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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 18464/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7680/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 1923/2016 depositata il 25/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi Locri) ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA]) chiedendo l’accertamento della regolarità e correttezza della tariffazione ai fini T.I.A. applicata ai locali dello stabilimento alberghiero da essa gestito e contestando, in particolare, gli addebiti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA] con la fattura n. 8508755 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], basata sulle disposizioni del “Regolamento T.I.A. 2011” del Comune di Venezia, emanate asseritamente in violazione della superiore normativa statale (art. 238 d.lgs n. 152/2006 e DPR n. 158/1999). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con sentenza n. 23/2013 del 21.1.2013, in parziale accoglimento della predetta domanda, ha disposto che [OSCURATO:SOCIETA], sulla somma contestata di cui all’opposta fattura n. 8607881 del 20.10.2011, operasse la riduzione del 50% in relazione ai 65 mq. di area scoperta.

Il Tribunale di Venezia, pronunciando sugli appelli di entrambe le parti, con sentenza n. 1923/2016, depositata il 25.7.2016, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato come non dovuta da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la riduzione disposta dal giudice di Pacecon la sentenza n. 23/2013 del 21.1.2013.

In particolare, il Tribunale ha rigettato il primo motivo dell’appello principale della Locri, che aveva lamentato che [OSCURATO:SOCIETA] avesse provveduto alla tariffazione sulla base di una errata metratura della superficie dei propri locali, rilevando che il giudice di Pace aveva correttamente valorizzato la circostanza che la comunicazione dell’estensione della superficie aziendale era stata sottoscritta dal “responsabile della Società”.

Quanto al secondo motivo del medesimo appello, con cui Locri aveva lamentato la mancata declaratoria di illegittimità del regolamento del Comune di Venezia relativo all’applicazione della TIA (nella parte in cui prevede che per l’applicazione della TIA venga considerata la destinazione d’uso dei singoli locali che compongono l’unità aziendale), il Tribunale ha osservato che il giudice di Pace aveva correttamente rilevato il difetto di giurisdizione, avuto riguardo alle conclusioni formulate da Locri nell’atto introduttivo di primo grado, in cui aveva chiesto non tanto la “mera disapplicazione incidentale del Regolamento”, quanto lo “accertamento in via principale della sua illegittimità”.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Locri, affidandosia tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 - bis1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 238 commi 1,2,3,6,11 d.lgs 152/2006, nonché dell’art. 6 punti 4.3 e

4.4. dell’allegato 1 DPR 158/1999, per avere la sentenza impugnata escluso che debba essere applicata un’unica categoria tariffaria all’intera superficie della [OSCURATO:SOCIETA]. considerabile ai fini dell’addebito della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 238 d.gs n. 152/06 del Comune di Venezia, corrispondente alla categoria Alberghi senza ristorante”, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 1 [OSCURATO:PERSONA] sulla legge in generale.

Lamenta, la ricorrente , che il giudice d’appello ha snaturato il dettato dell’art. 6 comma 1 DPR 158/1999, secondo cui per attribuire alla singola utenza la tariffa rifiuti si applica un unico coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti.

Il giudice d’appello aveva erroneamente riformato la sentenza del giudice di Pace che aveva dichiarato assoggettabile ad un’unica tariffa per l’attività principale svolta la superficie totale dell’immobile adibito ad hotel, statuendo la correttezza della fattura di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva applicato diverse tariffe di svariate attività a superfici parziali dell’immobile.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie, sul punto, la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La ricorrente afferma che il Tribunale di Venezia avrebbe riformato erroneamente la sentenza del Giudice di Pace, statuendo la correttezza della fattura di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva applicato diverse tariffe di svariate attività a superfici parziali dell’immobile, ma non considera chela sentenza nei cui confronti svolge le proprie critiche non è quella impugnata, ma altra sentenza del Tribunale di Venezia, segnatamente, la n. 2689/2015, assolutamente estranea alla presente causa.

La ricorrente, anche nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c, ha del tutto ignorato che la sentenza impugnata non si è affatto pronunciata sul merito della tariffa applicata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla destinazione dei singoli locali, ma, avuto riguardo alle conclusioni della ricorrente nell’atto di citazione di primo grado, con cui era stata richiesta non la mera disapplicazione incidentale del Regolamento comunale, ma lo “accertamento in via principale della sua illegittimità”, non ha fatto altro che condividere l’impostazione del Giudice di Pace in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ne consegue che è del tutto inconferente, con riferimento al primo motivo, il richiamo alla sentenza n. 33755/2019 di questa Corte, che si è pronunciata sull’interpretazione del D.P.R. n. 158 del 1999.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata addossato a Locri l’onere della prova in relazione all’esatta misurazione delle superfici tariffabili ai fini TIA 2, in relazione alla sola asserita, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], operatività dell’area scoperta pertinenziale di mq. 65 non utilizzata da Locri , nonché in relazione all’eccepita mancata produzione di rifiuti nei locali adibiti a magazzini e depositi nella struttura alberghiera.

Ad avviso della ricorrente, a fronte della propria contestazione dell’errato addebito in eccesso di superfici sottoposte a tariffazione, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provare la reale consistenza delle superfici tariffabili.

Quanto agli altri aspetti, la ricorrente lamenta che il Tribunale, ritenendo che [OSCURATO:SOCIETA] avesse correttamente applicato la tariffa su mq. 65 di superfi c e di area scoperta non operativa, è incorso in errore ritenendo come presupposto giuridico per l’addebito della TIA la mera potenzialità di produzione dei rifiuti, così confondendo la tassa rifiuti o TIA1 previgente con l’attuale corrispettivo richiesto per il servizio (TIA2).

4. Il motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza.

Con riferimento alla prima censura, va osservato che la ricorrente, con l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge (art. 2697 c.c.), intende, in realtà, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice d’appello.

In particolare, il Tribunale di Venezia, sulla questione dell’esatta misurazione delle superfici su cui applicare la tariffa, ha pienamente condiviso l’impostazione del Giudice di Pace di valorizzare la comunicazione in tal senso sottoscritta dal “responsabile della Società”, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei circoscritti limiti di cui all’art. 360, comma 1° , n. 5, c.p.c. secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014.

Con riferimento all’altro aspetto, la ricorrente, in primo luogo, non si è minimamente confrontata con la precisa affermazione della sentenza impugnata secondo cui, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale, ai fini dell’assoggettamento a TIA, è sufficiente la mera potenzialità di produzione di rifiuti, la quale non può a priori escludersi nei magazzini e nei depositi, essendo l’esenzione di cui all’art. 13 del regolamento prevista per locali ed aree inidonei a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

Orbene, la ricorrente non aveva offerto di provare che neppure potenzialmente, nei luoghi per cui è stata applicata la tariffa, non si producevano rifiuti.

La ricorrente si è limitata genericamente a richiamare la differenza tra ilpresupposto giuridico dell’applicazione della tassa rifiuti (TIA1) rispetto a quello della TIA2, ignorando le precise disposizioni del regolamento comunale valorizzate dalla sentenza impugnata.

Inoltre, le censure della ricorrente si pongono, comunque , in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sopra citata Cass. n. 33755/2019, secondo cui “il presupposto del prelievo è il possesso o la detenzione di aree o locali che producano rifiuti urbani; non è necessario per l'insorgenza dell'obbligo del pagamento l'effettiva produzione di rifiuti, ma per l'appunto la sola disponibilitàdelle aree…”.

5. Con il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 2 per un evidente errore materiale) è stata dedotta la violazione dell’art.112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 5 c.p.c., per essersi omesso nella sentenza impugnata l’esame dello specifico punto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante l’esatta misurazione delle superfici dei locali di Locri effettivamente tariffabili ai fini TIA2 sulla base delle planimetrie quotate prodotte nel giudizio di primo grado.

In sostanza, il decidente non aveva detto alcunché sulla base delle planimetrie quotate depositate nel giudizio di primo grado.

6. Il motivo è palesemente inammissibile.

In primo luogo, la ricorrente ha dedotto che la questione riguardante le superfici dei locali risultanti dalle planimetrie prodotte nel giudizio di primo grado avrebbe formato oggetto di discussione tra le parti, ma senza neppure indicare “dove” e “come” tale questione sarebbe stata sottoposta all’esame dei giudici di merito.

In ogni caso, è costante orientamento di questa Corte (cfr. 28184/2020; conf. 5478/2018) quello secondo cui In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" .

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7680/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 1923/2016 depositata il 25/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi Locri) ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA]) chiedendo l’accertamento della regolarità e correttezza della tariffazione ai fini T.I.A. applicata ai locali dello stabilimento alberghiero da essa gestito e contestando, in particolare, gli addebiti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA] con la fattura n. 8508755 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], basata sulle disposizioni del “Regolamento T.I.A. 2011” del Comune di Venezia, emanate asseritamente in violazione della superiore normativa statale (art. 238 d.lgs n. 152/2006 e DPR n. 158/1999). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con sentenza n. 23/2013 del 21.1.2013, in parziale accoglimento della predetta domanda, ha disposto che [OSCURATO:SOCIETA], sulla somma contestata di cui all’opposta fattura n. 8607881 del 20.10.2011, operasse la riduzione del 50% in relazione ai 65 mq. di area scoperta. Il Tribunale di Venezia, pronunciando sugli appelli di entrambe le parti, con sentenza n. 1923/2016, depositata il 25.7.2016, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato come non dovuta da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la riduzione disposta dal giudice di Pacecon la sentenza n. 23/2013 del 21.1.2013. In particolare, il Tribunale ha rigettato il primo motivo dell’appello principale della Locri, che aveva lamentato che [OSCURATO:SOCIETA] avesse provveduto alla tariffazione sulla base di una errata metratura della superficie dei propri locali, rilevando che il giudice di Pace aveva correttamente valorizzato la circostanza che la comunicazione dell’estensione della superficie aziendale era stata sottoscritta dal “responsabile della Società”. Quanto al secondo motivo del medesimo appello, con cui Locri aveva lamentato la mancata declaratoria di illegittimità del regolamento del Comune di Venezia relativo all’applicazione della TIA (nella parte in cui prevede che per l’applicazione della TIA venga considerata la destinazione d’uso dei singoli locali che compongono l’unità aziendale), il Tribunale ha osservato che il giudice di Pace aveva correttamente rilevato il difetto di giurisdizione, avuto riguardo alle conclusioni formulate da Locri nell’atto introduttivo di primo grado, in cui aveva chiesto non tanto la “mera disapplicazione incidentale del Regolamento”, quanto lo “accertamento in via principale della sua illegittimità”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Locri, affidandosia tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 - bis1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 238 commi 1,2,3,6,11 d.lgs 152/2006, nonché dell’art. 6 punti 4.3 e 4.4. dell’allegato 1 DPR 158/1999, per avere la sentenza impugnata escluso che debba essere applicata un’unica categoria tariffaria all’intera superficie della [OSCURATO:SOCIETA]. considerabile ai fini dell’addebito della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 238 d.gs n. 152/06 del Comune di Venezia, corrispondente alla categoria Alberghi senza ristorante”, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 1 [OSCURATO:PERSONA] sulla legge in generale. Lamenta, la ricorrente , che il giudice d’appello ha snaturato il dettato dell’art. 6 comma 1 DPR 158/1999, secondo cui per attribuire alla singola utenza la tariffa rifiuti si applica un unico coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti. Il giudice d’appello aveva erroneamente riformato la sentenza del giudice di Pace che aveva dichiarato assoggettabile ad un’unica tariffa per l’attività principale svolta la superficie totale dell’immobile adibito ad hotel, statuendo la correttezza della fattura di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva applicato diverse tariffe di svariate attività a superfici parziali dell’immobile. 2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie, sul punto, la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente afferma che il Tribunale di Venezia avrebbe riformato erroneamente la sentenza del Giudice di Pace, statuendo la correttezza della fattura di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva applicato diverse tariffe di svariate attività a superfici parziali dell’immobile, ma non considera chela sentenza nei cui confronti svolge le proprie critiche non è quella impugnata, ma altra sentenza del Tribunale di Venezia, segnatamente, la n. 2689/2015, assolutamente estranea alla presente causa. La ricorrente, anche nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c, ha del tutto ignorato che la sentenza impugnata non si è affatto pronunciata sul merito della tariffa applicata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla destinazione dei singoli locali, ma, avuto riguardo alle conclusioni della ricorrente nell’atto di citazione di primo grado, con cui era stata richiesta non la mera disapplicazione incidentale del Regolamento comunale, ma lo “accertamento in via principale della sua illegittimità”, non ha fatto altro che condividere l’impostazione del Giudice di Pace in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito. Ne consegue che è del tutto inconferente, con riferimento al primo motivo, il richiamo alla sentenza n. 33755/2019 di questa Corte, che si è pronunciata sull’interpretazione del D.P.R. n. 158 del 1999. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata addossato a Locri l’onere della prova in relazione all’esatta misurazione delle superfici tariffabili ai fini TIA 2, in relazione alla sola asserita, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], operatività dell’area scoperta pertinenziale di mq. 65 non utilizzata da Locri , nonché in relazione all’eccepita mancata produzione di rifiuti nei locali adibiti a magazzini e depositi nella struttura alberghiera. Ad avviso della ricorrente, a fronte della propria contestazione dell’errato addebito in eccesso di superfici sottoposte a tariffazione, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provare la reale consistenza delle superfici tariffabili. Quanto agli altri aspetti, la ricorrente lamenta che il Tribunale, ritenendo che [OSCURATO:SOCIETA] avesse correttamente applicato la tariffa su mq. 65 di superfi c e di area scoperta non operativa, è incorso in errore ritenendo come presupposto giuridico per l’addebito della TIA la mera potenzialità di produzione dei rifiuti, così confondendo la tassa rifiuti o TIA1 previgente con l’attuale corrispettivo richiesto per il servizio (TIA2). 4. Il motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza. Con riferimento alla prima censura, va osservato che la ricorrente, con l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge (art. 2697 c.c.), intende, in realtà, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice d’appello. In particolare, il Tribunale di Venezia, sulla questione dell’esatta misurazione delle superfici su cui applicare la tariffa, ha pienamente condiviso l’impostazione del Giudice di Pace di valorizzare la comunicazione in tal senso sottoscritta dal “responsabile della Società”, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei circoscritti limiti di cui all’art. 360, comma 1° , n. 5, c.p.c. secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Con riferimento all’altro aspetto, la ricorrente, in primo luogo, non si è minimamente confrontata con la precisa affermazione della sentenza impugnata secondo cui, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale, ai fini dell’assoggettamento a TIA, è sufficiente la mera potenzialità di produzione di rifiuti, la quale non può a priori escludersi nei magazzini e nei depositi, essendo l’esenzione di cui all’art. 13 del regolamento prevista per locali ed aree inidonei a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti. Orbene, la ricorrente non aveva offerto di provare che neppure potenzialmente, nei luoghi per cui è stata applicata la tariffa, non si producevano rifiuti. La ricorrente si è limitata genericamente a richiamare la differenza tra ilpresupposto giuridico dell’applicazione della tassa rifiuti (TIA1) rispetto a quello della TIA2, ignorando le precise disposizioni del regolamento comunale valorizzate dalla sentenza impugnata. Inoltre, le censure della ricorrente si pongono, comunque , in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sopra citata Cass. n. 33755/2019, secondo cui “il presupposto del prelievo è il possesso o la detenzione di aree o locali che producano rifiuti urbani; non è necessario per l'insorgenza dell'obbligo del pagamento l'effettiva produzione di rifiuti, ma per l'appunto la sola disponibilitàdelle aree…”. 5. Con il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 2 per un evidente errore materiale) è stata dedotta la violazione dell’art.112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 5 c.p.c., per essersi omesso nella sentenza impugnata l’esame dello specifico punto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante l’esatta misurazione delle superfici dei locali di Locri effettivamente tariffabili ai fini TIA2 sulla base delle planimetrie quotate prodotte nel giudizio di primo grado. In sostanza, il decidente non aveva detto alcunché sulla base delle planimetrie quotate depositate nel giudizio di primo grado. 6. Il motivo è palesemente inammissibile. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto che la questione riguardante le superfici dei locali risultanti dalle planimetrie prodotte nel giudizio di primo grado avrebbe formato oggetto di discussione tra le parti, ma senza neppure indicare “dove” e “come” tale questione sarebbe stata sottoposta all’esame dei giudici di merito. In ogni caso, è costante orientamento di questa Corte (cfr. 28184/2020; conf. 5478/2018) quello secondo cui In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" . 7. Il ricorso va dunque respinto. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tito
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