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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 29661/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 31465-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legispresso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 142/2021 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede il rigetto del ricorso avanzato dalla Società [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 31465 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 142 del 17 novembre 2021 il Tribunale di Bolzano, adito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento, in via preliminare, dell’avvenuta maturazione della decadenza ex art. 6 della legge n. 604/1996 e, in subordine, della legittimità del licenziamento intimato l’11 dicembre 2020 a [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale ed ha individuato nel Tribunale di Milano il giudice territorialmente competente a pronunciare sulla domanda principale e su quella riconvenzionale proposta dal Ferrarini, che aveva chiesto l’accertamento della nullità del contratto di apprendistato del 12 giugno 2019, la trasformazione dello stesso in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno;

2. il Tribunale, riassunti i fatti di causa, ha rilevato che, come eccepito dal resistente, nel circondario di Bolzano è ubicata la sede legale della società ma non quella «effettiva»,perché i poteri di amministrazione e direzione dell’impresa si accentrano presso la sede amministrativa di [OSCURATO:PERSONA];

3. ha evidenziato che tutta la documentazione formata dalla società relativa alla gestione del rapporto dedotto in giudizio (lettera di assunzione, lettera di contestazione della assenza, telegramma, lettera di licenziamento, attestazioni relative alla formazione ricevuta, documento di analisi e valutazione dei rischi) era stata redatta nella sede di Cologno e ciò confermava che in quel luogo di fatto operava la direzione aziendale;

4. il Tribunale ha, invece, disatteso gli argomenti sulla base dei quali il Ferrarini aveva chiesto, in via principale, che il giudice competente fosse individuato nel Tribunale di Siracusa ed ha evidenziato che la proposta di assunzione, spedita dalla sede di [OSCURATO:PERSONA], era stata sottoscritta a Sortino,ma le parti nulla avevano dedotto in merito al luo go nel quale la proponente aveva avuto conoscenza dell’avvenuta accettazione;

5. infine il primo giudice ha osservato che la competenza del Tribunale adito non poteva essere fondata sul criterio della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore,perché il contratto individuale prevedeva quale sede di lavoro il Trentino e non l’[OSCURATO:PERSONA];

6. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento necessario di competenza affidato a quattro motivi,ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] che, con memoria depositata ex art. 47 cod. proc. civ., ha chiesto il rigetto del ricorso avversario ed ha concluso per la riforma della sentenza e per l’individuazione Ric. 2021 n. 31465 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- del giudice competente, in via principale, nel Tribunale di Caltagirone, in subordine nel Tribunale di Siracusa, in via ulteriormente subordinata nel Tribunale di Monza;

7. la Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ. e la società ricorrente assume che l’eccezione di incompetenza sollevata dal Ferrarini doveva essere ritenuta inammissibile, in quanto il resistente non aveva compiutamente escluso tutti i fori concorrenti rilevanti ai sensi dell’art.413 cod. proc. civ. e,in particolare, quello relativo a l luogo di svolgimento delle mansioni del lavoratore;

2. con il secondo motivo è denunciata «violazione artt. 413 c.p.c. e 46 c.c.: sulla competenza del Tribunale di Bolzano con riferimento all’effettiva sede della [OSCURATO:SOCIETA]., coincidente con la sede legale» e si sostiene che esiste una presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva dell’impresa,che può essere superata solo qualora emerga con certezza che il centro direttivo, amministrativo e rappresentativo della società opera altrove;

2.1. la ricorrente assume che dalla documentazione prodotta risulta l’effettività della sede legale di Bolzano,nella quale è presente il Presidente, si riunisce l’assemblea dei soci, svolgono funzioni di direttori generali due institori/procuratori speciali;

2.2. aggiunge che la documentazione richiamata nella sentenza impugnata non è sufficiente a dimostrare che la sede effettiva sia quella di [OSCURATO:PERSONA] dove operano gli uffici amministrativi;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 413 cod. proc. civ. ed assume che il Ferrarini prestava lavoro nella Provincia di Bolzano dove doveva riprendere servizio presso la sede di Laives;

4. infine con laquarta critica è denunciata la violazione della tabella b allegata al R.d. n. 12/1941 perché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza, non in quello del Tribunale di Milano;

5. occorre preliminarmente rilevare che i n sede di regolamento di competenza non è consentito proporre ricorso incidentale,sicché l’intimato che voglia a sua volta contestare la competenza del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all’art. 47, comma 2, cod. proc. civ., il cui mancato rispetto Ric. 2021 n. 31465 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4- preclude ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo ( Cass. n. 20826/2018);

5.1. dal principio di diritto, condiviso dal Collegio e qui ribadito, discende che non possono essere apprezzate, siccome inammissibili, le deduzioni del resistente nella parte in cui, da un lato, conclude per il rigetto del regolamento di competenza, dall’altro chiede a questa Corte di individuare il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Caltagirone ( nel cui circondarioè sorto di fatto il rapporto di lavoro in epoca antecedente alla formalizzazione del contratto) o, in subordine, nel Tribunale di Siracusa (perché il contratto di apprendistato sarebbe stato concluso nella città di Sortino);

6. sempre in via preliminare va rilevato che con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Tribunale di Bolzano, su istanza del Ferrarini, ha disposto la correzione dell’errore materiale commesso nel provvedimento impugnato nella parte in cui, nel dispositivo della sentenza ed a pag. 8 della motivazione ( rigo 17) si indica quale giudice competente il Tribunale di Milano anziché quello di Monza nel cui circondario è ricompreso il Comune di [OSCURATO:PERSONA];

6.1. la dispostacorrezione rende, dunque, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il quarto motivo del ricorso;

7. il secondomotivo di ricorso è fondato , perché erroneamente il Tribunale ha escluso che il foro dell’azienda coincidesse con quello della sede legale ed ha ritenuto di poter individuare la sede effettiva della società in quella secondaria, ubicata nel comune di [OSCURATO:PERSONA];

7.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui «In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fattoi poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale.» (Cass. n. 11317/2014 e negli stessi termini Cass. n. 11771/2018 – che valorizza la presenza di vertici aziendali nella sede ed esclude che possa assumere rilievo lo stabilimento ove si svolge l’attività produttiva - Cass. n. 18266/2020 – che in assenza di elementi certi dà rilievo alla presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva-; Cass. n. 28809/2017 che dà rilievo alla sede legale, seppure priva di struttura operativa e ritiene sufficiente la tenuta delle Ric. 2021 n. 31465 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -5- scritture contabili nonché il fatto che la sede legale sia il normale punto di riferimento dei rapporti giuridici dell'impresa che non deve necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali);

7.2. si tratta di principi affermati da tempo (cfr. Cass. n. 5704/1998 ed i precedenti ivi richiamati), così come è risalente l’orientamento secondo cui il mancato richiamonell’art. 413 cod. proc. civ. all’art. 19 cod. proc. civ. deriva dalla presupposta equazione fra "foro dell'azienda" e "foro delle persone giuridiche", con la conseguenza che trova applicazione il principio, parimenti consolidato, alla stregua del quale «secondo l'id quod plaerumque accidit e salva la prova contraria,il luogo della sede legale si presume coincidente con quello della sede effettiva» (Cass. n. 5704/1998 cit.; cfr. anche Cass. n. 20804/2012 secondo cui la presunzione può essere superata, ma a condizione che risulti provato l’accentramento in altra sede dei poteri di direzione e di amministrazione della società); 7.3.ritiene il Collegio che gli elementi valorizzati dal Tribunale non siano sufficienti per superare la richiamata presunzione,perché contraddetti da altre risultanze documentali e, in particolare , dalle informazioni sull’organizzazione della società contenute nella visura camerale in atti, prodotta in questa sede dal resistente;

7.4. occorre premettere che «in tema di regolamento di competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare in maniera definitiva il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della medesima controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo» ( Cass. n. 20804/2012 e negli stessi termini fra le più recenti Cass.n. 21422/2016 e Cass. n. 20996/2020);

7.5. orbene dalla visura camerale richiamata risulta che: a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sede legale diLaives, è attribuita la rappresentanza «sia legale sia sociale nei confronti di terzi ed in giudizio, compresa la facoltà di firma» ed in aggiunta il potere di «monitorare lo sviluppo societario e la verifica della corretta applicazione delle delibere e delle direttive emanate dall’assemblea dei soci e dal consiglio di amministrazione» nonché di «curare i rapporti con corporazioni ed enti nazionali ed internazionali»; b) presso la sede legale operano i procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] autorizzati, il primo, a «sottoscrivere con firma libera e disgiunta i Ric. 2021 n. 31465 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -6- contratti di fornitura con tutti i clienti che abbiano sede legale nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] per l’importo non superiore ad € 200.000,000» e l’altro a «sottoscrivere con firma libera e disgiunta i contratti di fornitura con tutti i clienti che abbiano sede legale sia in Italia che all’estero per l’importo non superiore ad € 500.000,00»; c) nella sede legale è esercitata l’attività di «installazione e manutenzione di impianti elettrici per sistemi di telecomunicazione» ed alla sede risulta addetto un numero medio di dipendenti pari a 17 unità; d) la società si avvale di due diverse sedi amministrative, ubicate rispettivamente in Ramacca e in [OSCURATO:PERSONA] ed alla prima, che svolge anche attività di gestione e coordinamento dei lavori esterni, sono addetti 50 dipendenti mentre presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] sono occupate solo 11 unità di personale, ossia un numero inferiore sia a quello della sede amministrativa siciliana, sia a quello della sede legale;

7.6. si tratta di dati documentali ( non contestati dal resistente che la visura camerale ha prodotto in questa sede) che smentiscono le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, secondo cui i poteri di direzione si accentrerebbero tutti nella sede di [OSCURATO:PERSONA], e che inducono a ritenere non superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva;

7.7. ne discende che il luogo in cui si trova l’azienda va individuato nel Comune di Laives, ossia in quello della sede legale, e, di conseguenza, deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Bolzano;

8. la fondatezza del secondo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure.

9. la regolazione delle spese è rimessa alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e dichiara la competenza del Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 31465-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legispresso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 142/2021 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede il rigetto del ricorso avanzato dalla Società [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31465 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 142 del 17 novembre 2021 il Tribunale di Bolzano, adito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento, in via preliminare, dell’avvenuta maturazione della decadenza ex art. 6 della legge n. 604/1996 e, in subordine, della legittimità del licenziamento intimato l’11 dicembre 2020 a [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale ed ha individuato nel Tribunale di Milano il giudice territorialmente competente a pronunciare sulla domanda principale e su quella riconvenzionale proposta dal Ferrarini, che aveva chiesto l’accertamento della nullità del contratto di apprendistato del 12 giugno 2019, la trasformazione dello stesso in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno; 2. il Tribunale, riassunti i fatti di causa, ha rilevato che, come eccepito dal resistente, nel circondario di Bolzano è ubicata la sede legale della società ma non quella «effettiva»,perché i poteri di amministrazione e direzione dell’impresa si accentrano presso la sede amministrativa di [OSCURATO:PERSONA]; 3. ha evidenziato che tutta la documentazione formata dalla società relativa alla gestione del rapporto dedotto in giudizio (lettera di assunzione, lettera di contestazione della assenza, telegramma, lettera di licenziamento, attestazioni relative alla formazione ricevuta, documento di analisi e valutazione dei rischi) era stata redatta nella sede di Cologno e ciò confermava che in quel luogo di fatto operava la direzione aziendale; 4. il Tribunale ha, invece, disatteso gli argomenti sulla base dei quali il Ferrarini aveva chiesto, in via principale, che il giudice competente fosse individuato nel Tribunale di Siracusa ed ha evidenziato che la proposta di assunzione, spedita dalla sede di [OSCURATO:PERSONA], era stata sottoscritta a Sortino,ma le parti nulla avevano dedotto in merito al luo go nel quale la proponente aveva avuto conoscenza dell’avvenuta accettazione; 5. infine il primo giudice ha osservato che la competenza del Tribunale adito non poteva essere fondata sul criterio della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore,perché il contratto individuale prevedeva quale sede di lavoro il Trentino e non l’[OSCURATO:PERSONA]; 6. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento necessario di competenza affidato a quattro motivi,ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] che, con memoria depositata ex art. 47 cod. proc. civ., ha chiesto il rigetto del ricorso avversario ed ha concluso per la riforma della sentenza e per l’individuazione Ric. 2021 n. 31465 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- del giudice competente, in via principale, nel Tribunale di Caltagirone, in subordine nel Tribunale di Siracusa, in via ulteriormente subordinata nel Tribunale di Monza; 7. la Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ. e la società ricorrente assume che l’eccezione di incompetenza sollevata dal Ferrarini doveva essere ritenuta inammissibile, in quanto il resistente non aveva compiutamente escluso tutti i fori concorrenti rilevanti ai sensi dell’art.413 cod. proc. civ. e,in particolare, quello relativo a l luogo di svolgimento delle mansioni del lavoratore; 2. con il secondo motivo è denunciata «violazione artt. 413 c.p.c. e 46 c.c.: sulla competenza del Tribunale di Bolzano con riferimento all’effettiva sede della [OSCURATO:SOCIETA]., coincidente con la sede legale» e si sostiene che esiste una presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva dell’impresa,che può essere superata solo qualora emerga con certezza che il centro direttivo, amministrativo e rappresentativo della società opera altrove; 2.1. la ricorrente assume che dalla documentazione prodotta risulta l’effettività della sede legale di Bolzano,nella quale è presente il Presidente, si riunisce l’assemblea dei soci, svolgono funzioni di direttori generali due institori/procuratori speciali; 2.2. aggiunge che la documentazione richiamata nella sentenza impugnata non è sufficiente a dimostrare che la sede effettiva sia quella di [OSCURATO:PERSONA] dove operano gli uffici amministrativi; 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 413 cod. proc. civ. ed assume che il Ferrarini prestava lavoro nella Provincia di Bolzano dove doveva riprendere servizio presso la sede di Laives; 4. infine con laquarta critica è denunciata la violazione della tabella b allegata al R.d. n. 12/1941 perché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza, non in quello del Tribunale di Milano; 5. occorre preliminarmente rilevare che i n sede di regolamento di competenza non è consentito proporre ricorso incidentale,sicché l’intimato che voglia a sua volta contestare la competenza del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all’art. 47, comma 2, cod. proc. civ., il cui mancato rispetto Ric. 2021 n. 31465 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- preclude ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo ( Cass. n. 20826/2018); 5.1. dal principio di diritto, condiviso dal Collegio e qui ribadito, discende che non possono essere apprezzate, siccome inammissibili, le deduzioni del resistente nella parte in cui, da un lato, conclude per il rigetto del regolamento di competenza, dall’altro chiede a questa Corte di individuare il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Caltagirone ( nel cui circondarioè sorto di fatto il rapporto di lavoro in epoca antecedente alla formalizzazione del contratto) o, in subordine, nel Tribunale di Siracusa (perché il contratto di apprendistato sarebbe stato concluso nella città di Sortino); 6. sempre in via preliminare va rilevato che con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Tribunale di Bolzano, su istanza del Ferrarini, ha disposto la correzione dell’errore materiale commesso nel provvedimento impugnato nella parte in cui, nel dispositivo della sentenza ed a pag. 8 della motivazione ( rigo 17) si indica quale giudice competente il Tribunale di Milano anziché quello di Monza nel cui circondario è ricompreso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 6.1. la dispostacorrezione rende, dunque, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il quarto motivo del ricorso; 7. il secondomotivo di ricorso è fondato , perché erroneamente il Tribunale ha escluso che il foro dell’azienda coincidesse con quello della sede legale ed ha ritenuto di poter individuare la sede effettiva della società in quella secondaria, ubicata nel comune di [OSCURATO:PERSONA]; 7.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui «In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fattoi poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale.» (Cass. n. 11317/2014 e negli stessi termini Cass. n. 11771/2018 – che valorizza la presenza di vertici aziendali nella sede ed esclude che possa assumere rilievo lo stabilimento ove si svolge l’attività produttiva - Cass. n. 18266/2020 – che in assenza di elementi certi dà rilievo alla presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva-; Cass. n. 28809/2017 che dà rilievo alla sede legale, seppure priva di struttura operativa e ritiene sufficiente la tenuta delle Ric. 2021 n. 31465 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- scritture contabili nonché il fatto che la sede legale sia il normale punto di riferimento dei rapporti giuridici dell'impresa che non deve necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali); 7.2. si tratta di principi affermati da tempo (cfr. Cass. n. 5704/1998 ed i precedenti ivi richiamati), così come è risalente l’orientamento secondo cui il mancato richiamonell’art. 413 cod. proc. civ. all’art. 19 cod. proc. civ. deriva dalla presupposta equazione fra "foro dell'azienda" e "foro delle persone giuridiche", con la conseguenza che trova applicazione il principio, parimenti consolidato, alla stregua del quale «secondo l'id quod plaerumque accidit e salva la prova contraria,il luogo della sede legale si presume coincidente con quello della sede effettiva» (Cass. n. 5704/1998 cit.; cfr. anche Cass. n. 20804/2012 secondo cui la presunzione può essere superata, ma a condizione che risulti provato l’accentramento in altra sede dei poteri di direzione e di amministrazione della società); 7.3.ritiene il Collegio che gli elementi valorizzati dal Tribunale non siano sufficienti per superare la richiamata presunzione,perché contraddetti da altre risultanze documentali e, in particolare , dalle informazioni sull’organizzazione della società contenute nella visura camerale in atti, prodotta in questa sede dal resistente; 7.4. occorre premettere che «in tema di regolamento di competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare in maniera definitiva il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della medesima controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo» ( Cass. n. 20804/2012 e negli stessi termini fra le più recenti Cass.n. 21422/2016 e Cass. n. 20996/2020); 7.5. orbene dalla visura camerale richiamata risulta che: a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sede legale diLaives, è attribuita la rappresentanza «sia legale sia sociale nei confronti di terzi ed in giudizio, compresa la facoltà di firma» ed in aggiunta il potere di «monitorare lo sviluppo societario e la verifica della corretta applicazione delle delibere e delle direttive emanate dall’assemblea dei soci e dal consiglio di amministrazione» nonché di «curare i rapporti con corporazioni ed enti nazionali ed internazionali»; b) presso la sede legale operano i procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] autorizzati, il primo, a «sottoscrivere con firma libera e disgiunta i Ric. 2021 n. 31465 sez. ML -ud. 14-06-2022 -6- contratti di fornitura con tutti i clienti che abbiano sede legale nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] per l’importo non superiore ad € 200.000,000» e l’altro a «sottoscrivere con firma libera e disgiunta i contratti di fornitura con tutti i clienti che abbiano sede legale sia in Italia che all’estero per l’importo non superiore ad € 500.000,00»; c) nella sede legale è esercitata l’attività di «installazione e manutenzione di impianti elettrici per sistemi di telecomunicazione» ed alla sede risulta addetto un numero medio di dipendenti pari a 17 unità; d) la società si avvale di due diverse sedi amministrative, ubicate rispettivamente in Ramacca e in [OSCURATO:PERSONA] ed alla prima, che svolge anche attività di gestione e coordinamento dei lavori esterni, sono addetti 50 dipendenti mentre presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] sono occupate solo 11 unità di personale, ossia un numero inferiore sia a quello della sede amministrativa siciliana, sia a quello della sede legale; 7.6. si tratta di dati documentali ( non contestati dal resistente che la visura camerale ha prodotto in questa sede) che smentiscono le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, secondo cui i poteri di direzione si accentrerebbero tutti nella sede di [OSCURATO:PERSONA], e che inducono a ritenere non superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva; 7.7. ne discende che il luogo in cui si trova l’azienda va individuato nel Comune di Laives, ossia in quello della sede legale, e, di conseguenza, deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Bolzano; 8. la fondatezza del secondo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure. 9. la regolazione delle spese è rimessa alla pronuncia definitiva. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e dichiara la competenza del Trib
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