CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Divisione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13701/'18) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M18 C698H), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]1 FIORENZA (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45566 C698L); - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 28/2017 (pubblicata il 5 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel luglio 2008 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente usufruttuaria e nudo proprietario per atto di donazione di metà di un immobile sito in Marmentino, v. [OSCURATO:PERSONA] 10/C-10/D, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria "pro indiviso" della residua quota corrispondente all'altra metà, chiedendo la divisione del citato immobile, con condanna della convenuta alla rimessione in pristino del portico (inglobato in altro locale durante i lavori di ristrutturazione dalla stessa eseguiti nel 1997/1998) ed al pagamento di un indennizzo all'usufruttuaria per il godimento esclusivo del compendio. Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale aderiva alla domanda di divisione, chiedendo che le venisse assegnata la porzione (sul lato ovest) da lei ristrutturata; contestava, poi, l'avversa richiesta di indennizzo, sostenendo di aver goduto legittimamente in via esclusiva di tale porzione, per effetto di scrittura privata autenticata del 2005, aggiungendo di non aver occupato la porzione di proprietà attorea e che, nell'eventualità del riconoscimento dell'invocata indennità, si tenesse conto, nella valutazione dell'immobile, delle migliorie dalla medesima apportate a sue esclusive spese. Nelle more del giudizio moriva l'attrice [OSCURATO:PERSONA] con il conseguente consolidamento in capo all'altro attore della piena proprietà della quota del 50% dell'immobile dedotto in giudizio. Disposta c.t.u., le parti approvavano, in apposita udienza, il relativo progetto divisionale, dichiarato esecutivo a mezzo di ordinanza dal g.i., con la conseguente assegnazione in proprietà esclusiva delle porzioni immobiliari in esso individuate e con accollo alla convenuta dell'obbligo di pagamento del conguaglio, rimettendo al prosieguo della causa ogni altra decisione sulle questioni ancora non definite. Quindi, con sentenza n. 3467/2012 l'adito Tribunale condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di conguaglio e detratto il valore delle migliorie apportate all'immobile come stimate, della somma di euro 12.257,72, oltre interessi legali, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese giudiziali, salvo che per quelle occorse ai fini della c.t.u., poste a carico esclusivo della convenuta. 2. Decidendo sull'appello formulato dal Fontana (i cui motivi erano riferiti all'erronea quantificazione del conguaglio divisionale e al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria su detto conguaglio), cui resisteva, proponendo anche appello incidentale (con il quale invocava la restituzione in tutto o in parte del conguaglio assegnato all'attore, nonché della metà delle spese di c.t.u.), la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 28/2017, rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale e riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando che nulla era dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al Fontana a titolo di ulteriore conguaglio divisionale rispetto a quanto già indicato nel verbale di approvazione del progetto divisionale del 19 gennaio 2012, dichiarato esecutivo dal giudice istruttore; poneva, inoltre, a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, le spese delle c.t.u. svolte in primo grado, condannando l'appellante principale alla rifusione delle spese di secondo grado. A fondamento dell'adottata pronuncia, la Corte bresciana evidenziava che, dalle dichiarazioni rese dalle parti con le quali avevano aderito al progetto divisionale approntato dal c.t.u., si era proceduto all'espressa individuazione dei beni secondo la stima del loro valore "ante migliorie" e con un conguaglio indicato in complessivi euro 2.498,05, proseguendo poi il giudizio per la definizione delle ulteriori questioni.Pertanto - poneva ancora in risalto ancora il giudice di appello - dal verbale di approvazione del citato progetto di divisione non risultava emergente alcuna riserva dalla quale poter desumere che il predetto conguaglio costituisse solo un pagamento parziale in attesa di una definitiva determinazione, donde la sentenza di prime cure avrebbe dovuto limitarsi ad indagare le questioni residuali vertenti sull'eventuale importo per le migliorie da riconoscere all'appellata e sulla domanda del Fontana di attribuzione dell'indennità per l'occupazione dell'uso esclusivo di parte dell'immobile. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un solo motivo, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo formulato il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 789 c.p.c. per il travisamento dei fatti, desumibile dall'impugnata sentenza, sia in ordine all'effettiva volontà manifestata dalle parti, sia, conseguentemente, in relazione alla decisione del Tribunale erroneamente ritenuta contraria alla stessa volontà delle parti. In particolar modo, il Fontana ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto erronea la statuizione del giudice di primo grado che, sulla scorta dell'accordo manifestato al progetto divisionale predisposto dal c.t.u., aveva proceduto alla determinazione del conguaglio dovuto limitandola espressamente ai valori indicati dallo stesso ausiliario riferiti a quelli "ante migliorie", non perché le parti avevano inteso risolvere definitivamente in tal modo la divisione, ma più semplicemente perché non vi era stato alcun accordo tra le stesse sul conguaglio da attribuire ad esso Fontana in base al valore dei beni da determinarsi con riferimento a quello risultante dai miglioramenti apportati e sulle restanti domande. , 2. Rileva il collegio che il proposto motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto per le ragioni che seguono. Con esso - come già riportato - viene dedotta la violazione degli artt. 177 e 789 c.p.c., censurandosi l'impugnata sentenza in relazione all'interpretazione della volontà così come manifestata dalle parti di adesione al progetto divisionale predisposto dal c.t.u., dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c. . In particolare, il ricorrente contesta l'errata interpretazione della richiamata volontà delle parti circa l'attribuzione dei beni, con cui le stesse - in sede di discussione e di conseguente adesione al progetto divisionale predisposto dal c.t.u., dichiarato esecutivo dal g.i. - avevano in effetti espresso il loro consenso nel senso che la divisione dovesse intendersi limitata, in quella sede, all'individuazione del valore dei beni come stimati secondo il valore "ante migliorie", con la derivante determinazione del conguaglio rapportato a tale valore (e, quindi, parziale e non definitivo), ovvero senza tener conto del valore aggiunto prodotto dalle migliorie effettivamente apportate ed in relazione al quale determinare l'importo complessivo del conguaglio propriamente dovuto in favore dello stesso ricorrente. Infatti, solo a seguito della prosecuzione del giudizio per la definizione delle altre domande, tra le quali quella relativa proprio alla quantificazione dell'ulteriore conguaglio dovuto all'attore in ragione del maggior valore acquisito dall'edificio a seguito delle migliorie apportate dalla convenuta, si sarebbe dovuto pervenire al riconoscimento di questo conguaglio in via definitiva, così come correttamente aveva ritenuto il giudice di primo grado. Effettivamente, ad avviso del collegio, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare legittima la sentenza del Tribunale, con la quale, rilevando per l'appunto che il progetto divisionale approvato atteneva - inequivocamente - solo al valore dei beni senza computare quello aggiunto per effetto delle successive migliorie, aveva poi correttamente riconosciuto al Fontana, all'esito della prosecuzione del giudizio, un ulteriore conguaglio divisionale per tale causale con la successiva sentenza. E', quindi, da ritenere errata la sentenza di appello mediante la quale è stato rilevato che, con l'approvazione del progetto divisionale, l'odierno ricorrente avesse inteso rinunciare al riconoscimento del conguaglio imputabile alle migliorie apportate e che, perciò, quello riconosciuto in complessivi euro 2.498,05, ancorché quantificato "limitatamente" all'individuazione dei beni come stimati secondo il valore "ante migliorie", si sarebbe dovuto ritenere definitivo ed assorbente di ogni altra pretesa per ulteriori conguagli a favore del Fontana. 3. In definitiva, in base alla argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.Così deciso nella camera di consigl