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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 27501/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (En) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/12/2025 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/1/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 4,

I. 13 dicembre 1989, n. 401, perché - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. - estinto per prescrizione; ritenuta la continuazione tra lo stesso reato e quelli di cui alla sentenza emessa il26/10/2021 dalla stessa Corte, rideterminava invece la pena inflitta - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - nella misura del dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., con vizio della motivazione.

La Corte di appello, pur sollecitata con il gravame, non avrebbe dichiarato estinto il reato anche nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], peraltro rideterminando il trattamento sanzionatorio in termini poco chiari e senza procedere ad alcun calcolo, né all'individuazione della pena base, poi aggravata in continuazione.

Il delitto contestato, per contro, sarebbe estinto per prescrizione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia da una data precedente alla sentenza di primo grado, come da calcoli contenuti nello stesso ricorso, ed anche tenendo conto della menzionata circostanza aggravante, non esclusa quanto allo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Il delitto contestato in concorso, di cui all'art. 4,

I. n. 401 del 1989 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), era sanzionato ratione temporis con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con termine di prescrizione, dunque, pari a 6 anni, a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen.

La circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., infine riconosciuta a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], comporta poi un aumento di pena da un terzo alla metà; della stessa aggravante, peraltro, occorre tener conto nel calcolo della prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., in quanto circostanza ad effetto speciale.

4.1. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione del reato così riconosciuto è pari a 9 anni (6 anni, aumentati fino alla metà) +1/4, dunque pari a 11 anni e 3 mesi.

5. Tanto premesso, il dibattimento è stato rinviato dal 1°/10/2024 al 26/11/2024, e da questa data al 10/12/2024, su richiesta del difensore, con conseguente sospensione del termine di prescrizione per un totale di 70 giorni.

6. Indicato il dies a quo del termine medesimo nel 1°/7/2013 (il reato è contestato da agosto 2012 a luglio 2013, senza ulteriori precisazioni), ne consegue che la prescrizione è maturata il 10/12/2024, dunque in data precedente già alla pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 14/1/2025.

7. Il reato, pertanto, era estinto per prescrizione già alla data della pronuncia del Tribunale.

8. Tanto premesso, la Corte di appello ha, invece, affermato che "della prescrizione non beneficia il capomafia [OSCURATO:PERSONA] in quanto il reato si conserva per 2lui nella forma aggravata dalla circostanza ad effetto speciale dell'art. 416 bis 1 c.p.", senza alcuna precisazione in grado di superare il calcolo appena richiamato.

8. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, quanto al ricorrente, perché il reato è estinto per prescrizione.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (En) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/12/2025 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/1/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401, perché - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. - estinto per prescrizione; ritenuta la continuazione tra lo stesso reato e quelli di cui alla sentenza emessa il26/10/2021 dalla stessa Corte, rideterminava invece la pena inflitta - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - nella misura del dispositivo. 2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., con vizio della motivazione. La Corte di appello, pur sollecitata con il gravame, non avrebbe dichiarato estinto il reato anche nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], peraltro rideterminando il trattamento sanzionatorio in termini poco chiari e senza procedere ad alcun calcolo, né all'individuazione della pena base, poi aggravata in continuazione. Il delitto contestato, per contro, sarebbe estinto per prescrizione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia da una data precedente alla sentenza di primo grado, come da calcoli contenuti nello stesso ricorso, ed anche tenendo conto della menzionata circostanza aggravante, non esclusa quanto allo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Il delitto contestato in concorso, di cui all'art. 4, I. n. 401 del 1989 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), era sanzionato ratione temporis con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con termine di prescrizione, dunque, pari a 6 anni, a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen. La circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., infine riconosciuta a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], comporta poi un aumento di pena da un terzo alla metà; della stessa aggravante, peraltro, occorre tener conto nel calcolo della prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., in quanto circostanza ad effetto speciale. 4.1. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione del reato così riconosciuto è pari a 9 anni (6 anni, aumentati fino alla metà) +1/4, dunque pari a 11 anni e 3 mesi. 5. Tanto premesso, il dibattimento è stato rinviato dal 1°/10/2024 al 26/11/2024, e da questa data al 10/12/2024, su richiesta del difensore, con conseguente sospensione del termine di prescrizione per un totale di 70 giorni. 6. Indicato il dies a quo del termine medesimo nel 1°/7/2013 (il reato è contestato da agosto 2012 a luglio 2013, senza ulteriori precisazioni), ne consegue che la prescrizione è maturata il 10/12/2024, dunque in data precedente già alla pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 14/1/2025. 7. Il reato, pertanto, era estinto per prescrizione già alla data della pronuncia del Tribunale. 8. Tanto premesso, la Corte di appello ha, invece, affermato che "della prescrizione non beneficia il capomafia [OSCURATO:PERSONA] in quanto il reato si conserva per 2lui nella forma aggravata dalla circostanza ad effetto speciale dell'art. 416 bis 1 c.p.", senza alcuna precisazione in grado di superare il calcolo appena richiamato. 8. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, quanto al ricorrente, perché il reato è estinto per prescrizione. P. P.Q.M
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