CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 17615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa il 24/11/2025 dal Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2025 il Tribunale di Torino respingeva l’istanzadi applicazione della disciplina della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensidegli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso percassazione, mediante dichiarazione depositata presso la Casa di reclusione di Augusta,dove si trovava detenuto, il 18 dicembre 2025, riservando la presentazione dei relativi motivial difensore di fiducia, che non veniva menzionato in quella sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. Osserva il Collegio che, in disparte la totale assenza di motivi, il ricorso è statoproposto personalmente dall'interessato, senza il patrocinio del difensore abilitato. Tantodetermina non solo l'inammissibilità dell'impugnazione, ma la sua decisione con la procedurade plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]