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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08672/2023

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on sussistano ragioni oggettive».

Analogamente, poi, Corte di Giustizia 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che «le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva» 6.Ciò posto, è noto che «l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149).

Il tutto necessariamente completato, quale presupposto logico giuridico dell’intero ragionamento, dall’apprezzamento della “comparabilità” tra il lavoratore a tempo determinato e quello a tempo indeterminato preso a metro di paragone.

7. Dei diversi trattamenti secondo la contrattazione collettiva già si è detto. 7.1 Quanto alla “comparabilità” si deve ritenere che la prestazione resa da un supplente, svolgendosi nelle medesime classi, scuole, materie e scansioni temporali (le ore di lezione) in cui si svolge la prestazione di un docente di ruolo risponda ai requisiti richiesti dal menzionato art. 4.

8. Nel passaggio tra le (contigue) valutazioni di comparabilità e di ricorrenza di ragioni oggettive utili a sostenere un diverso trattamento non può non osservarsi che, secondo Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter , l’ipotesi secondo cu i la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non sarebbe conciliabile con la scelta del legislatore nazionale – in sede di ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo - di riconoscere integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell’attività professionale dei docenti a tempo determinato; ed ancora una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l’organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione, come di fatto non accade.

Sicché ne conclude la Corte di Giustizia, la situazione sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso.

9. Proseguendo il ragionamento, le “ragioni oggettive” - secondo la Regione ricorrente - sarebbero da ravvisare appunto nella sussistenza o meno di un titolo abilitante e, più a monte, nel fatto che il conseguimento di quel titolo postula il passaggio di un concorso o lo svolgimento di corsi abilitanti destinati, l’uno o gli altri, ad assicurare l’esistenza di una miglior formazione. 9.1 Non vi è dubbio che il possesso di un titolo, quale attestazione di un complesso di qualità ed abilità individui una forma di qualificazione del docente.

Ed è ragionevole che l’ordinamento, nel prescegliere chi immettere nei ruoli, operi tendenzialmente proprio sulla base della valorizzazione per chi sia munito dei titoli c.d. abilitanti (v. anche Consiglio di Stato 18 luglio 2022, n. 6165).

9.2. La questione però qui è diversa e attiene non all’accesso ai ruoli, ma al rilievo da attribuire all’anzianità di servizio.

Soccorre in proposito una constatazione di fondo, data dal fatto che, fermo quanto detto rispetto all’accesso ai ruoli, non è di regola pensabile che l’ordinamento permetta lo svolgimento della funzione docente con modalità, più o meno occasionalmente, meno efficaci o meno complete, allorquando di esso sia incaricato un supplente a tempo determinato.

Affermarlo, significherebbe avallare l’idea che l’ordinamento possa essere fonte di discriminazioni ed inefficienze sul piano dei beneficiari del servizio, il che evidentemente non può essere.

Al di là di quanto riguarda il buon andamento dell’organizzazione sotto il profilo all’ingresso nei ruoli, i requisiti richiesti per l’accesso alle supplenze esprimono una valutazione basilare di idoneità, del tutto discrezionale, che non tollera distinzioni sul pregio del lavoro prestato.

Si vedano, sul tema, analoghi ragionamenti svolti in giurisprudenza, anche amministrativa e riepilogati da Cass. 17 giugno 2019, n. 16174, quanto alla docenza di sostegno e si veda altresì, per la ricostruzione dell’intero sistema di acces o a ruoli ed alle supplenze, in un contesto nel caso di specie particolarissimo, Cass. 11 maggio 2021, n. 12424. 9.3 La Corte di Giustizia, sul punto, non preclude ad una posizione parzialmente flessibile, in quanto essa ammette che «giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo», con richiamo anche al fatto che «l’ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi», in ragione della previsione da parte della «Costituzione italiana, al fine di garantire l’imparzialità e l’efficacia dell’amministrazione, … al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» (Corte di Giustizia , 20 settembre 2018, Motter, punto 50).

Ma quanto sopra, secondo la Corte di Giustizia, potrebbe avvenire solo se la persecuzione degli «obiettivi precedentemente esaminati» si sviluppi in modo da «raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell’amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51).

In mancanza di una tale disciplina di equilibrio, l’impianto eurounitario osta invece – come afferma stessa pronuncia - « ad una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro» (punto 39).

Tale assetto è stato già declinato nel diritto interno ed in fattispecie contigua, allorquando si è ritenuto che «l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149).

Queste conclusioni non possono che essere ribadite rispetto alla vicenda qui considerata in cui – anche ad ammettere che davvero sia possibile una norma di “equilibrio” quale ipotizzata dalla sentenza Motter – una siffatta previsione non c’è e dunque il tratto differenziale – ovverosia l’assenza del titolo abilitante – che la ricorrente intenderebbe doversi valorizzare, è recessivo rispetto alla considerazione che il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo, per quanto già sopra detto al punto 9.2, non possono che essere tra loro accomunati.

10. È dunque evidente l’impossibilità che, nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v.

Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095).

Tutto ciò in linea con il costante assetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale richiede che, a giustificare l’eventuale diverso trattamento, stia l’ «esistenza di elementi precisi e concreti, che … possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse» (tra le molte, così Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, Valenza, punto 51): elementi differenziali che, come si è detto, mancano nella fattispecie su cui si è qui chiamati a decidere.

11. Il ricorso va dunque rigettato e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on sussistano ragioni oggettive». Analogamente, poi, Corte di Giustizia 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che «le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva» 6.Ciò posto, è noto che «l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149). Il tutto necessariamente completato, quale presupposto logico giuridico dell’intero ragionamento, dall’apprezzamento della “comparabilità” tra il lavoratore a tempo determinato e quello a tempo indeterminato preso a metro di paragone. 7. Dei diversi trattamenti secondo la contrattazione collettiva già si è detto. 7.1 Quanto alla “comparabilità” si deve ritenere che la prestazione resa da un supplente, svolgendosi nelle medesime classi, scuole, materie e scansioni temporali (le ore di lezione) in cui si svolge la prestazione di un docente di ruolo risponda ai requisiti richiesti dal menzionato art. 4. 8. Nel passaggio tra le (contigue) valutazioni di comparabilità e di ricorrenza di ragioni oggettive utili a sostenere un diverso trattamento non può non osservarsi che, secondo Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter , l’ipotesi secondo cu i la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non sarebbe conciliabile con la scelta del legislatore nazionale – in sede di ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo - di riconoscere integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell’attività professionale dei docenti a tempo determinato; ed ancora una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l’organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione, come di fatto non accade. Sicché ne conclude la Corte di Giustizia, la situazione sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso. 9. Proseguendo il ragionamento, le “ragioni oggettive” - secondo la Regione ricorrente - sarebbero da ravvisare appunto nella sussistenza o meno di un titolo abilitante e, più a monte, nel fatto che il conseguimento di quel titolo postula il passaggio di un concorso o lo svolgimento di corsi abilitanti destinati, l’uno o gli altri, ad assicurare l’esistenza di una miglior formazione. 9.1 Non vi è dubbio che il possesso di un titolo, quale attestazione di un complesso di qualità ed abilità individui una forma di qualificazione del docente. Ed è ragionevole che l’ordinamento, nel prescegliere chi immettere nei ruoli, operi tendenzialmente proprio sulla base della valorizzazione per chi sia munito dei titoli c.d. abilitanti (v. anche Consiglio di Stato 18 luglio 2022, n. 6165). 9.2. La questione però qui è diversa e attiene non all’accesso ai ruoli, ma al rilievo da attribuire all’anzianità di servizio. Soccorre in proposito una constatazione di fondo, data dal fatto che, fermo quanto detto rispetto all’accesso ai ruoli, non è di regola pensabile che l’ordinamento permetta lo svolgimento della funzione docente con modalità, più o meno occasionalmente, meno efficaci o meno complete, allorquando di esso sia incaricato un supplente a tempo determinato. Affermarlo, significherebbe avallare l’idea che l’ordinamento possa essere fonte di discriminazioni ed inefficienze sul piano dei beneficiari del servizio, il che evidentemente non può essere. Al di là di quanto riguarda il buon andamento dell’organizzazione sotto il profilo all’ingresso nei ruoli, i requisiti richiesti per l’accesso alle supplenze esprimono una valutazione basilare di idoneità, del tutto discrezionale, che non tollera distinzioni sul pregio del lavoro prestato. Si vedano, sul tema, analoghi ragionamenti svolti in giurisprudenza, anche amministrativa e riepilogati da Cass. 17 giugno 2019, n. 16174, quanto alla docenza di sostegno e si veda altresì, per la ricostruzione dell’intero sistema di acces o a ruoli ed alle supplenze, in un contesto nel caso di specie particolarissimo, Cass. 11 maggio 2021, n. 12424. 9.3 La Corte di Giustizia, sul punto, non preclude ad una posizione parzialmente flessibile, in quanto essa ammette che «giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo», con richiamo anche al fatto che «l’ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi», in ragione della previsione da parte della «Costituzione italiana, al fine di garantire l’imparzialità e l’efficacia dell’amministrazione, … al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» (Corte di Giustizia , 20 settembre 2018, Motter, punto 50). Ma quanto sopra, secondo la Corte di Giustizia, potrebbe avvenire solo se la persecuzione degli «obiettivi precedentemente esaminati» si sviluppi in modo da «raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell’amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). In mancanza di una tale disciplina di equilibrio, l’impianto eurounitario osta invece – come afferma stessa pronuncia - « ad una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro» (punto 39). Tale assetto è stato già declinato nel diritto interno ed in fattispecie contigua, allorquando si è ritenuto che «l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149). Queste conclusioni non possono che essere ribadite rispetto alla vicenda qui considerata in cui – anche ad ammettere che davvero sia possibile una norma di “equilibrio” quale ipotizzata dalla sentenza Motter – una siffatta previsione non c’è e dunque il tratto differenziale – ovverosia l’assenza del titolo abilitante – che la ricorrente intenderebbe doversi valorizzare, è recessivo rispetto alla considerazione che il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo, per quanto già sopra detto al punto 9.2, non possono che essere tra loro accomunati. 10. È dunque evidente l’impossibilità che, nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095). Tutto ciò in linea con il costante assetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale richiede che, a giustificare l’eventuale diverso trattamento, stia l’ «esistenza di elementi precisi e concreti, che … possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse» (tra le molte, così Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, Valenza, punto 51): elementi differenziali che, come si è detto, mancano nella fattispecie su cui si è qui chiamati a decidere. 11. Il ricorso va dunque rigettato e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali