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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 32563/2022

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1945-2022 propostoda: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t.; -intimato - avverso l'ordinanza n. 28154/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/10/2021; Ric. 2022 n. 01945 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 28154/2021 depositata il 14.10.2021, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrateavverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19.3.19, che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposto dalla stessa Agenzia, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in diversa composizione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevato che l’ordinanza emessa, nel cassare il decreto impugnato, aveva erroneamente rinviato la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anziché a quello di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell’errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto.

L’ordinanza impugnata, nel dispositivo, contiene unevidente errore materiale relativo all’indicazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anziché del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], q uale giudice del rinvio , a seguito della cassazione del decreto oggetto di ricorso per cassazione, come emerge dall’esame degli atti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, depositata il 14.10.2021, R.G.N. 13381/2019, Cron. 28154/2021, nel senso che laddove è scritto “…rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.”, deve leggersi ed intendersi “...rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.”.

Ric. 2022 n. 01945 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -3- Manda al la cancelleria per l’ annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1945-2022 propostoda: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t.; -intimato - avverso l'ordinanza n. 28154/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/10/2021; Ric. 2022 n. 01945 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 28154/2021 depositata il 14.10.2021, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrateavverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19.3.19, che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposto dalla stessa Agenzia, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in diversa composizione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevato che l’ordinanza emessa, nel cassare il decreto impugnato, aveva erroneamente rinviato la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anziché a quello di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell’errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata, nel dispositivo, contiene unevidente errore materiale relativo all’indicazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anziché del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], q uale giudice del rinvio , a seguito della cassazione del decreto oggetto di ricorso per cassazione, come emerge dall’esame degli atti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, depositata il 14.10.2021, R.G.N. 13381/2019, Cron. 28154/2021, nel senso che laddove è scritto “…rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.”, deve leggersi ed intendersi “...rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.”. Ric. 2022 n. 01945 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3- Manda al la cancelleria per l’ annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordi