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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17788/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 6310-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2995/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 06310 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg 6310/2020 Agenzia di tutela della salute della montagna di Sondrio C/ Società impresa agricola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia di tutela della salute della montagna di Sondrio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 2995/3/19 dep. 9.7.2019, che su impugnazione da parte di Società impresa [OSCURATO:PERSONA] spa di ingiunzione EITI tributi (anni 2010 e 2011) per tariffe per controlli sanitari veterinari di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 194/2008, ritenute in contrasto con la normativa comunitaria, ha respinto l'appello principale dell'Agenzia e l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado.

Società impresa [OSCURATO:PERSONA] spa si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, adesiva alla proposta, ribadendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Considerato che:

1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che sono infondate, contenendo il ricorso gli elementi utili per comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure, senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa.

Tale principio va oeraltro modulato, in conformità alle indicaziorui della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117 del 14/03/2022).

Nella fattispecie il ricorso contiene lo svolgimento del processo e il motivo di doglianza, espresso in modo sintetico ma chiaro, in coerenza con gli indicati principi.

2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi delVart. 36 del d.lgs. 546/92, 118 disp. ,Att.

C.p.c. c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione.

3. Il motivo è fondato. 3.1.La sentenza impugnata, che contiene la succinta esposizione del fatto, e dei motivi di appello dell'Agenzia e delle controdeduzioni con appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha poi completamente omesso di fornire una motivazione sulle ragioni della decisione, limitandosi a disporre il rigetto dell'appello principale e delVappello incidentale.

3.3. Manca del tutto il percorso argomentativo che ha portato la CTR a respingere l'appello, non potendo tale carenza essere supplita dalle informazioni reperibili nel ricorso e nel controricorso.

3.4. La motivazione della sentenza, del tutto inesistente, è pertanto al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della dec:isione (Cass. n. 26764/2019).

4. I ricorso va pertanto accolto, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6310-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2995/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06310 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg 6310/2020 Agenzia di tutela della salute della montagna di Sondrio C/ Società impresa agricola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia di tutela della salute della montagna di Sondrio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 2995/3/19 dep. 9.7.2019, che su impugnazione da parte di Società impresa [OSCURATO:PERSONA] spa di ingiunzione EITI tributi (anni 2010 e 2011) per tariffe per controlli sanitari veterinari di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 194/2008, ritenute in contrasto con la normativa comunitaria, ha respinto l'appello principale dell'Agenzia e l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado. Società impresa [OSCURATO:PERSONA] spa si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, adesiva alla proposta, ribadendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Considerato che: 1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che sono infondate, contenendo il ricorso gli elementi utili per comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure, senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Tale principio va oeraltro modulato, in conformità alle indicaziorui della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117 del 14/03/2022). Nella fattispecie il ricorso contiene lo svolgimento del processo e il motivo di doglianza, espresso in modo sintetico ma chiaro, in coerenza con gli indicati principi. 2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi delVart. 36 del d.lgs. 546/92, 118 disp. ,Att. C.p.c. c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione. 3. Il motivo è fondato. 3.1.La sentenza impugnata, che contiene la succinta esposizione del fatto, e dei motivi di appello dell'Agenzia e delle controdeduzioni con appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha poi completamente omesso di fornire una motivazione sulle ragioni della decisione, limitandosi a disporre il rigetto dell'appello principale e delVappello incidentale. 3.3. Manca del tutto il percorso argomentativo che ha portato la CTR a respingere l'appello, non potendo tale carenza essere supplita dalle informazioni reperibili nel ricorso e nel controricorso. 3.4. La motivazione della sentenza, del tutto inesistente, è pertanto al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della dec:isione (Cass. n. 26764/2019). 4. I ricorso va pertanto accolto, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del
Sentenza Cassazione n. 17788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris