CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 37965/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Civitavecchia il 9.06.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 D.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a gr 23,13, pari a 88 dosi singole medie e gr 381,80 di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in pezzi, pari a 576 dosi singole e gr 1305,70 di sostanza stupefacente costituita da inflorescenze di canapa corrispondente a 4508 dosi singole medie. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 in relazione agli elementi evidenziati nei motivi di appello e non adeguatamente valutati dal Giudice di merito in particolare: le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui ha dichiarato che il borsone all'interno del quale sono stati rinvenuti i quantitativi di droga e che custodiva nella sua abitazione gli era stato consegnato in un custodia per conto terzi e non ne conosceva il contenuto; la Corte di Appello ha presunto tale conoscenza dal contenuto degli atti di perquisizione, così come ha ritenuto in base a mere presunzioni che l'imputato fosse inserito in un'attività organizzata e ben strutturata di spaccio. Si è trattato invece di un comportamento meramente occasionale ed isolato. 3. Il Procuratore generale in sede con richiesta scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.11 motivo del ricorso è generico, aspecifico e perciò inammissibile. Occorre considerare che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73, D.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al quale il Collego si conforma per condivise ragioni, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649). 4.1. Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel rispondere alle doglianze che erano state dedotte dal prevenuto, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto n della vicenda in esame, conducente ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di "lieve entità". [OSCURATO:PERSONA] ha dato rilievo alle modalità della condotta e al dato ponderale oltre che alla percentuale di principio attivo e al numero delle dosi ricavabili, alla diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute e alle modalità di conservazione (in un borsone riposto sotto la scrivania in casa, pronto e facilmente accessibile per effettuare le cessioni di stupefacente), oltre alla presenza, sempre nel borsone, di strumenti utili per il confezionamento ed appunti riferiti a nomi e cifre che rafforzano la prova della attività illecita svolta in modo strutturato, organizzato, non episodica né occasionale ( fol 2) Orbene, le valutazioni espresse dal giudice del gravame, nell'apprezzare la non sussumibilità del fatto per il quale si procede nell'ambito applicativo dell'ipotesti di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e risultano perciò immuni da censure rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, nei termini sopra richiamati, ha soddisfatto l'obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto ed ha giustificato il mancato riconoscimento dell'autonoma fattispecie di lieve entità, sviluppando un percorso argomentativo saldamente ancorato agli acquisiti dati di fatto e non manifestamente illogico; e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito. 5. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende . Così deciso il 6.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]