CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 5395del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] n. 66 (p. iva 02391980659), in persona del legale rappresentante p.t . Antonello di Giuda (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa - come da mandato in calce all’atto datato 15 maggio 2021 - dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], P.E.C. andreaguarino @ ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/25496041) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], P.E.C. vandamartelli @ ordineavvocatiroma.org , [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (Studio legale Guarino), in sostituzione dei già costituiti avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro Azienda sanitaria locale Salerno, (C.F. e P.I. 04701800650) in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], dom.to per la carica in Salerno alla via Nizza n.146, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del controricorso. Ai fini delle relative comunicazioni, gli avv.ti Tortora, Casilli e Fiorillo indicano che le stesse potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.tortora @ pec.aslsalerno.it, avv.casilli @ pec.aslsalerno.it e avv.fiorillo @ pec.aslsalerno.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 880 depositata il 22 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo che il T ribunale di Salerno aveva accolto l’opposizione proposta dall’ASLdella medesima città avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Disar s.r.l. per euro 20.018,27, per il pagamento di prestazioni di radiologia eseguite dal mese di dicembre 2006, la Corte d’appello con la sentenza menzionata in intestazione respingeva l’impugnazione proposta dalla società. 2.- Per quello che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale osservava che il secondo motivo di gravame non era fondato, poiché, dopo la fine del periodo di accreditamento provvisorio o transitorio delle strutture private, che ebbe luogo negli anni 1995 e 1996, l’accreditamento di queste ultime doveva necessariamente risultare da un provvedimento della P.A., come si desumeva dall’art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994, e dall’art. 2, settimo comma, del d.P.R. n° 37/1997. Nessuna prestazione era, pertanto, remunerabile senza accreditamento e senza accordo scritto, non potendo supplire alla forma scritta, prevista a pena di nullità per i contratti tra privati e PA, un comportamento concludente di quest’ultima o la mancata contestazione giudiziale, exart. 115 cod. proc. civ. L’appello era, dunque, infondato, poiché la Disar non aveva prodotto alcun documento comprovante l’accreditamento e l’accordo scritto. L’eccezione di giudicato esterno, sollevata da Disar nella sua conclusionale sulla base alla sentenza del tribunale di Salerno n° 1758/2013, era indimostrata, poiché essa andava provata con la produzione dell’attestazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., mentre la parte si era limitata a produrre un attestato emesso dalla Corte d’appello di Salerno, dal quale era possibile evincere solo che avverso la predetta sentenza non era stato proposto appello. 3.- Ricorre per cassazione la Disar, affidando il gravame a tre mezzi. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza del ricorso. Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Con atto del 28 ottobre 2024 Disar s.r.l. ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Preliminarmente va dato atto della rinuncia al ricorso presentata da Disar s.r.l. e va conseguentemente dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., il quale prevede, quanto alle spese del giudizio di legittimità, che la Corte di cassazione può condannare la parte rinunciante alla rifusione delle spese in favore della controparte. Il collegio non ravvisa alcun motivo per esonerare la ricorrente dall’onere delle spese di lite, considerata anche la mancata accettazione della rinuncia della controparte. Per la liquidazione delle spese predette – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 20,1 mila) – si rimanda al dispositivo che segue. p.q.m. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dov