CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza e aspecificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Rilevato che contrariamente a quanto eccepito la Corte territoriale ha legittimamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado in merito alla destinazione alla vendita delle sigarette rinvenute, argomentando in maniera logica dalle risultanze esposte e non contestate dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1