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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36158/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado dal Tribunale di Parma in composizione monocratica, pronunciata in data 5.07.2012, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altre persone rimaste ignote, in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 bis comma 3, 625 n. 4 e 5 cod.pen.), per essersi impossessati ai fini di profitto, agendo con destrezza, della somma di euro 11.300,00 che sottraevano dalla cassa dell'azienda agricola denominata [OSCURATO:PERSONA], somma corrispondente al guadagno della vendita dei prodotti del fondo e all'importo delle pensioni appena ritirate. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.1.La Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado sulla base delle univoche risultanze processuali, in particolare della testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], resa nell'immediatezza dei fatti e del riconoscimento fotografico ( fol 2 e 3) effettuato nei confronti dell'imputato che è stato individuato come colui che era alla guida dell'auto [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per il furto, a bordo della quale si erano allontanate, dandosi alla fuga, le complici che avevano sottratto la somma dalla cassa, dopo aver distratto l'addetto alla vendita, impegnato a soddisfare le loro pressanti richieste di ottenere il cambio di una moneta da un euro in monete da 0,10 centesimi dopo che, per l'acquisto di alcune uova, avevano utilizzato e ottenuto il resto di una banconota da cento euro.

I Giudici del merito evidenziavano che altre persone informate dei fatti avevano rilevato la targa dell'autovettura utilizzata per la fuga, la [OSCURATO:PERSONA] 776 DK, che era stata individuata subito dopo che il veicolo si era allontanato dal luogo di commissione del furto e si era fermato al distributore per il rifornimento di benzina: l'autovettura risultava appartenere a [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione e violazione di legge essendo stato assegnato, con argomenti apodittici, un valore probatorio significativo al riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagine dalla persona offesa; non era stato affrontato il tema della diversa identità tra [OSCURATO:PERSONA] e il marito della Bellinati che parlando del compagno ha fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce che è stato allegato all'atto di appello lo stato di famiglia della Bellinati che risulta convivere in [OSCURATO:PERSONA] 123 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che è persona diversa dall'imputato ricorrente che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], convivente di [OSCURATO:PERSONA].

II) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al travisamento della prova che si traduce nella contraddittorietà logica della motivazione che ha recepito acriticamente l'impostazione accusatoria senza il necessario vaglio degli elementi effetti dall'atto di appello.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi aggiunti e memoria conclusionale in cui a rafforzare il primo motivo di ricorso, afferente l'individuazione del responsabile del furto nell'odierno ricorrente, comunica al Collegio di aver appreso che il vero responsabile, ossia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Gramsci n. 132 (compagno convivente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Gramsci n. 132, proprietaria dell'autovettura utilizzata per il furto), in data 21.10.2020 si è recato presso la stazione dei Carabinieri di S. Croce rendendo spontanee dichiarazioni confessorie in ordine alla commissione del furto de quo oggetto del presente processo.

A tal fine ha allegato una mail con cui certa [OSCURATO:PERSONA] comunica, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il [OSCURATO:PERSONA] si è recato presso la Caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente la comunicazione, quindi il 21.10.2020, per assumersi la responsabilità in merito al furto avvenuto in Langhirano il 24.11.2009 per il quale è pendente procedimento penale n.4414/11 RG Procura di Parma a carico di [OSCURATO:PERSONA].

4. I motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto generici e aspecifici e contengono la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova ad opera della Corte di legittimità; così come sono inammissibili i motivi aggiunti con cui si tende a introdurre una pretesa prova nuova.

4.1. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali".

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato da tempo avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). 4.2 Tanto chiarito, la Corte territoriale ha richiamato e accuratamente vagliato il materiale probatorio acquisito, conseguentemente anche in tema di riscontri, le doglianze difensive sono manifestamente infondate.

In particolare, ha valutato come decisiva - nella ricostruzione dei fatti - la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che il giorno del furto aveva dichiarato di aver visto in viso l'uomo che era alla guida dell'auto mentre aspettava le complici con il motore acceso, proprio mentre le due donne, non identificate, stavano distraendo il marito della stessa Ghillani nell'acquisto delle uova e poi insistevano per cambiare una moneta da un euro in tante monetine da 10 centesimi, così da riuscire a sottrarre la somma di denaro dalla cassa dell'azienda; la persona offesa ha individuato l'imputato in sede di riconoscimento fotografico nell'immediatezza dei fatti e l'ha riconosciuto a prima vista e senza ombra di dubbio.

La Corte territoriale ha evidenziato che trattasi [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che all'atto di nascita riporta il nome di [OSCURATO:PERSONA] ed è figlio di [OSCURATO:PERSONA]( fol 3).

In proposito, va ricordato che, secondo il diritto vivente, l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416; Sez. 2, n. 47871 del 28/10/2003, Tortora, Rv. 227079).

La Corte territoriale ha ampiamente motivato in relazione agli ulteriori elementi di riscontro probatorio costituiti dagli stati di famiglia prodotti in atti da cui risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] proprietaria della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per il furto abita con un nucleo familiare diverso da quello in cui abita l'imputato.

Sul punto la Corte territoriale con argomentazione logica e coerente e valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità ha affermato che la circostanza non è rilevante in quanto non esclude che la mattina del furto l'imputato abbia utilizzato la autovettura della Bellinati che si è limitata a riferire di aver lasciato l'auto parcheggiata fuori dal campo nomadi, con le chiavi inserite nel cruscotto, di averla utilizzata alle 10,30 per andare a comprare le sigarette, di non aveva prestato la macchina a terzi e che solitamente il veicolo veniva utilizzato dai familiari ( fol 3 sentenza di primo grado).

La valutazione complessivamente operata dimostra, quindi l'analitico e scrupoloso scrutinio del quadro accusatorio compiuto dal giudice del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto gli elementi di prova risultano adeguatamente vagliati attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto.

La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o contraddizioni logiche. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 3000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado dal Tribunale di Parma in composizione monocratica, pronunciata in data 5.07.2012, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altre persone rimaste ignote, in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 bis comma 3, 625 n. 4 e 5 cod.pen.), per essersi impossessati ai fini di profitto, agendo con destrezza, della somma di euro 11.300,00 che sottraevano dalla cassa dell'azienda agricola denominata [OSCURATO:PERSONA], somma corrispondente al guadagno della vendita dei prodotti del fondo e all'importo delle pensioni appena ritirate. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.1.La Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado sulla base delle univoche risultanze processuali, in particolare della testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], resa nell'immediatezza dei fatti e del riconoscimento fotografico ( fol 2 e 3) effettuato nei confronti dell'imputato che è stato individuato come colui che era alla guida dell'auto [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per il furto, a bordo della quale si erano allontanate, dandosi alla fuga, le complici che avevano sottratto la somma dalla cassa, dopo aver distratto l'addetto alla vendita, impegnato a soddisfare le loro pressanti richieste di ottenere il cambio di una moneta da un euro in monete da 0,10 centesimi dopo che, per l'acquisto di alcune uova, avevano utilizzato e ottenuto il resto di una banconota da cento euro. I Giudici del merito evidenziavano che altre persone informate dei fatti avevano rilevato la targa dell'autovettura utilizzata per la fuga, la [OSCURATO:PERSONA] 776 DK, che era stata individuata subito dopo che il veicolo si era allontanato dal luogo di commissione del furto e si era fermato al distributore per il rifornimento di benzina: l'autovettura risultava appartenere a [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione e violazione di legge essendo stato assegnato, con argomenti apodittici, un valore probatorio significativo al riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagine dalla persona offesa; non era stato affrontato il tema della diversa identità tra [OSCURATO:PERSONA] e il marito della Bellinati che parlando del compagno ha fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che è stato allegato all'atto di appello lo stato di famiglia della Bellinati che risulta convivere in [OSCURATO:PERSONA] 123 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che è persona diversa dall'imputato ricorrente che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], convivente di [OSCURATO:PERSONA]. II) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al travisamento della prova che si traduce nella contraddittorietà logica della motivazione che ha recepito acriticamente l'impostazione accusatoria senza il necessario vaglio degli elementi effetti dall'atto di appello. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi aggiunti e memoria conclusionale in cui a rafforzare il primo motivo di ricorso, afferente l'individuazione del responsabile del furto nell'odierno ricorrente, comunica al Collegio di aver appreso che il vero responsabile, ossia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Gramsci n. 132 (compagno convivente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Gramsci n. 132, proprietaria dell'autovettura utilizzata per il furto), in data 21.10.2020 si è recato presso la stazione dei Carabinieri di S. Croce rendendo spontanee dichiarazioni confessorie in ordine alla commissione del furto de quo oggetto del presente processo. A tal fine ha allegato una mail con cui certa [OSCURATO:PERSONA] comunica, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il [OSCURATO:PERSONA] si è recato presso la Caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente la comunicazione, quindi il 21.10.2020, per assumersi la responsabilità in merito al furto avvenuto in Langhirano il 24.11.2009 per il quale è pendente procedimento penale n.4414/11 RG Procura di Parma a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 4. I motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto generici e aspecifici e contengono la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova ad opera della Corte di legittimità; così come sono inammissibili i motivi aggiunti con cui si tende a introdurre una pretesa prova nuova. 4.1. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali". Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato da tempo avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). 4.2 Tanto chiarito, la Corte territoriale ha richiamato e accuratamente vagliato il materiale probatorio acquisito, conseguentemente anche in tema di riscontri, le doglianze difensive sono manifestamente infondate. In particolare, ha valutato come decisiva - nella ricostruzione dei fatti - la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che il giorno del furto aveva dichiarato di aver visto in viso l'uomo che era alla guida dell'auto mentre aspettava le complici con il motore acceso, proprio mentre le due donne, non identificate, stavano distraendo il marito della stessa Ghillani nell'acquisto delle uova e poi insistevano per cambiare una moneta da un euro in tante monetine da 10 centesimi, così da riuscire a sottrarre la somma di denaro dalla cassa dell'azienda; la persona offesa ha individuato l'imputato in sede di riconoscimento fotografico nell'immediatezza dei fatti e l'ha riconosciuto a prima vista e senza ombra di dubbio. La Corte territoriale ha evidenziato che trattasi [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che all'atto di nascita riporta il nome di [OSCURATO:PERSONA] ed è figlio di [OSCURATO:PERSONA]( fol 3). In proposito, va ricordato che, secondo il diritto vivente, l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416; Sez. 2, n. 47871 del 28/10/2003, Tortora, Rv. 227079). La Corte territoriale ha ampiamente motivato in relazione agli ulteriori elementi di riscontro probatorio costituiti dagli stati di famiglia prodotti in atti da cui risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] proprietaria della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per il furto abita con un nucleo familiare diverso da quello in cui abita l'imputato. Sul punto la Corte territoriale con argomentazione logica e coerente e valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità ha affermato che la circostanza non è rilevante in quanto non esclude che la mattina del furto l'imputato abbia utilizzato la autovettura della Bellinati che si è limitata a riferire di aver lasciato l'auto parcheggiata fuori dal campo nomadi, con le chiavi inserite nel cruscotto, di averla utilizzata alle 10,30 per andare a comprare le sigarette, di non aveva prestato la macchina a terzi e che solitamente il veicolo veniva utilizzato dai familiari ( fol 3 sentenza di primo grado). La valutazione complessivamente operata dimostra, quindi l'analitico e scrupoloso scrutinio del quadro accusatorio compiuto dal giudice del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto gli elementi di prova risultano adeguatamente vagliati attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto. La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o contraddizioni logiche. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 3000,00, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca