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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 09005/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 416/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 1011/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulla segnalazione di errore materiale in relazione alla sentenza del 07/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nel procedimento n. 21492/2025 r.g.n., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + altri Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Attesi gli evidenti errori materiali segnalati, sia il dispositivo del ruolo relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto il dispositivo della sentenza emessa nel procedimento n. 21492/2025 r.g.n., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + altri, deve essere corretto nel senso che laddove indicato "Comune di Filadari, Comune di Pizzo e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona", deve intendersi e leggersi "Comune di Filandari, Comune di Pizzo e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona".

P.Q.M Si dispone la correzione dell'errore contenuto nel dispositivo del ruolo relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto al dispositivo della sentenza emessa nel procedimento n. 21492/2025 r.g.n., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + altri, nel senso che laddove indicato "Comune di Filadari, Comune di Pizzo e Comune di San CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9005/2026 Roma, lì, 09/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] di Ippona", deve intendersi e leggersi "Comune di Filandari, Comune di Pizzo e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona".

Così deciso il 26/02/2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 416/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 1011/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulla segnalazione di errore materiale in relazione alla sentenza del 07/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nel procedimento n. 21492/2025 r.g.n., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + altri Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attesi gli evidenti errori materiali segnalati, sia il dispositivo del ruolo relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto il dispositivo della sentenza emessa nel procedimento n. 21492/2025 r.g.n., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + altri, deve essere corretto nel senso che laddove indicato "Comune di Filadari, Comune di Pizzo e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona", deve intendersi e leggersi "Comune di Filandari, Comune di Pizzo e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona". P.Q.M Si dispone la correzione dell'errore contenuto nel dispositivo del ruolo relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto al dispositivo della sentenza emessa nel procedimento n. 21492/2025 r.g.n., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + altri, nel senso che laddove indicato "Comune di Filadari, Comune di Pizzo e Comune di San CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9005/2026 Roma, lì, 09/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] di Ippona", deve intendersi e leggersi "Comune di Filandari, Comune di Pizzo e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona". Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris