Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14482/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29146/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione e al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla configurabilità della scriminante di cui agli artt. 393 bis e 52 cod. pen.

Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, manifestamente infondato per le ragioni indicate dalla Corte a pag. 5 della sentenza impugnata, e, quanto al secondo, perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29146/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione e al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla configurabilità della scriminante di cui agli artt. 393 bis e 52 cod. pen. Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, manifestamente infondato per le ragioni indicate dalla Corte a pag. 5 della sentenza impugnata, e, quanto al secondo, perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 202