo proposito è opportuno sottolineare che l'algoritmo utile alla lettura di messaggi e immagini trasmessi attraverso un "criptotelefono" è contenuto nell'apparecchio telefonico, tanto è vero che quei messaggi e quelle immagini sono leggibili "in chiaro" da chi li riceve. Non si tratta, quindi, di individuare un sistema di decriptazione scientificamente valido, ma di individuare il sistema di decriptazione in uso nel caso concreto. Quando afferma che «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo, la giurisprudenza di legittimità tiene conto di questo dato di fatto e ne trae le conseguenze in diritto. L'attività con la quale viene individuato l'algoritmo idoneo alla decriptazione, infatti, altro non è che una attività di indagine e se è consentito avvalersi per svolgerla della collaborazione del privato produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990), non si vede perché non dovrebbe essere consentito avvalersi, a tal fine, di «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» come la magistratura d'oltralpe ha attestato di aver fatto. Nulla consente di ritenere, inoltre (e la consulenza tecnica che la difesa ha allegato alla propria memoria aggiuntiva fornisce significative conferme in tal senso) che un algoritmo errato possa attribuire ai messaggi decriptati un significato di senso compiuto diverso rispetto a quello reale. In quella consulenza si afferma che la «sicurezza di un protocollo crittografico dipende crucialmente dalla possibilità che quest'ultimo venga studiato da una comunità scientifica qualificata» , ma questa affermazione si riferisce alla elaborazione del programma di criptazione. Nel riferire sul contenuto della trascrizione operata dopo l'individuazione dell'algoritmo, il consulente scrive (pag. 27) che «ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura. Pertanto, ai fini pratici, solo la chiave corretta può, eseguendo il processo di decifratura, restituire un messaggio conforme al protocollo (nella parte relativa ai metadati) e presentante un contenuto di senso compiuto» e aggiunge: «ogni chiave errata produrrà, all'esito del tentativo di decifratura, una stringa di bit priva di ogni significato. È categoricamente da escludere che una chiave errata possa produrre, all'esito della decifratura, una stringa che abbia l'aspetto corretto in un messaggio all'interno del protocollo. Non è possibile che una chiave corretta decifri solo una parte del messaggio, né tantomeno una parte corretta ed un'altra errata. Si tratta di un'operazione ON/OFF, passibile solo di successo completo (se la chiave è corretta) o di insuccesso completo se la chiave è errata (non esistono chiavi quasi giuste!). Svolgendo infinite volte il tentativo di decifratura il risultato sarà sempre lo stesso, sovrapponibile agli altri». 9. La circostanza che la difesa non sia stata messa in condizione di verificare il contenuto dei provvedimenti con i quali l'autorità giudiziaria francese ha acquisito il materiale poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non comporta una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Se è vero infatti che, ai sensi del comma 2 di questa norma, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato»; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione dì non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di documentazione secretata dal diritto interno francese, il rifiuto non è stato opposto alla difesa degli indagati nel procedimento aperto a [OSCURATO:PERSONA], bensì, prima ancora, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti e poi alla Procura della Repubblica di Reggio. La magistratura francese, peraltro, ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate e il dato non potrebbe essere contestato, se sfavorevole all'accusa, neppure dai pubblici ministeri procedenti. Nel caso di specie, dunque, tutto il materiale probatorio del quale gli inquirenti erano in possesso è stato messo a disposizione della difesa e il principio di parità delle parti nel processo - che ha rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. - non è stato violato. Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU. L'acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del d.lgs. n. 108/2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 «nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» ed è stato garantito agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti» come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012.Per quanto esposto, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui «l'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata). 10. Con la memoria del 1° maggio 2023 la difesa ha chiesto di valutare se attivare la procedura prevista dall'art. 267 TFUE Nell'esaminare questa richiesta si deve premettere che, come già più volte affermato da questa Corte di legittimità sulla base della interpretazione dell'art. 267, comma 3, TFUE fornita dalla CGUE, l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea non sussiste quando «il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151).10.1. Alcuni dei quesiti proposti attengono all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva UE 2014/41, che indica quali debbano essere le «condizioni di emissione e trasmissione di un OEI». Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia: - se un ordine europeo di indagine volto all'acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: l'Italia), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo; - in subordine, se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l'obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale; - se un OEI mirante all'acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato. Il primo quesito non è pertinente, né rilevante nel caso in esame, atteso che, come già chiarito, i dati acquisiti dal pubblico ministero italiano mediante OEI sono qualificabili come "dati freddi" ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. Il quesito, come d'altronde i successivi, si ispira apertamente a quelli sottoposti alla CGUE dal Tribunale del Land di Berlino che, in data 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con OEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistratura francese, aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE. Come è ovvio, in tale sede la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco e, peraltro, come sembra evincersi dalla lettura del provvedimento versato in atti dal ricorrente, l'A.G. tedesca prospetta che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione abbiano avuto ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti: una situazione ben diversa da quella che risulta essersi verificata nel presente procedimento, nel quale la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data di emissione degli OIE. Il secondo, subordinato, quesito, infatti, muove proprio dalla premessa che lo Stato di esecuzione abbia acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione ed è prima di tutto per questo che non può essere considerato pertinente né rilevante nel presente procedimento, nel quale non risulta che ciò sia avvenuto. Quanto al terzo quesito, esso pure non è pertinente. Nel trasporre la domanda formulata dall'A.G. tedesca, il ricorrente non considera che la Direttiva prevede che l'OEI può essere emesso tanto da autorità giudiziarie, ovvero ed in via esclusiva «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato» [articolo 2, lettera c), punto i)], tutte su un piano di parità; oppure da autorità non giudiziarie, ma competenti a svolgere indagini nell'ambito dei procedimenti penali e a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, e che in tal caso l'OEI deve essere convalidato da un'autorità giudiziaria. [articolo 2, lettera c), li)]. Sicché non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che, per la Direttiva, il pubblico ministero è fra le autorità giudiziarie legittimate ad emettere l'OEI. 10.2. La difesa chiede che siano formulati alla Corte di Giustizia i seguenti ulteriori quesiti: - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un'intercettazione di telecomunicazioni - in particolare, dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni - qualora, in primo luogo, l'intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunicazione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l'OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell'emissione dell'OEI; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l'integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell'assoluta riservatezza dei dati; - se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) , della Direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (l'Italia) in un caso interno analogo;- in subordine, se ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l'intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo. Il primo quesito si fonda su premesse pedissequamente riprese dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Berlino che - lo si deve ribadire - non trovano riscontro negli atti del presente procedimento. Come si è ampiamente illustrato, la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN e ciò ha fatto nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato. Quando gli OEI furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana. Il secondo quesito si riferisce alla integrità dei dati trasmessi. Come si è detto, nel caso di specie, tale garanzia è assicurata: da un lato, dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese in base al quale «la sincerità dei risultati» è certificata da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato dall'autorità giudiziaria della materiale acquisizione dei dati; dall'altro, dalla constatazione che il Tribunale di Parigi ha attestato - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento dei dati in suo possesso su supporto informatico non modificabile inviato, in plico sigillato, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. I restanti due quesiti, relativi entrambi all'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2014/41 non sono pertinenti e neppure rilevanti atteso che l'autorità francese non risulta aver acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato italiano e certamente non ha effettuato intercettazioni nell'interesse dello Stato di emissione. 10.3. Non sfugge a questa Corte che ai quesiti è sotteso un tema che trascende la loro specifica formulazione; ed è il tema delle garanzie della persona sottoposta ad indagini o imputata nel quadro della procedura dell'OEI. Il vizio di fondo della prospettazione del ricorrente, tuttavia, è rappresentato dal mancato confronto con il sistema delineato dalla Direttiva 2014/41. Il legislatore europeo ha inteso mantenere un alto livello di protezione dei diritti fondamentali e di altri diritti processuali delle persone sottoposte a indagine, perseguendo l'obiettivo di una 'neutralità' dell'OEI rispetto a tali diritti, nel senso che l'acquisizione di prove in un altro Stato membro non dovrebbe incidere sulle garanzie della persona indagata, in particolare per quanto riguarda il diritto a un giusto processo. Di ciò vi è ampia traccia nel Considerando della Direttiva, laddove si prevede che, in sede di emissione dell'OEI, occorre tener conto della necessità del pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la limitazione dei diritti della difesa nei procedimenti penali mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla Direttiva deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 12); laddove si prescrive che l'attuazione della Direttiva deve tener conto delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali (punto 15). Esplicitamente si menziona l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (punto 18), tanto che pur se la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, tale presunzione è relativa e implica che, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (punto 19). In concreto, l'autorità di emissione deve garantire il rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata (art. 6, par. 1 e 2); essa deve certificare, tra l'altro, che l'OEI è necessario e proporzionato e che si è tenuto conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata. Per l'altro versante, l'articolo 11, par. 1, lettera f), costituisce l'autorità di esecuzione quale garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta. Viene quindi a delinearsi, anche in tale Stato, un controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata. Che, peraltro, non è neppure conclusivo, perché l'art. 14 prevede come obbligatoria l'istituzione di alcuni «mezzi d'impugnazione», attivabili sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione. Né va taciuta la previsione, già rammentata, dell'art. 2, lettera d), che prevede l'ipotesi di intervento di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo. E, a tal riguardo, non si può non rimarcare che, nel caso di specie, il dato è stato fornito dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione è intervenuta una autorità giurisdizionale. Da quanto premesso consegue che la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo. Requisiti che, nel caso in esame, non risultano soddisfatti dal ricorrente. 10.4. Si devono esaminare a questo punto i restanti quesiti che riguardano l'interpretazione dell'art. 31 della Direttiva UE 2014/41. Si dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia: - se una misura correlata con l'accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/41; - se la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della Direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (l'Italia), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice; - ove l'articolo 31 della Direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, se detta protezione si estenda anche all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato notificato (l'Italia) e se, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato. A questo proposito - a prescindere dalla rilevanza della questione (si ribadisce che l'autorità giudiziaria italiana non ha chiesto l'esecuzione di intercettazioni e neppure né è stata richiesta) - è sufficiente osservare che nessun dubbio interpretativo deve essere sciolto. È pacifico, infatti, che l'art. 31 della Direttiva (cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento dall'art. 44 del d.lgs. 108/2017) ha ad oggetto obblighi informativi con riferimento ad attività di intercettazione effettuate da uno Stato dell'Unione nel territorio di altro Stato membro ed è altrettanto pacifico che, nel concetto di intercettazione, rientrano solo le acquisizioni di flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). Com'è evidente, inoltre, questa previsione ha il solo scopo di garantire il rispetto del principio di reciprocità nella delicata materia delle intercettazioni e non quello di proteggere i diritti dei singoli utenti, che sono tutelati, in questa materia, dal necessario intervento giurisdizionale. 10.5. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, infine, non v'è alcun dubbio da dirimere «sulle conseguenze giuridiche di una disciplina che pare aver legittimato, sulla scorta del principio di affidavit interstatale, l'acquisizione di prove in violazione del diritto dell'Unione». Si deve ribadire, infatti, che la premessa secondo la quale i dati trasmessi dalla Francia sono stati acquisiti in violazione del diritto dell'Unione «in ragione dell'assenza di un sospetto di reato» non ha in atti alcun riscontro. 11. Col quarto e col quinto motivo, la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 2). A questo proposito è opportuno ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 11.1. Alle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame si sofferma sul quadro indiziario in base al quale sono stati attribuiti a Russo gli pseudonimi di "Manolo" e "Nero". Sottolinea, con particolare riferimento al primo pseudonimo, che Russo veniva chiamato "Manolo" anche da coloro con i quali interloquiva utilizzando l'utenza n. 3314838052 a lui intestata e intercettata nel corso delle indagini. Dall'ordinanza impugnata emerge (pag. 14 e ss.) che la sera del 22 novembre 2020, una squadra di portuali fu incaricata di recuperare una ingente quantità di cocaina occultata in due container arrivati nel porto di [OSCURATO:PERSONA] e che di questa squadra faceva certamente parte anche "Manolo" il quale si unì agli altri alle 20:30. Dalle conversazioni intercettate si evince che "Manolo" avrebbe dovuto allontanarsi alle 22:00 perché entrava in turno di lavoro subentrando ad un collega di nome Damiano e, dalle indagini svolte, è emerso che, quella sera, Russo fece accesso all'area portuale alle 20:30, molto prima del suo turno di lavoro (che iniziava appunto alle 22:00), nel quale avrebbe dovuto sostituire il collega [OSCURATO:PERSONA]. Dalle conversazioni intercettate emerge poi che [OSCURATO:PERSONA] suggerì a Russo di convincere il collega Damiano ad aspettarlo se fosse stato in ritardo, sicché non v'è ragione di dubitare che il Manolo che doveva entrare in turno al posto di Damiano fosse proprio l'odierno ricorrente. Il quadro indiziario è univoco e - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - non è efficacemente contrastato dalla constatazione che, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] strisciò il badge di uscita dall'area portuale alle 22:03:31. La circostanza che, a quell'ora, il recupero della cocaina non fosse ancora concluso, infatti, non consente di ritenere che Russo (alias: Manolo) non vi abbia preso parte allontanandosi quando l'operazione stava per concludersi in modo da iniziare puntualmente il proprio turno di lavoro e non destare sospetti. Alla luce di tali considerazioni, non è necessario soffermarsi sulla attribuibilità a Russo dell'ulteriore pseudonimo "Nero". 12. Col sesto motivo la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 9). L'ordinanza impugnata espone il quadro indiziario alle pagine 18 e 19. Dalle stesse si desume che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - tali indizi non sono costituiti soltanto dalla conversazione del 13 dicembre 2020 nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] programmarono l'operazione di "esfiltrazione" che avrebbe dovuto svolgersi il successivo 15 dicembre (Bonifazio chiese: «Manolo viene... eh... Russo viene, ma Russo come viene?!»), bensì, anche dalle riprese realizzate dagli inquirenti dalle quali risulta che Russo si recò sul luogo delle operazioni. Nello stesso senso depone la conversazione intercettata alle 22:19 del 15 dicembre 2020 nella quale Fazari e Dell'Acqua lamentavano la scarsa capacità di lavoro di "Manolo". 13. Col settimo motivo di ricorso la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo di cui al capo 1). Alle pagine 19 e ss. dell'ordinanza il Tribunale illustra il contenuto delle emergenze investigative e ne spiega la rilevanza indiziaria secondo una chiave di lettura che, lungi dall'essere manifestamente illogica o contraddittoria, è, invece, altamente razionale e convincente. Ne deduce l'indiziaria partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1). Osserva che Russo era a disposizione del gruppo perché componente della squadra di portuali che doveva occuparsi del recupero della cocaina e che, in un tempo relativamente ridotto (circa 50 giorni), quella squadra, variamente composta a seconda delle concrete necessità, partecipò all'importazione di sedici carichi. Non rileva in contrario la constatazione che Russo sia stato presente solo in due occasioni atteso che - come emerge dall'ordinanza impugnata - l'entità del carico e il valore della merce presupponevano un rapporto fiduciario e un accordo stabile. A fronte di ciò la difesa del ricorrente si è limitata a prospettare errori di valutazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame e a sollevare rilievi che riguardano circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 14. Con l'ottavo e col nono motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. A questo proposto si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza delle stesse non dipende - per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa se il gravame fosse accolto emerge, per l'impugnante, una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso: Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso di specie, Russo è gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, che è tra i delitti previsti nell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc.pen., per i quali vige, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la "doppia presunzione relativa" sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere. Il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, inoltre, è tra quelli elenc
Sentenza Cassazione n. 25840/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris