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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 agosto 2021

Cassazione n. 09283/2026

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e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avv.ti MERCURIOGALASSO e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 267/2021depositata il 31/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/20261. ― Il ricorso riguarda la sentenza di appello della Corte di Appello diCampobasso che, in sede di rinvio, ha confermato quella emessa dalTribunale di Larino a seguito della cassazione (con sentenza n.4519/2016) della precedente sentenza della medesima Corte di Appello n.207/2011.La vicenda, che interessa una cessione di quota di società di persone -ha preso avvio nel maggio 2001 allorché la Provincia degli Abruzzidell’Ordine dei Frati minori cappuccini, con sede in L’Aquila, ha chiesto alTribunale di Larino, che accertasse la validità dell'intervenuta cessione aproprio favore della quota della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Bonifacio MariaTeresa C da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] religioso dell’Ordine che, indata 24 giugno 1997, aveva costituito con [OSCURATO:PERSONA] la dettasocietà avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di medicinariabilitativa, regolarizzando la precedente omonima società di fatto.2.- Il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda e la Corte d'Appello diCampobasso ha confermato la sentenza ritenendo che mancasse la provadi un interesse giuridico idoneo a configurare un mandato in rem propriamdal Fantini al legale rappresentante della Provincia degli Abruzzi dei Fratiminori cappuccini di perdurante efficacia anche dopo il decesso delmandante, essendo irrilevante l'invocata "intesa preliminare" con cui egliaveva dichiarato di vendere alla Provincia degli Abruzzi, tra gli altri benianche la quota sociale in contestazione, in quanto scrittura provenientedal solo Fantini.Questa Corte con sentenza n. 4519 dell’8/03/2016 – per quel che quiancora interessa ha rilevato che «già il dato letterale del mandato,conferito con scrittura privata autenticata 22 ottobre 1998, ponendone inevidenza l'irrevocabilità - alla luce dell'espresso richiamo all'art. 1723 c.c.,comma 2, oltre che della dispensa da ogni obbligo di rendiconto - rendeva,prima facie, plausibile la sussistenza dell'interesse giuridico in remNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026propriam del mandatario.

Per di più, tale contratto, con connessa procuraspeciale, dev'essere valutato in collegamento con la cd.

"intesapreliminare", che, benché unilaterale ed inefficace a fini traslativi, puòessere apprezzata sotto il profilo in esame della natura del mandato, oltreche con ogni altra circostanza di fatto rilevante a fini presuntivi,eventualmente allegata e provata.

Tale disamina non è stata operata dallacorte territoriale, che si è limitata ad affermazioni di principio: esatte, seisolatamente prese, ma inidonee a dare conto, nella fattispecie concreta,della soluzione negativa adottata».3.- La Corte di Campobasso in diversa composizione ha nuovamenteconfermato la sentenza di primo grado osservando che:a) era inammissibile l’eccezione pregiudiziale sollevata dagli appellaticirca l’intervenuto giudicato su quanto affermato nella prima sentenzad’appello (non oggetto di impugnazione dinanzi alla Cassazione) aproposito del fatto che la partecipazione sociale in questione con la mortedel religioso che ne era titolare si era trasformata in un diritto di credito infavore dei suoi eredi, sicché il trasferimento di cui alla scrittura privatasuccessiva alla morte del Fantini non poteva più riguardare la quota,poiché concerneva l'esistenza di un giudicato interno che - pur potendoessere allegata o rilevata – risultava tuttavia esclusa, quantomenoimplicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio;b) quanto al mandato di cui all’atto del 22 ottobre 1998 con il qualeNicola Fantini aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] minori cappuccini d’Abruzzo, procura speciale irrevocabile avendere «anche a se stesso, ai sensi dell’art. 1395 c.c., alla FondazionePadre [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vasto, o ad altro ente», fra l’altro, laquota spettante al mandante pari al 50% del capitale sociale della Fisiotersnc, emergevano indici presuntivi sufficientemente gravi, precisi econcordanti nel senso della ricorrenza in concreto di un mandato conferitoanche nell’interesse della Provincia dei Frati minori cappuccini d’AbruzzoNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026(requisito per l’irrevocabilità di cui al citato art. 1723, co.2, c.c.) poichénon solo la procura lo definiva come irrevocabile, ma nell’atto il mandatoera definito come «conferito irrevocabilmente ai sensi dell’art. 1723, co.2,c.c. con espressa dispensa da ogni obbligo di rendiconto», dati letteraliche rendevano plausibile la sussistenza dell'interesse in rem propriam delmandatario;c) che tale interesse era qualificato - in linea con le indicazioni dellaCassazione - dalla cd.

«intesa preliminare» sottoscritta dal Fantini il31/07/1998, la quale, benché unilaterale ed inefficace a fini traslativi,aveva valenza probatoria in ordine alla natura del mandato: con taledichiarazione, infatti, il Fantini dichiarava la propria volontà di trasferire ibeni ivi descritti, fra cui la quota della metà del capitale della [OSCURATO:SOCIETA],alla Provincia degli Abruzzi dell’ordine dei Frati minori cappuccini; attocoerente con le regole monastiche dell’Ordine dei frati minori cuiapparteneva il Fantini (come da estratto del Regolamento di via monasticaprodotto nel fascicolo dell’appellante, concernente la povertà riguardo aibeni ed al denaro); e benché il trasferimento della quota sociale di cuiall’atto del 24/03/1999 risultasse effettuato a titolo oneroso, apparivaaltresì significativo che il ricavato dell’operazione, secondo l’”intesapreliminare” del 31/07/1998, fosse destinato ad essere devoluto allaProvincia degli Abruzzi dei Frati minori cappuccini);d) tuttavia, ostava all’accoglimento dell’appello l’esito della verificaconcernente la contestata efficacia dell’atto di vendita del 24/03/1999, inragione del principio secondo il quale «il mandato che, alla stregua delcontesto del documento in cui è racchiuso, o di elementi desumibilialiunde, risulti conferito anche nell'interesse di un terzo, nel senso cioèche la sua esecuzione arrechi a tale terzo un vantaggio patrimoniale [cosìcome il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario] non siestingue con la morte del mandante, ai sensi dell'art 1723 secondoNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026comma cod. civ.; pertanto, in ipotesi di mandato con rappresentanza,entrambi i poteri permangono fino a che dura l’obbligo giuridico dieseguire l’incarico, con la conseguenza che, avvenuta la morte delmandante, il mandatario conserva il potere-dovere di agire, non più innome e per conto del mandante, ma in nome e per conto degli eredi cheal mandante sono succeduti nel rapporto, senza che si renda necessariauna nuova investitura» (Cass. n. 4916/1979); perciò, nella specie, poichénella scrittura privata [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di intervenire «nella suaqualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] (…)», né veniva dato attodell’intervenuto decesso del mandante, non vi era modo di ritenere che iltrasferimento alla Provincia degli Abruzzi dell’ordine dei Frati minoricappuccini della quota societaria per cui è causa fosse stato posto inessere in nome e per conto degli eredi del Fantini.4. ― Contro la sentenza ha proposto ricorso la Provincia SeraficaImmacolata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] DegliAbruzzi [OSCURATO:PERSONA]) affidato a tre motivi di cassazione,seguito da memoria.

Hanno resistito con controricorso Bonifacio MariaTeresa, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della FisioterS.n.c., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato e depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 384 e 392 c.p.c.ovvero error in procedendo per inosservanza del principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità con la pronuncia rescindente, nonchédell’art. 2909 c.c. per avvenuta formazione del giudicato in ordine aldictum della predetta Corte, oltre che omessa pronuncia in relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 c.p.c.Deduce la ricorrente che - posto che la Corte di Cassazione in sederescindente stabiliva che la procura irrevocabile del 22 ottobre 1998 siNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026sostanziava in un mandato in rem propriam che aveva perduranteefficacia anche dopo il decesso del mandante - la Corte d'appello in sededi rinvio aveva errato ritenendo che alla scrittura privata del 24 marzo1999 non potesse riconoscersi efficace, perché dopo la morte del Fantininon v’era modo di ritenere che il trasferimento della quota societaria fossestata posta in essere in nome per conto del medesimo, giacché taleaffermazione eludeva del tutto quanto statuito sul punto dalla Corte diCassazione cui la corte di merito doveva adeguarsi senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.2.- Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 2909 c.c. inrelazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c. poiché la portata precettiva dallasentenza della Corte andava individuata tenendo conto non solo dellastatuizione formale contenuta del dispositivo ma anche delle enunciazionisostanziali fissate in motivazione in ordine alla sussistenza del mandato inrem propriam che rendeva valido ed efficace il contratto di cessione diquota, restando precluso il riesame di ogni questione di fatto giacché ilgiudicato sul punto copriva il dedotto e il deducibile.3.- Il terzo motivo denuncia, «Violazione del dictum della SupremaCorte in ordine al punto sulle spese processuali e, conseguentemente,violazione dell'articolo 91 c.p.c.

Cin relazione all'articolo 360 nn. 4 e 5c.p.c.» in quanto la sentenza di cassazione in punto spese processualistatuiva che la Corte di Campobasso doveva provvedere anche alregolamento delle spese della fase di legittimità, laddove «anche»significava che avrebbe dovuto aggiungere alle spese della fase di meritoquelle di legittimità.4.- I primi due motivi possono essere esaminati insieme in quantoevidentemente connessi.La questione posta dal ricorso – ferma la inammissibilità del motivo dicassazione laddove invoca il vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5Numero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026c.p.c. neppure illustrato - riguarda il rispetto della statuizione contenutanella sentenza rescindente.Sul punto va fatta applicazione del principio consolidato affermato daquesta Corte per cui «i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sonodiversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorsoper violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi dimotivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'unae per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenutosoltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principiodi diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fattigià accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di unapprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere insostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni edecadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" delgiudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio didiritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti,nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita inbase alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e semprenel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse». (v. da ultimo Cass.n. 17240/2023 che conferma Cass. n. 448/2020; Cass. n. 17790/2014,Cass. n. 6707 2004)Orbene, nella specie questa Corte con la sentenza n. 4519/2026,accogliendo il terzo motivo di ricorso che deduceva la violazione dell'art.1723, secondo comma, c.c. e la carenza di motivazione nell'omesso rilievodella natura irrevocabile del mandato, conferito anche nell'interesse delmandatario, ha osservato che:a) «già il dato letterale del mandato, conferito con scrittura privataautenticata 22 ottobre 1998, ponendone in evidenza l'irrevocabilità - allaNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026luce dell'espresso richiamo all'art. 1723, secondo comma, codice civile,oltre che della dispensa da ogni obbligo di rendiconto - rendeva, primafacie, plausibile la sussistenza dell'interesse giuridico in rem propriam delmandatario»;b) «tale contratto, con connessa procura speciale, dev'essere valutatoin collegamento con la cd.

"intesa preliminare", che, benché unilaterale edinefficace a fini traslativi, può essere apprezzata sotto il profilo in esamedella natura del mandato, oltre che con ogni altra circostanza di fattorilevante a fini presuntivi, eventualmente allegata e provata»;c) «tale disamina non è stata operata dalla corte territoriale, che si èlimitata ad affermazioni di principio: esatte, se isolatamente prese, mainidonee a dare conto, nella fattispecie concreta, della soluzione negativaadottata».La decisione di questa Corte, quindi, ha accolto il motivo di ricorso peromesso rilievo della natura irrevocabile del mandato in cui era incorso ilgiudice di merito che non aveva dato idoneamente conto, nella fattispecieconcreta, della soluzione negativa adottata, ha cassato cioè per un viziomotivazionale.

Rimaneva quindi impregiudicato l'accertamentodell'effettiva ricorrenza della fattispecie del mandato in rem propriam (chela Corte d’appello ha ritenuto, poi, sussistente), nonché di ulteriorielementi incidenti sull’efficacia del medesimo agli effetti del trasferimentodella quota, che, invero la Corte ha valorizzato osservando che «avvenutala morte del mandante, il mandatario conserva il potere-dovere di agire,non più in nome e per conto del mandante, ma in nome e per conto deglieredi che al mandante sono succeduti nel rapporto, senza che si rendanecessaria una nuova investitura» (Cass. n. 4916/1979), e poiché nellascrittura privata [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di intervenire «nella sua qualitàdi procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] (…)», né veniva dato attodell’intervenuto decesso del mandante, «non vi era modo di ritenere che iltrasferimento alla Provincia degli Abruzzi dell’ordine dei Frati minoriNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026cappuccini della quota societaria per cui è causa fosse stato posto inessere in nome e per conto degli eredi del Fantini» : ratio questa cheneppure è aggredita dai motivi in esame, che vanno ritenuti infondatiquanto alla violazione delle norme invocate.5.- Il terzo motivo è inammissibile.

Nella sentenza gravata si legge «Siprovvede in dispositivo alla liquidazione delle spese di lite relative algiudizio dinanzi alla Cassazione (in ordine alla quale ogni provvedimentoera stato rimesso al giudice di rinvio ex art. 385, ult. co., c.p.c.), nonchéalla presente fase di rinvio, in riferimento al valore della causa, parametrifra minimi e medi secondo i criteri di cui al D.M. n.55/2014 per fasi distudio, introduttiva e decisionale», pertanto non si comprende neppure aquale titolo vengano invocati i vizi di omessa motivazione.6.

Il rigetto del ricorso principale solleva dall’esaminare il ricorsoincidentale in quanto condizionato che va perciò dichiarato assorbito.7.

In conclusione il ricorso principale va respinto e quello incidentaleresta assorbito.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5.200,00 di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%sul compenso ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Numero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civileil 12.1.2026Il PresidenteMARCO MARULLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avv.ti MERCURIOGALASSO e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 267/2021depositata il 31/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/20261. ― Il ricorso riguarda la sentenza di appello della Corte di Appello diCampobasso che, in sede di rinvio, ha confermato quella emessa dalTribunale di Larino a seguito della cassazione (con sentenza n.4519/2016) della precedente sentenza della medesima Corte di Appello n.207/2011.La vicenda, che interessa una cessione di quota di società di persone -ha preso avvio nel maggio 2001 allorché la Provincia degli Abruzzidell’Ordine dei Frati minori cappuccini, con sede in L’Aquila, ha chiesto alTribunale di Larino, che accertasse la validità dell'intervenuta cessione aproprio favore della quota della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Bonifacio MariaTeresa C da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] religioso dell’Ordine che, indata 24 giugno 1997, aveva costituito con [OSCURATO:PERSONA] la dettasocietà avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di medicinariabilitativa, regolarizzando la precedente omonima società di fatto.2.- Il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda e la Corte d'Appello diCampobasso ha confermato la sentenza ritenendo che mancasse la provadi un interesse giuridico idoneo a configurare un mandato in rem propriamdal Fantini al legale rappresentante della Provincia degli Abruzzi dei Fratiminori cappuccini di perdurante efficacia anche dopo il decesso delmandante, essendo irrilevante l'invocata "intesa preliminare" con cui egliaveva dichiarato di vendere alla Provincia degli Abruzzi, tra gli altri benianche la quota sociale in contestazione, in quanto scrittura provenientedal solo Fantini.Questa Corte con sentenza n. 4519 dell’8/03/2016 – per quel che quiancora interessa ha rilevato che «già il dato letterale del mandato,conferito con scrittura privata autenticata 22 ottobre 1998, ponendone inevidenza l'irrevocabilità - alla luce dell'espresso richiamo all'art. 1723 c.c.,comma 2, oltre che della dispensa da ogni obbligo di rendiconto - rendeva,prima facie, plausibile la sussistenza dell'interesse giuridico in remNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026propriam del mandatario. Per di più, tale contratto, con connessa procuraspeciale, dev'essere valutato in collegamento con la cd. "intesapreliminare", che, benché unilaterale ed inefficace a fini traslativi, puòessere apprezzata sotto il profilo in esame della natura del mandato, oltreche con ogni altra circostanza di fatto rilevante a fini presuntivi,eventualmente allegata e provata. Tale disamina non è stata operata dallacorte territoriale, che si è limitata ad affermazioni di principio: esatte, seisolatamente prese, ma inidonee a dare conto, nella fattispecie concreta,della soluzione negativa adottata».3.- La Corte di Campobasso in diversa composizione ha nuovamenteconfermato la sentenza di primo grado osservando che:a) era inammissibile l’eccezione pregiudiziale sollevata dagli appellaticirca l’intervenuto giudicato su quanto affermato nella prima sentenzad’appello (non oggetto di impugnazione dinanzi alla Cassazione) aproposito del fatto che la partecipazione sociale in questione con la mortedel religioso che ne era titolare si era trasformata in un diritto di credito infavore dei suoi eredi, sicché il trasferimento di cui alla scrittura privatasuccessiva alla morte del Fantini non poteva più riguardare la quota,poiché concerneva l'esistenza di un giudicato interno che - pur potendoessere allegata o rilevata – risultava tuttavia esclusa, quantomenoimplicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio;b) quanto al mandato di cui all’atto del 22 ottobre 1998 con il qualeNicola Fantini aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] minori cappuccini d’Abruzzo, procura speciale irrevocabile avendere «anche a se stesso, ai sensi dell’art. 1395 c.c., alla FondazionePadre [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vasto, o ad altro ente», fra l’altro, laquota spettante al mandante pari al 50% del capitale sociale della Fisiotersnc, emergevano indici presuntivi sufficientemente gravi, precisi econcordanti nel senso della ricorrenza in concreto di un mandato conferitoanche nell’interesse della Provincia dei Frati minori cappuccini d’AbruzzoNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026(requisito per l’irrevocabilità di cui al citato art. 1723, co.2, c.c.) poichénon solo la procura lo definiva come irrevocabile, ma nell’atto il mandatoera definito come «conferito irrevocabilmente ai sensi dell’art. 1723, co.2,c.c. con espressa dispensa da ogni obbligo di rendiconto», dati letteraliche rendevano plausibile la sussistenza dell'interesse in rem propriam delmandatario;c) che tale interesse era qualificato - in linea con le indicazioni dellaCassazione - dalla cd. «intesa preliminare» sottoscritta dal Fantini il31/07/1998, la quale, benché unilaterale ed inefficace a fini traslativi,aveva valenza probatoria in ordine alla natura del mandato: con taledichiarazione, infatti, il Fantini dichiarava la propria volontà di trasferire ibeni ivi descritti, fra cui la quota della metà del capitale della [OSCURATO:SOCIETA],alla Provincia degli Abruzzi dell’ordine dei Frati minori cappuccini; attocoerente con le regole monastiche dell’Ordine dei frati minori cuiapparteneva il Fantini (come da estratto del Regolamento di via monasticaprodotto nel fascicolo dell’appellante, concernente la povertà riguardo aibeni ed al denaro); e benché il trasferimento della quota sociale di cuiall’atto del 24/03/1999 risultasse effettuato a titolo oneroso, apparivaaltresì significativo che il ricavato dell’operazione, secondo l’”intesapreliminare” del 31/07/1998, fosse destinato ad essere devoluto allaProvincia degli Abruzzi dei Frati minori cappuccini);d) tuttavia, ostava all’accoglimento dell’appello l’esito della verificaconcernente la contestata efficacia dell’atto di vendita del 24/03/1999, inragione del principio secondo il quale «il mandato che, alla stregua delcontesto del documento in cui è racchiuso, o di elementi desumibilialiunde, risulti conferito anche nell'interesse di un terzo, nel senso cioèche la sua esecuzione arrechi a tale terzo un vantaggio patrimoniale [cosìcome il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario] non siestingue con la morte del mandante, ai sensi dell'art 1723 secondoNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026comma cod. civ.; pertanto, in ipotesi di mandato con rappresentanza,entrambi i poteri permangono fino a che dura l’obbligo giuridico dieseguire l’incarico, con la conseguenza che, avvenuta la morte delmandante, il mandatario conserva il potere-dovere di agire, non più innome e per conto del mandante, ma in nome e per conto degli eredi cheal mandante sono succeduti nel rapporto, senza che si renda necessariauna nuova investitura» (Cass. n. 4916/1979); perciò, nella specie, poichénella scrittura privata [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di intervenire «nella suaqualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] (…)», né veniva dato attodell’intervenuto decesso del mandante, non vi era modo di ritenere che iltrasferimento alla Provincia degli Abruzzi dell’ordine dei Frati minoricappuccini della quota societaria per cui è causa fosse stato posto inessere in nome e per conto degli eredi del Fantini.4. ― Contro la sentenza ha proposto ricorso la Provincia SeraficaImmacolata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] DegliAbruzzi [OSCURATO:PERSONA]) affidato a tre motivi di cassazione,seguito da memoria. Hanno resistito con controricorso Bonifacio MariaTeresa, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della FisioterS.n.c., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato e depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 384 e 392 c.p.c.ovvero error in procedendo per inosservanza del principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità con la pronuncia rescindente, nonchédell’art. 2909 c.c. per avvenuta formazione del giudicato in ordine aldictum della predetta Corte, oltre che omessa pronuncia in relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 c.p.c.Deduce la ricorrente che - posto che la Corte di Cassazione in sederescindente stabiliva che la procura irrevocabile del 22 ottobre 1998 siNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026sostanziava in un mandato in rem propriam che aveva perduranteefficacia anche dopo il decesso del mandante - la Corte d'appello in sededi rinvio aveva errato ritenendo che alla scrittura privata del 24 marzo1999 non potesse riconoscersi efficace, perché dopo la morte del Fantininon v’era modo di ritenere che il trasferimento della quota societaria fossestata posta in essere in nome per conto del medesimo, giacché taleaffermazione eludeva del tutto quanto statuito sul punto dalla Corte diCassazione cui la corte di merito doveva adeguarsi senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.2.- Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 2909 c.c. inrelazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c. poiché la portata precettiva dallasentenza della Corte andava individuata tenendo conto non solo dellastatuizione formale contenuta del dispositivo ma anche delle enunciazionisostanziali fissate in motivazione in ordine alla sussistenza del mandato inrem propriam che rendeva valido ed efficace il contratto di cessione diquota, restando precluso il riesame di ogni questione di fatto giacché ilgiudicato sul punto copriva il dedotto e il deducibile.3.- Il terzo motivo denuncia, «Violazione del dictum della SupremaCorte in ordine al punto sulle spese processuali e, conseguentemente,violazione dell'articolo 91 c.p.c. Cin relazione all'articolo 360 nn. 4 e 5c.p.c.» in quanto la sentenza di cassazione in punto spese processualistatuiva che la Corte di Campobasso doveva provvedere anche alregolamento delle spese della fase di legittimità, laddove «anche»significava che avrebbe dovuto aggiungere alle spese della fase di meritoquelle di legittimità.4.- I primi due motivi possono essere esaminati insieme in quantoevidentemente connessi.La questione posta dal ricorso – ferma la inammissibilità del motivo dicassazione laddove invoca il vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5Numero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026c.p.c. neppure illustrato - riguarda il rispetto della statuizione contenutanella sentenza rescindente.Sul punto va fatta applicazione del principio consolidato affermato daquesta Corte per cui «i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sonodiversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorsoper violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi dimotivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'unae per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenutosoltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principiodi diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fattigià accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di unapprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere insostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni edecadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" delgiudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio didiritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti,nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita inbase alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e semprenel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse». (v. da ultimo Cass.n. 17240/2023 che conferma Cass. n. 448/2020; Cass. n. 17790/2014,Cass. n. 6707 2004)Orbene, nella specie questa Corte con la sentenza n. 4519/2026,accogliendo il terzo motivo di ricorso che deduceva la violazione dell'art.1723, secondo comma, c.c. e la carenza di motivazione nell'omesso rilievodella natura irrevocabile del mandato, conferito anche nell'interesse delmandatario, ha osservato che:a) «già il dato letterale del mandato, conferito con scrittura privataautenticata 22 ottobre 1998, ponendone in evidenza l'irrevocabilità - allaNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026luce dell'espresso richiamo all'art. 1723, secondo comma, codice civile,oltre che della dispensa da ogni obbligo di rendiconto - rendeva, primafacie, plausibile la sussistenza dell'interesse giuridico in rem propriam delmandatario»;b) «tale contratto, con connessa procura speciale, dev'essere valutatoin collegamento con la cd. "intesa preliminare", che, benché unilaterale edinefficace a fini traslativi, può essere apprezzata sotto il profilo in esamedella natura del mandato, oltre che con ogni altra circostanza di fattorilevante a fini presuntivi, eventualmente allegata e provata»;c) «tale disamina non è stata operata dalla corte territoriale, che si èlimitata ad affermazioni di principio: esatte, se isolatamente prese, mainidonee a dare conto, nella fattispecie concreta, della soluzione negativaadottata».La decisione di questa Corte, quindi, ha accolto il motivo di ricorso peromesso rilievo della natura irrevocabile del mandato in cui era incorso ilgiudice di merito che non aveva dato idoneamente conto, nella fattispecieconcreta, della soluzione negativa adottata, ha cassato cioè per un viziomotivazionale. Rimaneva quindi impregiudicato l'accertamentodell'effettiva ricorrenza della fattispecie del mandato in rem propriam (chela Corte d’appello ha ritenuto, poi, sussistente), nonché di ulteriorielementi incidenti sull’efficacia del medesimo agli effetti del trasferimentodella quota, che, invero la Corte ha valorizzato osservando che «avvenutala morte del mandante, il mandatario conserva il potere-dovere di agire,non più in nome e per conto del mandante, ma in nome e per conto deglieredi che al mandante sono succeduti nel rapporto, senza che si rendanecessaria una nuova investitura» (Cass. n. 4916/1979), e poiché nellascrittura privata [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di intervenire «nella sua qualitàdi procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] (…)», né veniva dato attodell’intervenuto decesso del mandante, «non vi era modo di ritenere che iltrasferimento alla Provincia degli Abruzzi dell’ordine dei Frati minoriNumero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026cappuccini della quota societaria per cui è causa fosse stato posto inessere in nome e per conto degli eredi del Fantini» : ratio questa cheneppure è aggredita dai motivi in esame, che vanno ritenuti infondatiquanto alla violazione delle norme invocate.5.- Il terzo motivo è inammissibile. Nella sentenza gravata si legge «Siprovvede in dispositivo alla liquidazione delle spese di lite relative algiudizio dinanzi alla Cassazione (in ordine alla quale ogni provvedimentoera stato rimesso al giudice di rinvio ex art. 385, ult. co., c.p.c.), nonchéalla presente fase di rinvio, in riferimento al valore della causa, parametrifra minimi e medi secondo i criteri di cui al D.M. n.55/2014 per fasi distudio, introduttiva e decisionale», pertanto non si comprende neppure aquale titolo vengano invocati i vizi di omessa motivazione.6. Il rigetto del ricorso principale solleva dall’esaminare il ricorsoincidentale in quanto condizionato che va perciò dichiarato assorbito.7. In conclusione il ricorso principale va respinto e quello incidentaleresta assorbito.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5.200,00 di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%sul compenso ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Numero registro generale 29580/2021Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 9283/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civileil 12.1.2026Il PresidenteMARCO MARULLI
Sentenza Cassazione n. 09283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris