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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30045/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 30 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 2 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, revocando la statuizione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla realizzazione di condotte riparatorie.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata ha logicamente desunto il dolo, nella forma eventuale, dalla condotta spericolata alla guida, evocativa dell'accettazione del rischio di cagionare danneggiamenti lungo il percorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 30 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 2 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, revocando la statuizione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla realizzazione di condotte riparatorie. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata ha logicamente desunto il dolo, nella forma eventuale, dalla condotta spericolata alla guida, evocativa dell'accettazione del rischio di cagionare danneggiamenti lungo il percorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris