CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1967
Cassazione n. 48199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1967 avverso l'ordinanza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 12/3/2018, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, pronunciata il 23/2/2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, nel quale si censura la conclusione della Corte territoriale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non è manifestamente infondato; Rilevato altresì che il termine di prescrizione, come correttamente evidenziato nell'atto di ricorso, era interamente decorso sin dal giorno 8 agosto 2012, precedente la pronuncia della sentenza di appello ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'estinzione del reato P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]