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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39606/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, con la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e giorni 13 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale;

2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente portandola ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa revocando perciò la pena accessoria e confermando, nel resto, la decisione impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore del Trombetta lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di tentata rapina: rileva come la Corte territoriale abbia ribadito la responsabilità del ricorrente sulla scorta della ricostruzione operata dal GIP senza valutare se la interruzione della iniziativa criminosa fosse stata indotta da elementi esterni ovvero frutto di una desistenza volontaria conseguente alle urla della titolare della tabaccheria ed al contestuale ingresso nell'esercizio da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, dal canto suo, aveva riferito di aver incontrato il Trombetta mentre stava facendo ingresso all'interno del locale sicché il recesso dall'intento criminoso del ricorrente non poteva essere stato causato dall'intervento del cliente né dalla reazione della vittima, anziana novantenne il cui atteggiamento non aveva in alcun modo potuto incidere o influire sulla decisione dell'imputato di dismettere dalla propria inopinata iniziativa; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti cui ben avrebbe potuto addivenirsi al fine di contenere la pena nel minimo edittale alla luce del complessivo atteggiarsi della vicenda.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 La Corte di Appello di Napoli ha ripercorso l'episodio sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e, vagliando il motivo di gravame articolato dalla difesa del Trombetta in termini del tutto sovrapponibili a quelli ribaditi in questa sede, ha spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] si era imbattuto nell'imputato non già all'esterno del negozio ma "appena ho aperto la porta" e contemporaneamente alla reazione dell'anziana titolare dell'esercizio commerciale le cui dichiarazioni sono state ritenute sostanzialmente sovrapponibili a quelle del predetto [OSCURATO:PERSONA].

La dinamica dell'azione, come accuratamente ricostruita nei due gradi di merito così ha consentito ai giudici di merito di concludere nel senso che l'abbandono del proposito criminoso da parte del Trombetta fosse stata la conseguenza non già di una decisione libera quanto, piuttosto, dell'atteggiamento della vittima che non aveva dato seguito e non si era conformata alla intimazione di consegnare il denaro e, anzi, aveva iniziato ad urlare nonché, dell'intervento sul posto di una terza persona; circostanze tali da porre il Trombetta nella alternativa, certamente inattesa, di attuare la minaccia armata con esiti imprevedibili ed eccessivamente rischiosi ovvero, per l'appunto, dismettere l'intento delittuoso iniziale che, certamente, era stato realizzato nella forma del tentativo c.d.

"compiuto".

Ed è assolutamente pacifico il principio per cui, nella desistenza (ovvero nella ipotesi del c.d.

"recesso attivo") la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr., Cass. Pen., 2, 28.11.2018 n. 17.518, T.; conf., Cass. Pen., 2, 29.9.2009 n. 41.484, PM in proc.

Aloisio; cfr., in una ipotesi simile a quella che ci occupa, Cass. Pen., 1, 29.3.1971 n. 306, Pegoraro, in cui la Corte ha ribadito che la desistenza può ritenersi volontaria quando non derivi da cause esterne che turbano il normale svolgimento del processo volitivo aggiungendo che essa è ravvisabile, quindi, solo se sia chiara conseguenza di una scelta libera, volontaria, quando, cioè, il colpevole abbandoni l'azione criminosa intrapresa per avvenuta resipiscenza non suggerita da cause esterne sopravvenute o, comunque, per un atto di sua libera volontà non influenzato da fattori esterni, non già quando egli abbandoni l'opera divisata, che altrimenti continuerebbe, per il sopraggiungere di cause esterne che, influendo sulla sua volontà, lo inducano a mutare consiglio e lo convincano, con la rappresentazione di difficoltà e pericoli, a desistere dal portare a compimento il disegno criminoso al quale si era accinto; il principio è stato applicato in una fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il tentativo di rapina, non essendosi verificato l'impossessamento a causa della tenace resistenza opposta dalla vittima e delle grida di aiuto della stessa, in una pubblica via).

D'altra parte, questa Corte ha più volte chiarito che nei reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (cfr., Cass. Pen., 2, 20.3.2018 n. 16.054, Natalizio; Cass. Pen., 2, 5.12.2013 n. 51.514, Martucciello, in cui la Corte, proprio in applicazione del principio sopra richiamato, ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina in un caso in cui l'imputato, dopo essere entrato in un esercizio commerciale con il volto travisato e con un grosso coltello da cucina in mano, intimando ai gestori di consegnargli quanto incassato, si era allontanato avendo verificato che nel registratore di cassa non vi era denaro; cfr., in tema di furto aggravato, Cass. Pen., 5, 15.5.2017 n. 50.079, Mayer; Cass. Pen., 5, :30.1.0217 n. 18.322, [OSCURATO:PERSONA]; in tema di estorsione, Cass. Pen., 2, 8.5.2015 n. 24.551, Supino; in tema di omicidio, Cass. Pen., 1, 28.2.2012 n. 11.746, Price; Cass. Pen., 1, 2.10.2007 n. 42.749, Pepini). 4.2 In ordine al secondo motivo, la Corte ha valutato la censura difensiva ritenendo che i precedenti penali dell'imputato, anche specifici, oltre che l'età avanzata della vittima, fossero elementi tali da escludere un giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate e ritenuta aggravanti, ed è appena il caso di ribadire il consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5„ 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cca Lucia i Imperiali ; ri.É1:7(7),s1TATA [OSCURATO:PERSONA] O 4 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA] ,ARIO [OSCURATO:PERSONA] rubi [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE • t , ,„) , . n • ; i • ,i, ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, con la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e giorni 13 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente portandola ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa revocando perciò la pena accessoria e confermando, nel resto, la decisione impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del Trombetta lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di tentata rapina: rileva come la Corte territoriale abbia ribadito la responsabilità del ricorrente sulla scorta della ricostruzione operata dal GIP senza valutare se la interruzione della iniziativa criminosa fosse stata indotta da elementi esterni ovvero frutto di una desistenza volontaria conseguente alle urla della titolare della tabaccheria ed al contestuale ingresso nell'esercizio da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, dal canto suo, aveva riferito di aver incontrato il Trombetta mentre stava facendo ingresso all'interno del locale sicché il recesso dall'intento criminoso del ricorrente non poteva essere stato causato dall'intervento del cliente né dalla reazione della vittima, anziana novantenne il cui atteggiamento non aveva in alcun modo potuto incidere o influire sulla decisione dell'imputato di dismettere dalla propria inopinata iniziativa; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti cui ben avrebbe potuto addivenirsi al fine di contenere la pena nel minimo edittale alla luce del complessivo atteggiarsi della vicenda. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 La Corte di Appello di Napoli ha ripercorso l'episodio sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e, vagliando il motivo di gravame articolato dalla difesa del Trombetta in termini del tutto sovrapponibili a quelli ribaditi in questa sede, ha spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] si era imbattuto nell'imputato non già all'esterno del negozio ma "appena ho aperto la porta" e contemporaneamente alla reazione dell'anziana titolare dell'esercizio commerciale le cui dichiarazioni sono state ritenute sostanzialmente sovrapponibili a quelle del predetto [OSCURATO:PERSONA]. La dinamica dell'azione, come accuratamente ricostruita nei due gradi di merito così ha consentito ai giudici di merito di concludere nel senso che l'abbandono del proposito criminoso da parte del Trombetta fosse stata la conseguenza non già di una decisione libera quanto, piuttosto, dell'atteggiamento della vittima che non aveva dato seguito e non si era conformata alla intimazione di consegnare il denaro e, anzi, aveva iniziato ad urlare nonché, dell'intervento sul posto di una terza persona; circostanze tali da porre il Trombetta nella alternativa, certamente inattesa, di attuare la minaccia armata con esiti imprevedibili ed eccessivamente rischiosi ovvero, per l'appunto, dismettere l'intento delittuoso iniziale che, certamente, era stato realizzato nella forma del tentativo c.d. "compiuto". Ed è assolutamente pacifico il principio per cui, nella desistenza (ovvero nella ipotesi del c.d. "recesso attivo") la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr., Cass. Pen., 2, 28.11.2018 n. 17.518, T.; conf., Cass. Pen., 2, 29.9.2009 n. 41.484, PM in proc. Aloisio; cfr., in una ipotesi simile a quella che ci occupa, Cass. Pen., 1, 29.3.1971 n. 306, Pegoraro, in cui la Corte ha ribadito che la desistenza può ritenersi volontaria quando non derivi da cause esterne che turbano il normale svolgimento del processo volitivo aggiungendo che essa è ravvisabile, quindi, solo se sia chiara conseguenza di una scelta libera, volontaria, quando, cioè, il colpevole abbandoni l'azione criminosa intrapresa per avvenuta resipiscenza non suggerita da cause esterne sopravvenute o, comunque, per un atto di sua libera volontà non influenzato da fattori esterni, non già quando egli abbandoni l'opera divisata, che altrimenti continuerebbe, per il sopraggiungere di cause esterne che, influendo sulla sua volontà, lo inducano a mutare consiglio e lo convincano, con la rappresentazione di difficoltà e pericoli, a desistere dal portare a compimento il disegno criminoso al quale si era accinto; il principio è stato applicato in una fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il tentativo di rapina, non essendosi verificato l'impossessamento a causa della tenace resistenza opposta dalla vittima e delle grida di aiuto della stessa, in una pubblica via). D'altra parte, questa Corte ha più volte chiarito che nei reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (cfr., Cass. Pen., 2, 20.3.2018 n. 16.054, Natalizio; Cass. Pen., 2, 5.12.2013 n. 51.514, Martucciello, in cui la Corte, proprio in applicazione del principio sopra richiamato, ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina in un caso in cui l'imputato, dopo essere entrato in un esercizio commerciale con il volto travisato e con un grosso coltello da cucina in mano, intimando ai gestori di consegnargli quanto incassato, si era allontanato avendo verificato che nel registratore di cassa non vi era denaro; cfr., in tema di furto aggravato, Cass. Pen., 5, 15.5.2017 n. 50.079, Mayer; Cass. Pen., 5, :30.1.0217 n. 18.322, [OSCURATO:PERSONA]; in tema di estorsione, Cass. Pen., 2, 8.5.2015 n. 24.551, Supino; in tema di omicidio, Cass. Pen., 1, 28.2.2012 n. 11.746, Price; Cass. Pen., 1, 2.10.2007 n. 42.749, Pepini). 4.2 In ordine al secondo motivo, la Corte ha valutato la censura difensiva ritenendo che i precedenti penali dell'imputato, anche specifici, oltre che l'età avanzata della vittima, fossero elementi tali da escludere un giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate e ritenuta aggravanti, ed è appena il caso di ribadire il consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5„ 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cca Lucia i Imperiali ; ri.É1:7(7),s1TATA [OSCURATO:PERSONA] O 4 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA] ,ARIO [OSCURATO:PERSONA] rubi [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE • t , ,„) , . n • ; i • ,i, ,
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