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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 28765/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18125-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 583/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 24/12/2020; Ric. 2021 n. 18125 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” l’ha condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in una misura pari ad euro 1.400,00, oltre accessori, in luogo di euro 8.815,00, oltre accessori, così come disposto dal primo giudice; 2.per quanto qui ancora interessa, la Corte in dispositivo ha statuito: “nulla sulle spese afferenti al presente grado”; in motivazione, dopo aver dato atto che “la [OSCURATO:PERSONA] appellata non si è costituita, benché ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace”, ha argomentato: “nulla deve essere per converso statuito sulle spese inerenti al presente grado, non essendosi la vittoriosa parte appellata costituita in giudizio”;

3. per la cassazione di tale capo di sentenza ha proposto ricorso la Cooperativa con un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione degli artt. 91, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avuto riguardo all’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo della sentenza, ovvero l’avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata odierna ricorrente”; si deduce: “è palese che il corretto esame del fatto in questione, posto che l’appellata, odierna ricorrente, Ric. 2021 n. 18125 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- ebbe a costituirsi ed a svolgere ulteriore attività difensiva, avrebbe determinato una sicura diversa pronunzia sulle spese del grado”; 2.la censura presenta concorrenti profili di inammissibilità; innanzitutto, perché la parte ricorrente non riporta adeguatamente in ricorso i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare l’avvenuta rituale costituzione nel giudizio di appello, sì da consentire a questa Corte, in limine litis, di apprezzare l’ammissibilità della censura sulla base dell’illustrazione del motivo; inoltre, si denuncia un preteso error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nelle forme improprie del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., senza peraltro il rispetto dei limiti imposti da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; invero l’omissione denunciata non riguarda un fatto storico decisivo, principale o secondario, che ha dato origine alla controversia, bensì un fatto processuale, specificamente contrastato dalla sentenza impugnata, in cui, a partire dalla intestazione, viene dato più volte atto che la Cooperativa non si era costituita; 3.pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 18125 sez.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18125-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 583/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 24/12/2020; Ric. 2021 n. 18125 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” l’ha condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in una misura pari ad euro 1.400,00, oltre accessori, in luogo di euro 8.815,00, oltre accessori, così come disposto dal primo giudice; 2.per quanto qui ancora interessa, la Corte in dispositivo ha statuito: “nulla sulle spese afferenti al presente grado”; in motivazione, dopo aver dato atto che “la [OSCURATO:PERSONA] appellata non si è costituita, benché ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace”, ha argomentato: “nulla deve essere per converso statuito sulle spese inerenti al presente grado, non essendosi la vittoriosa parte appellata costituita in giudizio”; 3. per la cassazione di tale capo di sentenza ha proposto ricorso la Cooperativa con un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione degli artt. 91, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avuto riguardo all’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo della sentenza, ovvero l’avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata odierna ricorrente”; si deduce: “è palese che il corretto esame del fatto in questione, posto che l’appellata, odierna ricorrente, Ric. 2021 n. 18125 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- ebbe a costituirsi ed a svolgere ulteriore attività difensiva, avrebbe determinato una sicura diversa pronunzia sulle spese del grado”; 2.la censura presenta concorrenti profili di inammissibilità; innanzitutto, perché la parte ricorrente non riporta adeguatamente in ricorso i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare l’avvenuta rituale costituzione nel giudizio di appello, sì da consentire a questa Corte, in limine litis, di apprezzare l’ammissibilità della censura sulla base dell’illustrazione del motivo; inoltre, si denuncia un preteso error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nelle forme improprie del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., senza peraltro il rispetto dei limiti imposti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; invero l’omissione denunciata non riguarda un fatto storico decisivo, principale o secondario, che ha dato origine alla controversia, bensì un fatto processuale, specificamente contrastato dalla sentenza impugnata, in cui, a partire dalla intestazione, viene dato più volte atto che la Cooperativa non si era costituita; 3.pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 18125 sez. M
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