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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 1962

Cassazione n. 37585/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • POTENZA Bruno [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1962 • POTENZA Mario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1988 • SARPA Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1957 avverso la sentenza emessa il 10/10/2019 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena per [OSCURATO:PERSONA], rigetto nel resto; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA] e per il Sarpa, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nola per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 10/10/2019, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20/05/2015, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di usura aggravata ad essi rispettivamente ascritti ai capi C), D), E), confermando le condanne per [OSCURATO:PERSONA] ed il Sarpa nonchè rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] per la riconosciuta continuazione con i reati oggetto di altra sentenza definitiva.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i difensori di fiducia.

3. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati articolati quattro motivi di censura: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato ascritto ai ricorrenti al capo C) per l'acritico ed erroneo recepimento della motivazione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 18/12/2013 che aveva escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio di usura in quel procedimento contestato e che aveva al contempo evidenziato la necessità di stabilire in concreto il limite normativo oltre il quale gli interessi potevano ritenersi usurari, accertamento impossibile nel caso di specie, posto che i dati delle intercettazioni e le reticenti dichiarazioni dei debitori non avevano permesso la ricostruzione con certezza del rapporto obbligatorio, da inquadrarsi nella categoria dei finanziamenti a medio/lungo termine, effettuati da intermediari non bancari (in particolare, il prestito a [OSCURATO:PERSONA] di 130.000 euro, con interessi mensili del 2%, non aveva trovato riscontro nella ricostruzione della vicenda da parte della stessa persona offesa che aveva indicato esattamente la somma richiesta, la causale, i tempi e le modalità di restituzione, senza rinegoziazione, in termini coerenti e per nulla contraddittori sì che la valutazione d'inattendibilità del teste effettuata dai giudici di merito non era condivisibile, con riferimento anche all'aggravante di cui al comma quinto n.4 dell'art. 644 cod. pen., posto che il Palermo aveva chiarito di non aver mai avuto problemi economici nell'espletamento della sua attività imprenditoriale); in ogni caso, il tasso annuo correttamente calcolato non poteva considerarsi in violazione di legge e, anche se lo fosse stato, i ricorrenti non erano responsabili dell'accordo usurario ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] (c1.1931), in mancanza di prova circa la effettiva consapevolezza dei fatti in contestazione; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo D), anche in questo caso per la discrasia esistente fra le dichiarazioni della persona offesa - immotivatamente ritenuta inattendibile - e le conclusioni contenute nella sentenza impugnata, sulla base di una lettura frammentaria e forzata delle intercettazioni, senza distinguere il ruolo del padre da quello del figlio; - violazione di legge circa i criteri per la determinazione degli aumenti di pena in continuazione, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed ai capi I) e D), maggiore nel primo caso, nonostante l'identità delle fattispecie;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato anche un ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi, con i quali ha eccepito: - la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni delle persone offese Palermo e Mariniello nella parte in cui escludono la corresponsione di interessi usurari per i prestiti erogati da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931) nonchè alla individuazione del tasso d'interesse per i prestiti di cui alle imputazioni sub C) e D); - la violazione di legge (art. 644, comma quinto n.4 cod. pen.) ed il vizio di motivazione, attesa la mancata prova circa la concreta destinazione della somma all'attività d'impresa, a prescindere dalla qualifica formale del debitore, in considerazione anche dell'esclusione da parte dei giudici di merito dello stato di bisogno; - il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (individuazione della pena base, aumenti per la continuazione).

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) sono stati articolati due motivi di ricorsi, eccependosi la violazione di legge ed il vizio di motivazione: - in relazione all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. per l'illegittimo rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, a causa delle compromesse condizioni di salute, ampiamente documentate; - in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva ed all'omesso esame delle censure circa il tasso d'interesse, il dolo dell'usura, il contenuto delle intercettazioni, il coinvolgimento nelle attività del nonno, l'applicazione delle aggravanti, il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unica eccezione processuale (primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1988) è generica, relativa al rigetto di una istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, senza indicazione del segmento processuale di riferimento, con allegazione di informazioni mediche avulse dalla motivazione.

La corte napoletana ha infatti ritenuto che il certificato medico prodotto all'udienza del 10/10/2019 non attestasse una impossibilità assoluta a comparire per i motivi riportati a pag. 4 (possibilità di recarsi presso la sede giudiziaria con una carrozzina per disabili e l'ausilio di un accompagnatore, supportato da presidio sanitario), uniformandosi a decisioni analoghe prese in precedenza; conclusione che il ricorrente confuta, oltre che con frammentarie informazioni cliniche relative all'anno 2018, con la "impossibilità di autonoma deambulazione", circostanza ben presente al giudice di appello ma definita in conformità con le indicazioni suggerite dai sanitari.

2. Per quanto attiene all'affermazione di responsabilità per i tre reati di usura in oggetto (capi C, D, E), i ricorsi si caratterizzano per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale, posto che anche le eccepite violazioni di legge si traducono in una censura alle valutazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale.

Deve premettersi che, ai fini del controllo di legittimità, ricorre nel caso di specie la cd.

"doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), con la conseguenza che l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).

3. In realtà, i ricorrenti sostanzialmente non negano di aver agito per il recupero di prestiti erogati da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931), al di fuori dei circuiti bancari, confutando la natura usuraria dei tassi di interessi applicati e, per vari aspetti, il giudizio di inattendibilità delle persone offese, tese a celare modalità della condotta delittuosa diversamente ricostruita sulla base del lavoro investigativo (intercettazioni, documentazione, analisi tecnico - contabile). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ampia trattazione del primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pagine da 1 a 35), pur prendendo atto del riconoscimento della responsabilità penale effettuato in altro giudizio in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. ("perché si associavano al fine di commettere reati di usura"), censurano la condanna per i capi C) e D) con considerazioni che attengono alla ricostruzione del tasso di interesse, con una lettura parziale dei dati istruttori, 4 ,L4J nonché ad una valutazione alternativa delle dichiarazioni istruttorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza effettivamente confrontarsi con il tessuto argomentativo dei giudici di merito.

Del tutto generica risulta altresì la deduzione di mancata verifica "di reale consapevolezza del Sarpa rispetto ai fatti in contestazione" (pag. 27), con un accenno al contenuto di "buste chiuse" e con rinvii al fatto ed ai motivi di appello.

Dello stesso tenore il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al capo D), anche in questo caso incentrato su una alterativa lettura delle dichiarazioni della persona offesa Mariniello, ed il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] - teso a contestare il "giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni delle persone offese" e "la prevalenza del dato intercettivo su quello dichiarativo" nonché "la prova del superamento della soglia oltre la quale le condotte assumono rilevanza ai sensi dell'art. 644 cod, pen."; il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988), nipote di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931), nella parte in cui censura la valutazione delle prove e l'omesso espletamento di perizia contabile.

Trattasi di censure di merito che non lasciano intendere peraltro neanche la sussistenza di un vizio valutativo macroscopico o manifestamente evidente nella doppia conforme pronuncia di condanna.

4. In termini coerenti sul piano logico e giuridico, aderenti alle risultanze istruttorie, la corte territoriale ha richiamato la condanna irrevocabile di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di usura, costituita in primis da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931), ed il ruolo da ciascuno di essi svolto nell'ambito del sodalizio criminale; l'accordo intercorso tra l'anziano usuraio - nel sequestro eseguito dalle forze dell'ordine nel 2011 furono rinvenuti otto milioni di euro in contanti in un'intercapedine del muro dell'abitazione - ed i figli Bruno e Salvatore nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti fiduciari, incaricati della riscossione dei crediti provenienti dall'usura.

In tale contesto ha valutato il tasso d'interesse praticato sulla base di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931) nelle intercettazioni richiamate nella sentenza di primo grado, rendendo inutile rispetto a tale dato qualsiasi approfondimento mediante perizia, in considerazione anche del contenuto dei quaderni sequestrati presso l'abitazione di costui e delle consulenze tecniche acquisite agli atti.

Con riferimento alle singole contestazioni (pagine 10 e seguenti): il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei crediti del padre, le conversazioni intercettate relative al rapporto con il Palermo, la riscossione dei crediti da parte di [OSCURATO:PERSONA] (il fidato "Mimì"), la presenza - costante e non occasionale - in tale rapporto di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) anche in questo caso sulla base delle intercettazioni riportate nella sentenza del tribunale e riprese dalla corte di merito (capo C); la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) per l'usura contestata sub D) alla stregua delle captazioni e della documentazione sequestrata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (c1.1931), previo giudizio d'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Mariniello, con attenta ricostruzione delle fasi e delle modalità di riscossione dei crediti e della consapevolezza dei tassi usurari; le fasi del prestito usurario di cui al capo E) con il diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) che non solo - secondo il tenore delle conversazioni intercettate - conosceva l'entità della somma mutuata ed il tasso d'interesse praticato ma si adoperava per la riscossione delle rate mensili.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì contestato - sempre nel secondo motivo di ricorso - la "omessa motivazione in relazione agli specifici motivi con i quali si chiedeva l'esclusione delle aggravanti dai reati di usura contestati".

La lettura dell'atto di appello, redatto dallo stesso difensore, evidenzia che trattasi di censura estranea all'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e proposta per la prima volta in cassazione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, con il secondo motivo di ricorso ha anch'egli censurato l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 4 cod. pen. sostenendo che il reato non era stato commesso in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale nel senso che non si trattava di somme destinate ad essere impiegate per tale scopo; rilievo sottoposto alla corte territoriale nell'appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag. 45).

L'aggravante in questione, contestata per i tre reati sub C), D) ed E) è stata esclusa dal primo giudice solo per l'usura sub E); la condanna in tali termini è stata confermata in appello che non ha in effetti esaminato la censura sul punto.

Risulta però che il tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola sul dato che il Palermo ed il Mariniello - vittime dell'usura, rispettivamente, sub C) e D) - fossero imprenditori, qualità soggettiva mai contestata dai ricorrenti, per cui il reato risulta in effetti commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, secondo quanto previsto dal n.3 del comma quinto comma dell'art. 644 cod. pen.

La giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo cui non è a tal fine necessario lo status di imprenditore è all'evidenza tesa ad allargare l'ambito di applicazione della norma - anche nel caso di soggetti, vittime di usura, non direttamente coinvolti nella gestione imprenditoriale ma destinatari di prestiti comunque impiegati nell'attività d'impresa - non certo a restringerne la portata, richiedendo l'effettiva finalizzazione delle somme per l'inasprimento della pena.

Il generico motivo di appello quindi - a fronte dell'accertamento incontestato della qualità di imprenditore delle vittime - non richiedeva un puntuale riscontro, riproposto in termini altrettanto generici oltre che errati in questa sede.

6. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio, oggetto degli ulteriori motivi di ricorso, si rilevano manifestamente infondati a fronte, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della determinazione della pena base in misura pressoché coincidente con il minimo edittale, con contenuti aumenti per la continuazione, in considerazione della condotta delittuosa così come in concreto manifestatasi (terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); per il Sarpa dell'aumento per la recidiva contestata.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], con l'ultimo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si censura che "non trova alcuna adeguata spiegazione motivazionale il fatto che rispetto a due identiche ipotesi di reato, la Corte abbia ritenuto per una, e cioè quella di cui al capo C, l'aumento di mes di reclusione e per l'altra, di cui%po I del processo definitosi, l'aumento della pena di anni 1 di reclusione".

Il rilievo è generico in quanto l'identità del titolo di reato (usura aggravata) non è di per sé indicativa della gravità delle differenti condotte delittuose, come in concreto manifestatesi e descritte nei due capi d'imputazione; d'altra parte la corte territoriale ha comminato la pena detentiva più contenuta per il reato sub C) - relativo alla riscossione di un credito usurario erogato da [OSCURATO:PERSONA] (c1.1931) per l'importo di euro 200.000 - e quella €1-i1ualettezfflesestipeúere per il reato sub I, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e richiamato anche dal Tribunale (pag.8), con rinvio all'accertamento definitivo di responsabilità di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/06/2015 - irr. il 04/11/2016, allegata agli atti, relativo ad un credito usurario di maggiore importo (euro 250.000) ed una condotta di [OSCURATO:PERSONA] più articolata, atteso il recupero attuato mediante rinegoziazione di titoli.

La diversità delle pene e delle condotte era ben presente al giudice di appello, che ha fatto riferimento alle "pene irrogate con le due sentenze...anche ai sensi dell'art.133 cod. pen."; in ogni caso, il benevolo trattamento per il reato sub D), non fa ritenere per questo incongrua la pena per il grave reato sub I).

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, è giustificato dalla personalità negativa degli imputati, così come ritenuto con congrua motivazione dai giudici di merito, con riferimento - in particolare - alla gravità dei reati ed alle modalità di commissione.

7. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • POTENZA Bruno [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1962 • POTENZA Mario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1988 • SARPA Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1957 avverso la sentenza emessa il 10/10/2019 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena per [OSCURATO:PERSONA], rigetto nel resto; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA] e per il Sarpa, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nola per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 10/10/2019, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20/05/2015, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di usura aggravata ad essi rispettivamente ascritti ai capi C), D), E), confermando le condanne per [OSCURATO:PERSONA] ed il Sarpa nonchè rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] per la riconosciuta continuazione con i reati oggetto di altra sentenza definitiva. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i difensori di fiducia. 3. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati articolati quattro motivi di censura: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato ascritto ai ricorrenti al capo C) per l'acritico ed erroneo recepimento della motivazione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 18/12/2013 che aveva escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio di usura in quel procedimento contestato e che aveva al contempo evidenziato la necessità di stabilire in concreto il limite normativo oltre il quale gli interessi potevano ritenersi usurari, accertamento impossibile nel caso di specie, posto che i dati delle intercettazioni e le reticenti dichiarazioni dei debitori non avevano permesso la ricostruzione con certezza del rapporto obbligatorio, da inquadrarsi nella categoria dei finanziamenti a medio/lungo termine, effettuati da intermediari non bancari (in particolare, il prestito a [OSCURATO:PERSONA] di 130.000 euro, con interessi mensili del 2%, non aveva trovato riscontro nella ricostruzione della vicenda da parte della stessa persona offesa che aveva indicato esattamente la somma richiesta, la causale, i tempi e le modalità di restituzione, senza rinegoziazione, in termini coerenti e per nulla contraddittori sì che la valutazione d'inattendibilità del teste effettuata dai giudici di merito non era condivisibile, con riferimento anche all'aggravante di cui al comma quinto n.4 dell'art. 644 cod. pen., posto che il Palermo aveva chiarito di non aver mai avuto problemi economici nell'espletamento della sua attività imprenditoriale); in ogni caso, il tasso annuo correttamente calcolato non poteva considerarsi in violazione di legge e, anche se lo fosse stato, i ricorrenti non erano responsabili dell'accordo usurario ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] (c1.1931), in mancanza di prova circa la effettiva consapevolezza dei fatti in contestazione; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo D), anche in questo caso per la discrasia esistente fra le dichiarazioni della persona offesa - immotivatamente ritenuta inattendibile - e le conclusioni contenute nella sentenza impugnata, sulla base di una lettura frammentaria e forzata delle intercettazioni, senza distinguere il ruolo del padre da quello del figlio; - violazione di legge circa i criteri per la determinazione degli aumenti di pena in continuazione, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed ai capi I) e D), maggiore nel primo caso, nonostante l'identità delle fattispecie;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato anche un ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi, con i quali ha eccepito: - la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni delle persone offese Palermo e Mariniello nella parte in cui escludono la corresponsione di interessi usurari per i prestiti erogati da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931) nonchè alla individuazione del tasso d'interesse per i prestiti di cui alle imputazioni sub C) e D); - la violazione di legge (art. 644, comma quinto n.4 cod. pen.) ed il vizio di motivazione, attesa la mancata prova circa la concreta destinazione della somma all'attività d'impresa, a prescindere dalla qualifica formale del debitore, in considerazione anche dell'esclusione da parte dei giudici di merito dello stato di bisogno; - il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (individuazione della pena base, aumenti per la continuazione). 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) sono stati articolati due motivi di ricorsi, eccependosi la violazione di legge ed il vizio di motivazione: - in relazione all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. per l'illegittimo rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, a causa delle compromesse condizioni di salute, ampiamente documentate; - in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva ed all'omesso esame delle censure circa il tasso d'interesse, il dolo dell'usura, il contenuto delle intercettazioni, il coinvolgimento nelle attività del nonno, l'applicazione delle aggravanti, il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unica eccezione processuale (primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1988) è generica, relativa al rigetto di una istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, senza indicazione del segmento processuale di riferimento, con allegazione di informazioni mediche avulse dalla motivazione. La corte napoletana ha infatti ritenuto che il certificato medico prodotto all'udienza del 10/10/2019 non attestasse una impossibilità assoluta a comparire per i motivi riportati a pag. 4 (possibilità di recarsi presso la sede giudiziaria con una carrozzina per disabili e l'ausilio di un accompagnatore, supportato da presidio sanitario), uniformandosi a decisioni analoghe prese in precedenza; conclusione che il ricorrente confuta, oltre che con frammentarie informazioni cliniche relative all'anno 2018, con la "impossibilità di autonoma deambulazione", circostanza ben presente al giudice di appello ma definita in conformità con le indicazioni suggerite dai sanitari. 2. Per quanto attiene all'affermazione di responsabilità per i tre reati di usura in oggetto (capi C, D, E), i ricorsi si caratterizzano per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale, posto che anche le eccepite violazioni di legge si traducono in una censura alle valutazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale. Deve premettersi che, ai fini del controllo di legittimità, ricorre nel caso di specie la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), con la conseguenza che l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). 3. In realtà, i ricorrenti sostanzialmente non negano di aver agito per il recupero di prestiti erogati da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931), al di fuori dei circuiti bancari, confutando la natura usuraria dei tassi di interessi applicati e, per vari aspetti, il giudizio di inattendibilità delle persone offese, tese a celare modalità della condotta delittuosa diversamente ricostruita sulla base del lavoro investigativo (intercettazioni, documentazione, analisi tecnico - contabile). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ampia trattazione del primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pagine da 1 a 35), pur prendendo atto del riconoscimento della responsabilità penale effettuato in altro giudizio in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. ("perché si associavano al fine di commettere reati di usura"), censurano la condanna per i capi C) e D) con considerazioni che attengono alla ricostruzione del tasso di interesse, con una lettura parziale dei dati istruttori, 4 ,L4J nonché ad una valutazione alternativa delle dichiarazioni istruttorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza effettivamente confrontarsi con il tessuto argomentativo dei giudici di merito. Del tutto generica risulta altresì la deduzione di mancata verifica "di reale consapevolezza del Sarpa rispetto ai fatti in contestazione" (pag. 27), con un accenno al contenuto di "buste chiuse" e con rinvii al fatto ed ai motivi di appello. Dello stesso tenore il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al capo D), anche in questo caso incentrato su una alterativa lettura delle dichiarazioni della persona offesa Mariniello, ed il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] - teso a contestare il "giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni delle persone offese" e "la prevalenza del dato intercettivo su quello dichiarativo" nonché "la prova del superamento della soglia oltre la quale le condotte assumono rilevanza ai sensi dell'art. 644 cod, pen."; il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988), nipote di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931), nella parte in cui censura la valutazione delle prove e l'omesso espletamento di perizia contabile. Trattasi di censure di merito che non lasciano intendere peraltro neanche la sussistenza di un vizio valutativo macroscopico o manifestamente evidente nella doppia conforme pronuncia di condanna. 4. In termini coerenti sul piano logico e giuridico, aderenti alle risultanze istruttorie, la corte territoriale ha richiamato la condanna irrevocabile di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di usura, costituita in primis da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931), ed il ruolo da ciascuno di essi svolto nell'ambito del sodalizio criminale; l'accordo intercorso tra l'anziano usuraio - nel sequestro eseguito dalle forze dell'ordine nel 2011 furono rinvenuti otto milioni di euro in contanti in un'intercapedine del muro dell'abitazione - ed i figli Bruno e Salvatore nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti fiduciari, incaricati della riscossione dei crediti provenienti dall'usura. In tale contesto ha valutato il tasso d'interesse praticato sulla base di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1931) nelle intercettazioni richiamate nella sentenza di primo grado, rendendo inutile rispetto a tale dato qualsiasi approfondimento mediante perizia, in considerazione anche del contenuto dei quaderni sequestrati presso l'abitazione di costui e delle consulenze tecniche acquisite agli atti. Con riferimento alle singole contestazioni (pagine 10 e seguenti): il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei crediti del padre, le conversazioni intercettate relative al rapporto con il Palermo, la riscossione dei crediti da parte di [OSCURATO:PERSONA] (il fidato "Mimì"), la presenza - costante e non occasionale - in tale rapporto di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) anche in questo caso sulla base delle intercettazioni riportate nella sentenza del tribunale e riprese dalla corte di merito (capo C); la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) per l'usura contestata sub D) alla stregua delle captazioni e della documentazione sequestrata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (c1.1931), previo giudizio d'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Mariniello, con attenta ricostruzione delle fasi e delle modalità di riscossione dei crediti e della consapevolezza dei tassi usurari; le fasi del prestito usurario di cui al capo E) con il diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1988) che non solo - secondo il tenore delle conversazioni intercettate - conosceva l'entità della somma mutuata ed il tasso d'interesse praticato ma si adoperava per la riscossione delle rate mensili. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì contestato - sempre nel secondo motivo di ricorso - la "omessa motivazione in relazione agli specifici motivi con i quali si chiedeva l'esclusione delle aggravanti dai reati di usura contestati". La lettura dell'atto di appello, redatto dallo stesso difensore, evidenzia che trattasi di censura estranea all'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e proposta per la prima volta in cassazione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, con il secondo motivo di ricorso ha anch'egli censurato l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 4 cod. pen. sostenendo che il reato non era stato commesso in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale nel senso che non si trattava di somme destinate ad essere impiegate per tale scopo; rilievo sottoposto alla corte territoriale nell'appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag. 45). L'aggravante in questione, contestata per i tre reati sub C), D) ed E) è stata esclusa dal primo giudice solo per l'usura sub E); la condanna in tali termini è stata confermata in appello che non ha in effetti esaminato la censura sul punto. Risulta però che il tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola sul dato che il Palermo ed il Mariniello - vittime dell'usura, rispettivamente, sub C) e D) - fossero imprenditori, qualità soggettiva mai contestata dai ricorrenti, per cui il reato risulta in effetti commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, secondo quanto previsto dal n.3 del comma quinto comma dell'art. 644 cod. pen. La giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo cui non è a tal fine necessario lo status di imprenditore è all'evidenza tesa ad allargare l'ambito di applicazione della norma - anche nel caso di soggetti, vittime di usura, non direttamente coinvolti nella gestione imprenditoriale ma destinatari di prestiti comunque impiegati nell'attività d'impresa - non certo a restringerne la portata, richiedendo l'effettiva finalizzazione delle somme per l'inasprimento della pena. Il generico motivo di appello quindi - a fronte dell'accertamento incontestato della qualità di imprenditore delle vittime - non richiedeva un puntuale riscontro, riproposto in termini altrettanto generici oltre che errati in questa sede. 6. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio, oggetto degli ulteriori motivi di ricorso, si rilevano manifestamente infondati a fronte, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della determinazione della pena base in misura pressoché coincidente con il minimo edittale, con contenuti aumenti per la continuazione, in considerazione della condotta delittuosa così come in concreto manifestatasi (terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); per il Sarpa dell'aumento per la recidiva contestata. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], con l'ultimo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si censura che "non trova alcuna adeguata spiegazione motivazionale il fatto che rispetto a due identiche ipotesi di reato, la Corte abbia ritenuto per una, e cioè quella di cui al capo C, l'aumento di mes di reclusione e per l'altra, di cui%po I del processo definitosi, l'aumento della pena di anni 1 di reclusione". Il rilievo è generico in quanto l'identità del titolo di reato (usura aggravata) non è di per sé indicativa della gravità delle differenti condotte delittuose, come in concreto manifestatesi e descritte nei due capi d'imputazione; d'altra parte la corte territoriale ha comminato la pena detentiva più contenuta per il reato sub C) - relativo alla riscossione di un credito usurario erogato da [OSCURATO:PERSONA] (c1.1931) per l'importo di euro 200.000 - e quella €1-i1ualettezfflesestipeúere per il reato sub I, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e richiamato anche dal Tribunale (pag.8), con rinvio all'accertamento definitivo di responsabilità di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/06/2015 - irr. il 04/11/2016, allegata agli atti, relativo ad un credito usurario di maggiore importo (euro 250.000) ed una condotta di [OSCURATO:PERSONA] più articolata, atteso il recupero attuato mediante rinegoziazione di titoli. La diversità delle pene e delle condotte era ben presente al giudice di appello, che ha fatto riferimento alle "pene irrogate con le due sentenze...anche ai sensi dell'art.133 cod. pen."; in ogni caso, il benevolo trattamento per il reato sub D), non fa ritenere per questo incongrua la pena per il grave reato sub I). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, è giustificato dalla personalità negativa degli imputati, così come ritenuto con congrua motivazione dai giudici di merito, con riferimento - in particolare - alla gravità dei reati ed alle modalità di commissione. 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 37585/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris