CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 1985
Cassazione n. 44892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata, con rifusione delle spese sostenute nel grado come da nota spese che ha allegato; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] perché «nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl, introduceva nello Stato, per farne commercio, 30.988 oggetti commerciali in ceramica, mediante importazione nel porto di Taranto, in data 1 giugno 2011 e in data 9 giugno 2011, usurpativi dei diritti di proprietà industriale della società [OSCURATO:SOCIETA] poiché riproduttivi delle soluzioni artistiche, stilistiche, dei richiami simbolici e concettuali nonché dei disegni di beni prodotti dalla detta [OSCURATO:SOCIETA], che aveva proceduto al deposito e registrazione dei disegni e modelli industriali presso il Ministero per i beni e le attività culturali»; la medesima Corte, fermo il fatto storico in contestazione, lo ha ricondotto alla previsione dell'art. 517 ter cod. pen. anziché alla fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. in origine contestata e ritenuta dal Tribunale. 2. Avverso l'indicata pronuncia, ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando quattro motivi, unitariamente sviluppati, con i quali denuncia: - inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) e c), cod. proc. pen., dell'art. 603 cod. proc. pen. per mancata istituzione di una consulenza tecnica (rectius perizia); - vizio di motivazione in ordine al diniego della rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa in merito all'espletamento di una perizia; - inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) e c), cod. proc. dell'art. 220 cod. proc. pen.; - travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalla motivazione nella parte inerente al richiamo a pagina 7: «ad un impegno della [OSCURATO:PERSONA] srl a produrre, importare, ecc. articoli in violazione dei modelli e del diritto d'autore di [OSCURATO:PERSONA], come risultante dal catalogo dei prodotti consultabili sul sito Internet di [OSCURATO:PERSONA]». In sostanza la ricorrente sostiene che la merce in contestazione rientrerebbe nel catalogo degli oggetti che [OSCURATO:PERSONA] aveva già autorizzato Due ![OSCURATO:PERSONA] srl a commercializzare in forza di un atto di transazione concluso il 19 giugno 2008. La ricorrente si duole, pertanto, del mancato espletamento di una perizia che, valutando le caratteristiche essenziali dei modelli di cui al citato atto di transazione, avrebbe dovuto fornire uno specifico apporto tecnico al giudice per comprendere se gli oggetti in contestazione rientrassero o meno nel "profilo autorizzatorio" concesso da [OSCURATO:PERSONA] alla società dell'imputata con l'atto di transazione citato. L'adempimento istruttorio sarebbe stato tanto più necessario alla luce dell'ordinanza assunta il 9 novembre 2019 con la quale la sezione specializzata del Tribunale di Milano, nel procedimento intentato dalla [OSCURATO:PERSONA] srl contro [OSCURATO:SOCIETA], riconosceva alla ricorrente la facoltà di eccepire, quale fatto impeditivo della contraffazione, la transazione in altri giudizi. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come risulta dalla sentenza impugnata l'imputata ha rinunciato alla prescrizione. 3. I primi tre motivi esulano dal novero dei vizi deducibili. 3.1. L'inosservanza degli artt. 603 e 220 cod. proc. pen. non rientra nella previsione dell'art. 606, comma 1, lett. b) che riguarda la violazione di norme di diritto sostanziale, né in quella della successiva lettera c) concernente l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza (e tali non solo le norme evocate in ricorso). 3.2. Il vizio di motivazione sulla mancata istituzione di una perizia viene collegato a una memoria, allegata al ricorso, che però concerne non il giudizio di appello, ma una istanza rivolta al Tribunale di provvedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; non si può lamentare una mancata risposta rispetto a una richiesta non formulata. 4. Il quarto motivo, che deduce vizio di travisamento della prova, è manifestamente infondato. Secondo la ricorrente, la società da lei amministrata sarebbe stata autorizzata, proprio da [OSCURATO:PERSONA], alla commercializzazione dei prodotti in contestazione in forza dell'accordo transattivo del 19 giugno 2008. Quindi, in sostanza, deduce una errata lettura del quadro probatorio, anche per il mancato ausilio di un tecnico. A sostegno produce gli allegati alla memoria depositata dinanzi al Tribunale nella quale pone a confronto i prodotti in sequestro e quelli compresi nella asserita autorizzazione. Va ricordato che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra le ultime Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). Il profilo dedotto in ricorso non è sussumibile in tale categoria, poiché postula un giudizio su risultanze probatorie nient'affatto evidenti. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore si esaurisce nella presentazione di conclusioni scritte senza contrastare, in modo specifico e argomentato, i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della