CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta all'applicazione dell'indulto sulle pene inflitte per i reati di ricettazione di assegni bancari, oggetto delle sentenze pronunciate a suo carico, dal medesimo Ufficio giudiziario, in data 17 aprile 2012 e 16 gennaio 2015. L'indulto era stato negato, sul presupposto che le condotte fossero state realizzate oltre il 2 maggio 2006, costituente data limite per il riconoscimento del beneficio ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 31 luglio 2006, n. 241. Nei capi d'imputazione, sui quali si era formato il giudicato, erano infatti indicate date di consumazione dei reati, corrispondenti al periodo compreso tra la comune denuncia di smarrimento dei titoli, risalente al 14 giugno 2006, e la loro successiva negoziazione. E, per il giudice dell'esecuzione, il condannato non aveva offerto indicazioni significative a sostegno di un'utile retrodatazione. 2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal difensore di fiducia, sulla base di unico articolato motivo in cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, la persona offesa, in denuncia, aveva dichiarato che lo smarrimento dei titoli, successivamente trafugati, era avvenuto in tempo e luogo imprecisati, sicché la consumazione dei reati di ricettazione sarebbe, in realtà, di incerta datazione, potendo quest'ultima farsi risalire a una qualunque epoca posteriore al rilascio dei libretti di assegni, che era avvenuto entro l'anno 2005. Esistendo dunque una ragionevole incertezza sul tempus commissi delicti, doveva essere scelta la soluzione favorevole all'applicazione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente formula la sua impugnazione confidando nel principio di diritto, in effetti ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione dell'amnistia o dell'indulto, che sono benefici condizionati all'intervenuta commissione del reato entro la data stabilita nel provvedimento legislativo concessivo, eventuali dubbi residui in proposito devono essere risolti in favore del reo, e la consumazione deve essere attestata alla data plausibile più risalente; ove quest'ultima risulti compatibile con la concessione del beneficio, occorre provvedere in senso conforme (Sez. 2, n. 35662 del 16/5/2014, Torrisi, Rv. 259983-01; Sez. 3, n. 8283 del 3/12/2009, dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229- 01; Sez. 1, n. 5954 del 4/2/2009, Butellí, Rv. 243352-01; Sez. 1, n. 11512 del 21/1/2005, Spinelli, Rv. 231267-01). Il principio trova specifica declinazione al caso della ricettazione, che è reato istantaneo, il cui perfezionamento coincide con la ricezione, da parte dell'agente, della cosa di illecita provenienza, a prescindere dal momento, necessariamente posteriore, del rinvenimento della stessa in suo possesso, o dal momento, di incerta datazione, dell'accertamento del reato presupposto (da ultimo, Sez. 2, n. 26106 del 21/3/2019, Bonsanto, Rv. 276057-01). Il principio opera, tuttavia, nel solo processo di cognizione. È in questa sede che il giudice, ai fini dell'amnistia o dell'indulto, non può limitarsi al passivo recepimento della data del commesso reato, quale indicata nel capo d'imputazione, ma è tenuto al puntuale riscontro di essa in tutti i casi nei quali il margine di oscillazione si collochi a cavallo della data discriminante, optando infine per la concessione del beneficio nei casi di incertezza persistente. 2. In esecuzione, viceversa, il limite delle questioni deducibili va collegato all'esigenza ineludibile di intangibilità del giudicato in ordine ai fatti accertati nel titolo ormai irrevocabile. A ciò consegue che il giudice della fase esecutiva possa esaminare le sole questioni che non comportino immutazione del titolo medesimo. Non gli è invece consentito modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali è, di regola, inclusa la data di commissione del reato, essendo possibile la modifica sostanziale del dictum della sentenza solo nel giudizio di cognizione e attraverso il solo rimedio dell'impugnazione (Sez. 1, n. 3955 del 6/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380-01). Il giudice dell'esecuzione può eccezionalmente intervenire, ove si tratti di questioni in concreto rilevabili soltanto in tale sede e ove il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso, e con ben definiti riferimenti fattuali, nel capo di imputazione e nella sentenza che io riflette; ove ricorra tale duplice concorrente evenienza, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza stessa (e, occorrendo, degli atti del procedimento), per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, rilevante ai fini della decisione che per la prima volta gli è demandata (Sez. 1, n. 25219 del 20/5/2021, Piacenti, Rv. 281443-01; Sez. 1, n. 30609 del 15/4/2014, Raia, Rv. 261087-01; Sez. 1, n. 25735 del 12/6/2008, Labate, Rv. 240475-01). 3. In tema di amnistia e indulto, dunque, vale il principio - opposto a quello invocato dal ricorrente - per cui al giudice dell'esecuzione è precluso rimodulare il giudicato, formatosi (come nella specie) in data posteriore al provvedimento legislativo di concessione dei benefici, il quale comprende anche la data del commesso reato, così come contestata e ritenuta in sentenza, né gli consentito valutare elementi di prova al riguardo, spettando tale potere esclusivamente al giudice della cognizione, la cui decisione, se sgradita, avrebbe dovuto essere nel relativo processo tempestivamente impugnata (Sez. 3, n. 8180 del 20/1/2016, Spada, Rv. 266283-01; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923- 01; Sez. 1, n. 3563 del 24/9/1992, Marchese, Rv. 192169-01). 4. Il ricorso è respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono. A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de