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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04088/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 201, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona di condanna, ha assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili.

Deve rilevarsi che il dispositivo della sentenza impugnata così stabilisce: "visto l'art. 599 cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza impugnata.. assolve [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste".

Costituisce principio assolutamente consolidato quello della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01) prevalenza che opera nel caso di dispositivo non contestuale alla redazione della motivazione come nel caso in esame nel quale nel corpo della motivazione si fa riferimento al dubbio della sussistenza del fatto.

Dunque, i ricorsi sono manifestamente infondati.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 201, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona di condanna, ha assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. Deve rilevarsi che il dispositivo della sentenza impugnata così stabilisce: "visto l'art. 599 cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza impugnata.. assolve [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste". Costituisce principio assolutamente consolidato quello della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01) prevalenza che opera nel caso di dispositivo non contestuale alla redazione della motivazione come nel caso in esame nel quale nel corpo della motivazione si fa riferimento al dubbio della sussistenza del fatto. Dunque, i ricorsi sono manifestamente infondati. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] este
Sentenza Cassazione n. 04088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris