CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso e rigetto nel resto, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA, in difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver sintetizzato i motivi di ricorso insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rocco la sentenza di condanna del Tribunale di Gela del 27.02.2020 . Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a mezzo dei difensori di fiducia: 2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 157 cod.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di concreta verifica della ritenuta recidiva reiterata in quanto era stato condannato per un solo reato in precedenza senza la previa contestazione della recidiva; 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata configurazione dell'ipotesi attenuata per il capo 18, riconosciuta invece al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; doveva inoltre essere considerata la tenuità dell'offesa per i capi 28 e 45 della rubrica; 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata stante la mancata riqualificazione come 73 comma 5 DPR 309/90. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 3.1. con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 157 cod.pen.. Lamenta che sono stati conteggiati 151 giorni di sospensione per la prescrizione derivanti dal rinvio della discussione disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base della richiesta del difensore che adduceva un concomitante impegno professionale; ciò, nonostante che alla stregua del legittimo impedimento dovesse essere computato solo un periodo di 60 giorni. 3.2. con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod.pen e alla pena irrogata e ciò stante la incensuratezza del ricorrente e i fatti di lieve entità riqualificati al capo 5 e 18 che denotano modalità non particolarmente allarmanti ( allega copia del certificato del casellario giudiziale). 4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 4.1. violazione di legge in relazione agli art.. 157,159 e 99 cod.pen. Lamenta che è stata ritenuta la recidiva infraquinquennale che ha dilatato i termini di prescrizione nonostante sia stata considerata equivalente alle attenuanti generiche. Lamenta che sono stati conteggiati 151 giorni di sospensione per la prescrizione derivanti dal rinvio della discussione disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base della richiesta del difensore [OSCURATO:PERSONA] che adduceva un concomitante impegno professionale; ciò nonostante il detto periodo di sospensione è stato considerato anche per gli altri imputati tra cui il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso è infondato alla luce anche del principio recentemente affermato dalle Sezioni unite secondo cui "Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice". S.U., n. 32318 del 30 marzo 2023 (dep. 25 luglio 2023) - Pres. M. Cassano - Est. C. Zaza.) La Corte territoriale a fol 10 ha ritenuto correttamente la recidiva reiterata in relazione a reati commessi nel corso del 2013 e a una condanna per furto con strappo del 16.08.2010. 1.2.Non è manifestamente infondato il secondo motivo ( rimanendo assorbito sul punto il terzo motivo), con riferimento al capo 18 in quanto, a fronte della dettagliata ricostruzione delle condotta illecita a fol 10/11, in relazione alla partecipazione quanto meno in concorso morale con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla offerta in vendita al prezzo di 20,00 euro di sostanza stupefacente tipo hashish a due soggetti non identificati, in Gela il 5.01.2013, la Corte di appello non si è soffermata e non ha affrontato specificatamente la questione attinente alla qualificazione giuridica della fattispecie concreta, posto che per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], pacificamente era stata ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 ( fol 21/22). 1.3. Diversamente per quanto attiene ai fatti contestati ai capi 28 e 45, per i quali i motivi secondo e terzo che attengono alla mancata riqualificazione come ipotesi lieve e al trattamento sanzionatorio sono infondati. La Corte d'appello, infatti, con giudizio in fatto insindacabile in questa sede, si sofferma sulle modalità delle condotte, sulle conversazioni intercettate nelle quali si parla di prezzo di vendita, somme da riscuotere da soggetti ai quali erano state cedute le sostanze stupefacenti, si elencavano somme, partite .di sostanza, acquirenti e debitori e comunque fa riferimento alla frequentazione assidua e allo svolgimento di attività di spaccio non occasionale in [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Va pertanto disposto nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello dio Caltanissetta, limitatamente al capo 18, in relazione alla valutazione della configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Nel resto i motivi devono essere rigettati. 2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va rilevata la non manifesta infondatezza del secondo motivo laddove nel lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche deduce e documenta la incensuratezza dell'imputato al momento della commissione dei fatti producendo il certificato del casellario giudiziale datato Gela 28.11.2013. E' pure vero che la Corte di appello nel rigettare le doglianze relative al trattamento sanzionatorio afferma genericamente che il [OSCURATO:PERSONA] "è gravato da più precedenti penali uno recente e specifico", ma tale circostanza non risulta adeguatamente supportata dalla consultazione degli atti processuali a disposizione di questo Collegio e comunque contraddetta dalla produzione documentale del ricorrente. 2.1. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari sette anni e mezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. oltre il periodi di sospensione per un tempo complessivo di anni due, mesi due e giorni sedici. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U.n.35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 - 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez. Un.28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511. 2.2.Va pertanto dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati di cui ai capi 5 e 18 estinti per prescrizione rispettivamente il 23.08.22 e il 29.09.22 come indicato dalla Corte di appello a fol 20 della sentenza impugnata. 3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio espresso dalle Sezioni unite secondo cui qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. Sez. U, n. 4909 de/ 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015) Rv. 262914 - 0.1 L'art. 159, comma primo, cod. pen. stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso, tra l'altro, nel caso di «sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni». Il legittimo impedimento che impone il rinvio dell'udienza è soltanto quello attinente alla posizione dell'imputato o del suo difensore, poiché la disposizione di cui all'art. 420-ter, comma quinto, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dell'udienza,pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento(dell'imputato o del suo difensore come nel caso di specie stante l'assoluta genericità delle ragioni addotte risultanti dal verbale di udienza ), il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalrnente determinato dal giudice e non opera il limite dei sessanta giorni di cui all'ultima parte del citato art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio,Rv. 262914). Ne consegue che: l'adesione da parte delle altre difese è assimilabile a una richiesta di rinvio formulata anche dal difensore dell'imputato che, nell'aderirvi la fa propria e di conseguenza, in caso di accoglimento, comporta la sospensione della prescrizione per l'intero periodo e non torna applicabile la limitazione temporale di sessanta giorni prevista dalla medesima norma 3.1. Quanto alla dedotta prescrizione questa Corte (Sez. 5 - n. 25962 del 03/03/2022 Ud. (dep. 06/07/2022 ) Rv. 283815 - 01) ha già chiarito che «il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare» (Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601 - 01: in motivazione la Corte ha altresì precisato che non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'eventuale riconosciuta attenuante; cfr. già Sez. U. n. 17,del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856-01). Inoltre la recidiva, se non esclusa, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, a nulla rilevando che la stessa sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, come espressamente previsto dall'art. 157, comma terzo, cod. pen. ( Sez. 2 - , n. 4687 del 15/11/2018 Ud. (dep. 30/01/2019 ) Rv. 275639 - 01 Sez. 2 - , n. 4178 del 05/12/2018 Ud. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 274899 - 01) Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Cfr da ultimo in motivazione anche Sez. U - n. 30046 del 23/06/2022 Ud. (dep. 29/07/2022) Rv. 283328 Cirelli. 3.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui capo 18) e rinvia per nuovo giudizio sul tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta; rigetta nel resto il ricorso del Comandatore. Dichiara inammissibile il ricorso di Di