Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 29615/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.I [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli di condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10, secondo comma, d.l. n. 14/17 convertito dalla

I. 48/17.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, processuale, con cui si deduce che la notifica dell'atto di citazione in appello sia stato notificato a difensore diverso da quello nominato fiduciariamente sin dal primo grado e mai revocato.

La Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, atteso che dagli atti, consultabili da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01), risulta che l'atto di citazione in appello sia stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché al difensore fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato sin dal primo grado, e del quale non risulta revoca.

L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di, Rv. 258615 - 01), e, in questa sede, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la senten P.Q.Mka 2026 FUNZIONA I A.R10 Luan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.I [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli di condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10, secondo comma, d.l. n. 14/17 convertito dalla I. 48/17. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, processuale, con cui si deduce che la notifica dell'atto di citazione in appello sia stato notificato a difensore diverso da quello nominato fiduciariamente sin dal primo grado e mai revocato. La Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, atteso che dagli atti, consultabili da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01), risulta che l'atto di citazione in appello sia stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché al difensore fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato sin dal primo grado, e del quale non risulta revoca. L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di, Rv. 258615 - 01), e, in questa sede, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la senten P.Q.Mka 2026 FUNZIONA I A.R10 Luan
Decreto Cassazione n. 29615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris