CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in merito alla valutazione della confessione dell'imputato e vizi di motivazione con riguardo al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, evidenziandosi, a tacer d'altro, come erroneamente il ricorrente assume che la confessione valorizzata dalla Corte sarebbe stata stragiudiziale, quando invece risulta dalla sentenza che la stessa è stata resa anche all'udienza di convalida e poi ribadita in giudizio. Generiche in quanto prive del doveroso confronto con la motivazione della sentenza impugnata sono invece le censure proposte con il secondo motivo. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in R estensore Il P3ildjx