CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 19743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27370/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via L. G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.toin P.zza Cola di Rienzo n. 85, Roma, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1953/2021 pubblicata in data 12/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado — per quanto qui ancora rileva — che aveva rigettato le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi con i quali era stato ingiunto a Risorse per [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere ai lavoratori in epigrafe somme a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio OGGETTO: indennità per "attività prestata fuori sede" -errata interpretazione accordo aziendale del 2009 2009 per l'attività prestata fuori sede, sotto forma di "buoni-pasto" del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza. 2. I giudici d'appello, conformemente a precedenti della medesima Corte ed a quanto ritenuto dal primo giudice, hanno interpretato il contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle "attività lavorative … assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare presso l'ufficio del condono edilizio presso la sede di Via di Decima n. 96/102. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con unico articolato motivo. 4. Haresistito con controricorso l’intimato. 5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia "violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c"; si deduce che, "in base ai canoni ermeneutici (quello letterale in primis e quelli sussidiari successivamente), l'interpretazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009 è nel senso che l'indennità di cui si discute è da riconoscere ai soli dipendenti inviati a rotazione "in missione" in contesti differenti da quelli aziendali, quali i dipartimenti del Comune di Roma, e non certo come sedi diverse dalla sede legale, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello di Roma". 2. Il motivo è inammissibile, anche alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (v. Cass. n. 17347/2021 e Cass. n. 27991/2021). Invero, l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n. 4851/2009;Cass. n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass. n. 11756/2006; Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003). Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione -ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (ex multis Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004; Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000). Al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131/2006). Infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375/2006). Infine, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di ed. "doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie. 3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratasi anticipataria. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 %, cpa ed IVA, con distrazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello