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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03715/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9345/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via E. Rolli, n. 24. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 149/11/2013, depositata in data 29 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Cart.

Pag.

IRPEF – altro 2008 Rilevato che:

1. In data 25 luglio 2012 veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento n. 06820120175111834 per l’anno d’imposta 2008; la somma dovuta originava dal ruolo iscritto dall’Agenzia delle Entrate a carico del detto contribuente, a seguito di un controllo formale della sua dichiarazione dei redditi (Mod.

UNICO 2009) operato ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’ufficio inoltrava al contribuente un questionario, mediante cui chiedeva l’invio di documentazione inerente agli oneri riportati in dichiarazione; con la successiva comunicazione di rettifica, segnatamente, comunicava il riscontro di un’indebita detrazione d’imposta per ritenute di lavoro autonomo dichiarate, nonché di un’indebita detrazione per gli assegni corrisposti al coniuge, anch’essi riportati in dichiarazione.

2. Avverso detta cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano che, con sentenza n. 147/46/2013, respingeva il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato.

3. Contro tale decisione proponeva appello il detto contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’ufficio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

4. La C.t.r., con sentenza n. 149/11/2013 , depositata in data 29 ottobre 201 3, respingeva il gravame del contribuente, condannandolo alla rifusione delle spese e confermando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed instando per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

L’ufficio si è cos tituito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023per la quale il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., e all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non pronunciarsi su tutta la domanda, segnatamente, sulle ritenute d’acconto subite dal contribuente e non considerate dall’ufficio, omettendo anche l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.»il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di confermare la sentenza di prime cure, ritenendola adeguatamente motivata, riferendosi a degli importi («comprensivi della parte fissa e della parte variabile») dichiarandoli giustamente riconosciuti, nonché all’avvenuto disconoscimento degli assegni corrisposti al coniuge per la parte non documentata.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La violazione e la falsa applicazione dell’art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di omettere la valutazione del tenore letterale del verbale e della sentenza di separazione, da cui si evinceva la duplice quantificazione dell’assegno di mantenimento (forma fissa e forma mobile) e la natura di «assegni periodici corrisposti al coniuge» delle somme versate, costituenti perciò reddito imponibile per il coniuge beneficiario.

2. Preliminarmente va dato atto che i l co ntribuente ha documentato che, in data 17/06/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata ex art. 3, comma 11 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 indicando la somma dovuta e inviando il piano di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, comma 5 del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119 con scadenza 30 novembre 2013 nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata.

Si profila, quindi, necessario attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo e sospesa sinoal 30 novembre 2023.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9345/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via E. Rolli, n. 24. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 149/11/2013, depositata in data 29 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Cart. Pag. IRPEF – altro 2008 Rilevato che: 1. In data 25 luglio 2012 veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento n. 06820120175111834 per l’anno d’imposta 2008; la somma dovuta originava dal ruolo iscritto dall’Agenzia delle Entrate a carico del detto contribuente, a seguito di un controllo formale della sua dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2009) operato ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’ufficio inoltrava al contribuente un questionario, mediante cui chiedeva l’invio di documentazione inerente agli oneri riportati in dichiarazione; con la successiva comunicazione di rettifica, segnatamente, comunicava il riscontro di un’indebita detrazione d’imposta per ritenute di lavoro autonomo dichiarate, nonché di un’indebita detrazione per gli assegni corrisposti al coniuge, anch’essi riportati in dichiarazione. 2. Avverso detta cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano che, con sentenza n. 147/46/2013, respingeva il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato. 3. Contro tale decisione proponeva appello il detto contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’ufficio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata. 4. La C.t.r., con sentenza n. 149/11/2013 , depositata in data 29 ottobre 201 3, respingeva il gravame del contribuente, condannandolo alla rifusione delle spese e confermando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed instando per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. L’ufficio si è cos tituito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., e all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non pronunciarsi su tutta la domanda, segnatamente, sulle ritenute d’acconto subite dal contribuente e non considerate dall’ufficio, omettendo anche l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.»il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di confermare la sentenza di prime cure, ritenendola adeguatamente motivata, riferendosi a degli importi («comprensivi della parte fissa e della parte variabile») dichiarandoli giustamente riconosciuti, nonché all’avvenuto disconoscimento degli assegni corrisposti al coniuge per la parte non documentata. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La violazione e la falsa applicazione dell’art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di omettere la valutazione del tenore letterale del verbale e della sentenza di separazione, da cui si evinceva la duplice quantificazione dell’assegno di mantenimento (forma fissa e forma mobile) e la natura di «assegni periodici corrisposti al coniuge» delle somme versate, costituenti perciò reddito imponibile per il coniuge beneficiario. 2. Preliminarmente va dato atto che i l co ntribuente ha documentato che, in data 17/06/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata ex art. 3, comma 11 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 indicando la somma dovuta e inviando il piano di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, comma 5 del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119 con scadenza 30 novembre 2013 nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata. Si profila, quindi, necessario attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo e sospesa sinoal 30 novembre 2023. P.Q.M. La Corte rinvia a nu
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