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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40105/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso. , Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in tentata estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Sposato P&[OSCURATO:SOCIETA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della già menzionata azienda.

2. Il tribunale del riesame dopo aver ricostruito la vicenda ha ritenuto che alla luce di tutti gli elementi esaminati non sussista a carico del ricorrente un grave quadro indiziario in ordine alla tentata estorsione, così come ipotizzata nel capo di imputazione.

In particolare, il tribunale ha ritenuto che, sebbene la vicenda dia conto della sussistenza di implicite minacce - con le quali dapprima il [OSCURATO:PERSONA] veniva condotto nell'agrumeto e mediante le quali poi gli veniva affidato il compito di richiedere allo Sposato di presenziare a un successivo appuntamento - risulta del tutto assente la finalità perseguita.

L' intenzione prospettata, oggetto della richiesta estorsiva, non viene infatti espressa dagli indagati nell'episodio del 4 marzo oggetto del capo di imputazione, ma viene dall'accusa ritenuta sussistente dall'analisi dei successivi colloqui intercettati dai quali si evincerebbe che il Genovese era soggetto in contatto con la criminalità organizzata e dall'incendio avvenuto in data 2 luglio, quindi quattro mesi dopo, in seguito al quale lo Sposato riferiva che tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di essere assunti.

Sottolinea il tribunale che il reato di estorsione ricorre in presenza di alcuni elementi di tipicità che consistono nella minaccia o violenza correlata al costringimento a fare o mettere qualcosa, unitamente al risultato di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

È vero che in tema di estorsione ambientale la richiesta estorsiva può anche non avere formalmente contenuto minatorio e che la vittima può non conoscere le persone da cui proviene ma nel caso di specie ciò che è mancato è la richiesta, perché vi è stata solo una richiesta di appuntamento (senza seguito) priva di contenuto ricattatorio.

Evidenzia il tribunale che ciò che manca è proprio la possibilità di collegare l'episodio del 4 marzo ai successivi atti intimidatori.

3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro sostenendo che la motivazione del tribunale del riesame è inficiata da un evidente vizio logico e si traduce in una disapplicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di estorsione ambientale.

Si sostiene che la giurisprudenza formatasi in tema di estorsione ambientale non richiede che venga esplicitato il contenuto delle richieste estorsive (richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 22.976/2017 nella quale si è ritenuto penalmente illecita una mera richiesta di informazioni con fissazioni unilaterale di un appuntamento in presenza di ulteriori elementi di contesto che consentano di sostenere fondatamente la vera natura, appunto estorsiva, della di per sé neutra condotta realizzata).

In definitiva ritiene il ricorrente che la convocazione forzata in un luogo assolutamente anomalo (un agrumeto) da parte di due esponenti di spicco della criminalità organizzata, come tali conosciuti dalla persona offesa con rinvio ad un altrettanto anomalo appuntamento costituiva di per sé l'inizio di una richiesta estorsiva percepita come tale dalla persona offesa titolare della ditta che stava svolgendo importanti e lucrosi lavori nella zona.

I successivi accadimenti (rinvenimento di bottiglia con liquido infiammabile, richiesta di assunzioni da parte di soggetti vicini alla criminalità organizzata, incendio di vaste proporzioni) pur non essendo direttamente addebitabili agli odierni indagati non potevano non essere tenuti in considerazione al fine di interpretare ulteriormente in chiave estorsiva la natura della richiesta effettuata il 4 marzo 2022, natura chiara sin dall'inizio agli occhi dei titolari dell'azienda.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] è contestato il concorso, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella tentata estorsione aggravata ex art 416-bis.1 cod. pen. indicata come commessa il 4 marzo 2022.

Secondo l'indirizzo maggioritario dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione del reato, ossia qualora abbia la capacità sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Cass. N. 41649 del 2010 Rv. 248829 - 01, N. 36536 del 2011 Rv. 251145 - 01, N. 46776 del 2012 Rv. 254106 - 01, N. 7341 del 2015 Rv. 262768 - 01, N. 40912 del 2015 Rv. 264589 - 01, N. 25264 del 2016 Rv. 267006 - 01, N. 52189 del 2016 Rv. 268644 - 01 ).

Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante e in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta.

In particolare, in tema di tentata estorsione aggravata ex art 416-bis.1 cod. pen. l'accertamento dell'idoneità della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato realizzato, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali.

2. Il tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati evidenziando che sebbene la vicenda dia conto della sussistenza di implicite minacce con le quali dapprima il [OSCURATO:PERSONA] veniva condotto nell'agrumeto e mediante le quale poi gli veniva affidato il compito di chiedere allo Sposato (vera vittima della tentata estorsione contestata) di presenziare a un successivo appuntamento, risulta del tutto assente la finalità perseguita dal Faillace, cioè la richiesta di somme di denaro o di assunzione di persone vicine alle cosche risultando dunque del tutto sfumato il collegamento a quest'ultimo dei successivi atti intimidatori, il cui atto preparatorio risiederebbe nella tentata convocazione dello Sposato.

L'accusa stessa ritiene che la finalità prospettata, oggetto della richiesta estorsiva, non è espressa dagli indagati nel fatto storico del 4 marzo di cui al capo di imputazione, ma la ritiene sussistente dall'ascolto di successivi colloqui intercettati dai quali è dato evincere che il Genovese era soggetto in contatto con la criminalità organizzata e dal successivo incendio, intervenuto il 2 luglio (dopo quattro mesi), in seguito al quale lo Sposato ha riferito che tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di essere assunti.

3. Il tribunale nel provvedimento impugnato ha sottolineato che, se è vero che in tema di estorsione ambientale la richiesta estorsiva può anche non avere formalmente contenuto minatorio e che la vittima può non conoscere le persone da cui proviene, è pur vero che nel caso in esame ciò che manca è la richiesta, elemento costitutivo del reato di estorsione che attiene al costringimento della vittima a fare qualcosa con ingiusto profitto del reo e altrui danno.

Il 4 marzo vi è stata solo una richiesta di appuntamento (senza seguito) che, pur possedendo i crismi minatori, risulta però priva di contenuto estorsivo con conseguente insussistenza, del tentativo punibile.

Gli elementi addotti hanno correttamente portato il tribunale del riesame a ritenere, allo stato delle indagini, di non poter operare un collegamento logico- inferenziale tra quanto accaduto il 4 marzo 2022 e quanto accaduto mesi dopo e di non poter trarre diverso convincimento dal narrato della persona offesa che non è sempre stata coerente e che comunque non ha indicato quale fosse stato all'epoca dei fatti in argomento l'oggetto della richiesta.

In sintesi, il tribunale dà contezza di condotte minatorie dell'Abruzzese, rispetto alle quali appaiono opportune ulteriori iniziative investigative, ma sottolinea come nessuna conferma appare derivare dagli atti di indagine sinora espletati in ordine alla specifica condotta estorsiva contestata nel presente procedimento A fronte di quanto indicato il pubblico ministero ricorrente insiste con argomentazioni, già disattese dal giudice del riesame, con motivazione coerente e logica, facendo leva su segmenti del fatto con la finalità di svilire la complessiva lettura dello stesso effettuata dai giudici di merito

4. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma 5/04/2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso. , Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in tentata estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Sposato P&[OSCURATO:SOCIETA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della già menzionata azienda. 2. Il tribunale del riesame dopo aver ricostruito la vicenda ha ritenuto che alla luce di tutti gli elementi esaminati non sussista a carico del ricorrente un grave quadro indiziario in ordine alla tentata estorsione, così come ipotizzata nel capo di imputazione. In particolare, il tribunale ha ritenuto che, sebbene la vicenda dia conto della sussistenza di implicite minacce - con le quali dapprima il [OSCURATO:PERSONA] veniva condotto nell'agrumeto e mediante le quali poi gli veniva affidato il compito di richiedere allo Sposato di presenziare a un successivo appuntamento - risulta del tutto assente la finalità perseguita. L' intenzione prospettata, oggetto della richiesta estorsiva, non viene infatti espressa dagli indagati nell'episodio del 4 marzo oggetto del capo di imputazione, ma viene dall'accusa ritenuta sussistente dall'analisi dei successivi colloqui intercettati dai quali si evincerebbe che il Genovese era soggetto in contatto con la criminalità organizzata e dall'incendio avvenuto in data 2 luglio, quindi quattro mesi dopo, in seguito al quale lo Sposato riferiva che tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di essere assunti. Sottolinea il tribunale che il reato di estorsione ricorre in presenza di alcuni elementi di tipicità che consistono nella minaccia o violenza correlata al costringimento a fare o mettere qualcosa, unitamente al risultato di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È vero che in tema di estorsione ambientale la richiesta estorsiva può anche non avere formalmente contenuto minatorio e che la vittima può non conoscere le persone da cui proviene ma nel caso di specie ciò che è mancato è la richiesta, perché vi è stata solo una richiesta di appuntamento (senza seguito) priva di contenuto ricattatorio. Evidenzia il tribunale che ciò che manca è proprio la possibilità di collegare l'episodio del 4 marzo ai successivi atti intimidatori. 3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro sostenendo che la motivazione del tribunale del riesame è inficiata da un evidente vizio logico e si traduce in una disapplicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di estorsione ambientale. Si sostiene che la giurisprudenza formatasi in tema di estorsione ambientale non richiede che venga esplicitato il contenuto delle richieste estorsive (richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 22.976/2017 nella quale si è ritenuto penalmente illecita una mera richiesta di informazioni con fissazioni unilaterale di un appuntamento in presenza di ulteriori elementi di contesto che consentano di sostenere fondatamente la vera natura, appunto estorsiva, della di per sé neutra condotta realizzata). In definitiva ritiene il ricorrente che la convocazione forzata in un luogo assolutamente anomalo (un agrumeto) da parte di due esponenti di spicco della criminalità organizzata, come tali conosciuti dalla persona offesa con rinvio ad un altrettanto anomalo appuntamento costituiva di per sé l'inizio di una richiesta estorsiva percepita come tale dalla persona offesa titolare della ditta che stava svolgendo importanti e lucrosi lavori nella zona. I successivi accadimenti (rinvenimento di bottiglia con liquido infiammabile, richiesta di assunzioni da parte di soggetti vicini alla criminalità organizzata, incendio di vaste proporzioni) pur non essendo direttamente addebitabili agli odierni indagati non potevano non essere tenuti in considerazione al fine di interpretare ulteriormente in chiave estorsiva la natura della richiesta effettuata il 4 marzo 2022, natura chiara sin dall'inizio agli occhi dei titolari dell'azienda. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] è contestato il concorso, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella tentata estorsione aggravata ex art 416-bis.1 cod. pen. indicata come commessa il 4 marzo 2022. Secondo l'indirizzo maggioritario dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione del reato, ossia qualora abbia la capacità sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Cass. N. 41649 del 2010 Rv. 248829 - 01, N. 36536 del 2011 Rv. 251145 - 01, N. 46776 del 2012 Rv. 254106 - 01, N. 7341 del 2015 Rv. 262768 - 01, N. 40912 del 2015 Rv. 264589 - 01, N. 25264 del 2016 Rv. 267006 - 01, N. 52189 del 2016 Rv. 268644 - 01 ). Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante e in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta. In particolare, in tema di tentata estorsione aggravata ex art 416-bis.1 cod. pen. l'accertamento dell'idoneità della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato realizzato, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali. 2. Il tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati evidenziando che sebbene la vicenda dia conto della sussistenza di implicite minacce con le quali dapprima il [OSCURATO:PERSONA] veniva condotto nell'agrumeto e mediante le quale poi gli veniva affidato il compito di chiedere allo Sposato (vera vittima della tentata estorsione contestata) di presenziare a un successivo appuntamento, risulta del tutto assente la finalità perseguita dal Faillace, cioè la richiesta di somme di denaro o di assunzione di persone vicine alle cosche risultando dunque del tutto sfumato il collegamento a quest'ultimo dei successivi atti intimidatori, il cui atto preparatorio risiederebbe nella tentata convocazione dello Sposato. L'accusa stessa ritiene che la finalità prospettata, oggetto della richiesta estorsiva, non è espressa dagli indagati nel fatto storico del 4 marzo di cui al capo di imputazione, ma la ritiene sussistente dall'ascolto di successivi colloqui intercettati dai quali è dato evincere che il Genovese era soggetto in contatto con la criminalità organizzata e dal successivo incendio, intervenuto il 2 luglio (dopo quattro mesi), in seguito al quale lo Sposato ha riferito che tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di essere assunti. 3. Il tribunale nel provvedimento impugnato ha sottolineato che, se è vero che in tema di estorsione ambientale la richiesta estorsiva può anche non avere formalmente contenuto minatorio e che la vittima può non conoscere le persone da cui proviene, è pur vero che nel caso in esame ciò che manca è la richiesta, elemento costitutivo del reato di estorsione che attiene al costringimento della vittima a fare qualcosa con ingiusto profitto del reo e altrui danno. Il 4 marzo vi è stata solo una richiesta di appuntamento (senza seguito) che, pur possedendo i crismi minatori, risulta però priva di contenuto estorsivo con conseguente insussistenza, del tentativo punibile. Gli elementi addotti hanno correttamente portato il tribunale del riesame a ritenere, allo stato delle indagini, di non poter operare un collegamento logico- inferenziale tra quanto accaduto il 4 marzo 2022 e quanto accaduto mesi dopo e di non poter trarre diverso convincimento dal narrato della persona offesa che non è sempre stata coerente e che comunque non ha indicato quale fosse stato all'epoca dei fatti in argomento l'oggetto della richiesta. In sintesi, il tribunale dà contezza di condotte minatorie dell'Abruzzese, rispetto alle quali appaiono opportune ulteriori iniziative investigative, ma sottolinea come nessuna conferma appare derivare dagli atti di indagine sinora espletati in ordine alla specifica condotta estorsiva contestata nel presente procedimento A fronte di quanto indicato il pubblico ministero ricorrente insiste con argomentazioni, già disattese dal giudice del riesame, con motivazione coerente e logica, facendo leva su segmenti del fatto con la finalità di svilire la complessiva lettura dello stesso effettuata dai giudici di merito 4. Il ricorso deve pertanto essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma 5/04/2023 Il C
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