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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42824/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato e generico per aspecificità, atteso che non si confronta con le statuizioni della sentenza di appello, che, seguendo un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, si diffonde sulle ragioni per cui va confermata la prognosi negativa sul fatto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzati per negare il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a•rra in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato e generico per aspecificità, atteso che non si confronta con le statuizioni della sentenza di appello, che, seguendo un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, si diffonde sulle ragioni per cui va confermata la prognosi negativa sul fatto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzati per negare il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a•rra in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris