CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08998/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] LEONARD (CUI 06QZDE1) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/Ai; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss., cod. proc. pen. di due anni e dieci mesi di reclusione e di 12.300,00 euro di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e della congruità della pena; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o alla eventuale incongruità della pena, e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente