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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 36801/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Taormina (Me) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1453/20 della Corte di appello di Messina del 20/11/2020 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina in data 22 ottobre 2020 di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 367 cod. pen. commesso in data 25 maggio 2016.

Nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, la Corte di appello ha osservato che il difensore si era limitato a chiedere l'assoluzione dell'imputato, poiché non sarebbe emersa alcuna prova giustificativa per pervenire ad una sentenza di condanna, anche con il beneficio del dubbio nonché a chiedere in subordine l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza argomentare nulla in ordine alle ragioni che qualificavano il fatto di speciale tenuità, oltre tutto omettendo di considerare la rituale contestazione della recidiva qualificata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ragioni poste a sostegno della dichiarazione di inammissibilità e violazione di legge in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in ordine alla preclusa possibilità di proporre motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che la motivazione posta dalla Corte di appello a sostegno della declaratoria di inammissibilità non dà conto in maniera esauriente del contenuto dell'atto di appello.

Nell'impugnazione della sentenza di primo grado, l'imputato appuntava, invero, la sua critica sul valore asseritamente non dirimente della deposizione resa dal teste di accusa, Mar.

Musolino, che a suo dire non avrebbe fornito elementi certi ed incontrovertibili della vicenda per cui era stato accusato di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), integrata dalla condotta di avere falsamente denunciato di essere stato investito da un'autovettura mentre transitava a piedi su delle strisce pedonali, laddove l'istruttoria aveva piuttosto evidenziato che era caduto dal motociclo su cui viaggiava al fine di evitare l'impatto con una vettura che si era posta sulla sua direttrice di marcia.

Come anticipato, la decisione della Corte di appello prescinde da riferimenti specifici e di fatto, operando al contempo una sintesi ed una valutazione del senso ultimo dell'impugnazione.

La genericità dell'appello risulta nondimeno innegabile.

L'appellante ha, invero, fatto solo un accenno criptico (non ricordando [il Mar.

Musolino] se effettivamente il video di quella notte fosse stato visionato per intero) alla principale prova d'accusa, costituita non già dalla deposizione del testimone quanto dal contenuto del filmato estrapolato dal sistema di video sorveglianza stradale, stando al quale la notte (ore 02,25 circa) del 25 maggio 2016, egli a bordo di un ciclomotore rovinava a terra per evitare la collisione con una autovettura, il cui ignaro conducente si allontanava dal luogo del fatto, successivamente denunciando alla [OSCURATO:PERSONA] di essere stato investito intorno alle 02.30 da una autovettura mentre si trovava sulle strisce pedonali della via Garibaldi di Messina, nei pressi del Municipio.

Il sostanziale silenzio serbato dall'appellante sulla principale prova di accusa dimostra, dunque, la correttezza della valutazione di genericità dell'impugnazione operata dalla Corte di merito, al di là della carente specificità della motivazione da cui il provvedimento è connotato.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; residuo motivo assorbito.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 20 settembre 2021 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Taormina (Me) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1453/20 della Corte di appello di Messina del 20/11/2020 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina in data 22 ottobre 2020 di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 367 cod. pen. commesso in data 25 maggio 2016. Nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, la Corte di appello ha osservato che il difensore si era limitato a chiedere l'assoluzione dell'imputato, poiché non sarebbe emersa alcuna prova giustificativa per pervenire ad una sentenza di condanna, anche con il beneficio del dubbio nonché a chiedere in subordine l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza argomentare nulla in ordine alle ragioni che qualificavano il fatto di speciale tenuità, oltre tutto omettendo di considerare la rituale contestazione della recidiva qualificata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ragioni poste a sostegno della dichiarazione di inammissibilità e violazione di legge in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in ordine alla preclusa possibilità di proporre motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che la motivazione posta dalla Corte di appello a sostegno della declaratoria di inammissibilità non dà conto in maniera esauriente del contenuto dell'atto di appello. Nell'impugnazione della sentenza di primo grado, l'imputato appuntava, invero, la sua critica sul valore asseritamente non dirimente della deposizione resa dal teste di accusa, Mar. Musolino, che a suo dire non avrebbe fornito elementi certi ed incontrovertibili della vicenda per cui era stato accusato di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), integrata dalla condotta di avere falsamente denunciato di essere stato investito da un'autovettura mentre transitava a piedi su delle strisce pedonali, laddove l'istruttoria aveva piuttosto evidenziato che era caduto dal motociclo su cui viaggiava al fine di evitare l'impatto con una vettura che si era posta sulla sua direttrice di marcia. Come anticipato, la decisione della Corte di appello prescinde da riferimenti specifici e di fatto, operando al contempo una sintesi ed una valutazione del senso ultimo dell'impugnazione. La genericità dell'appello risulta nondimeno innegabile. L'appellante ha, invero, fatto solo un accenno criptico (non ricordando [il Mar. Musolino] se effettivamente il video di quella notte fosse stato visionato per intero) alla principale prova d'accusa, costituita non già dalla deposizione del testimone quanto dal contenuto del filmato estrapolato dal sistema di video sorveglianza stradale, stando al quale la notte (ore 02,25 circa) del 25 maggio 2016, egli a bordo di un ciclomotore rovinava a terra per evitare la collisione con una autovettura, il cui ignaro conducente si allontanava dal luogo del fatto, successivamente denunciando alla [OSCURATO:PERSONA] di essere stato investito intorno alle 02.30 da una autovettura mentre si trovava sulle strisce pedonali della via Garibaldi di Messina, nei pressi del Municipio. Il sostanziale silenzio serbato dall'appellante sulla principale prova di accusa dimostra, dunque, la correttezza della valutazione di genericità dell'impugnazione operata dalla Corte di merito, al di là della carente specificità della motivazione da cui il provvedimento è connotato. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; residuo motivo assorbito. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 20 settembre 2021 Il consigliere est