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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23733/2026

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colta generale 23733/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

SpazianiVenezia;-convenuto-udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Roma.Rilevato che:1. con citazione notificata il 29 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] –premesso che il padre, [OSCURATO:PERSONA], militare dell’esercito italiano, dopol’8 settembre 1943 era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportatoin Germania, per essere internato in luoghi di prigionia, ove era rimasto sinoall’8 maggio 1945, data della sua liberazione ad opera dei soldati americani –convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica federaletedesca e il Ministero dell’economia e delle Finanze italiano, chiedendone, iurehereditario, la condanna al risarcimento dei danni patiti dal proprio congiunto;nella contumacia della Repubblica federale di Germania, si costituì ingiudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato e difesodall’Avvocatura dello Stato, che resistette alla domanda;dopo aver sollevato officiosamente la questione con decreto del 16 aprile2024, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4 dicembre successivo, declinòla propria competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Venezia;2. riassunta la causa, con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Veneziaha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc.civ., sull’assunto che la competenza territoriale inderogabile spetti al [OSCURATO:PERSONA];il giudice lagunare, premesso di essere «consapevole della diversità diorientamenti manifestati dalla giurisprudenza di legittimità», ha affermato diritenere condivisibile quello secondo cui, «per le controversie aventi adoggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra eC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4770/2026r.g.n. 04770/2026 Numero sezionale 2246/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23733/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la secondaguerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo ilcriterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizionespeciale dettata dall’art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, convertito dalla L. n. 79del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimentodell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economiae delle finanze, deputata in via esclusiva all’erogazione dei predetti ristoririsarcitori (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 19/03/2025 alla cuiapprofondita motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.)»;3. il Procuratore Generale ha domandato che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Roma;[OSCURATO:PERSONA], attore nel giudizio di merito, ha depositato scritturadifensiva adesiva, evidenziando che egli aveva già originariamente introdottola causa dinanzi al Tribunale di Roma.Considerato che:1. il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile, in quantotardivo;a mente dell’art. 45 cod. proc. civ., l’esercizio del potere di sollevared’ufficio il regolamento di competenza, da parte del giudice investito dellacontroversia a seguito di declinatoria resa dal giudice preventivamente adìto,soggiace al termine preclusivo previsto dall’art. 38, terzo comma, cod. proc.civ. e, dunque, dev’essere esercitato entro la prima udienza di trattazione o,per i procedimenti ai quali si applica la novella del d. lgs. 31 ottobre 2024, n.164, con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ. (Cass. 10/12/2025,n. 32171; Cass. 11/12/2025, n. 32378; Cass. 14/05/2026, n.14209; Cass.11/06/2026, n. 19039; Cass. 11/06/2026, n. 19041; Cass.11/06/2026, n.19331);questa Corte – premesso che l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.,nell’attuale versione (a norma del quale “l’incompetenza per materia, quellaper valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevateC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4770/2026r.g.n. 04770/2026 Numero sezionale 2246/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23733/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis”), è stato introdottodall’art. 3, comma 1, lett. a), del citato d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – haosservato che, sebbene l’art. 7, comma 1, di questo stesso decreto legislativoabbia stabilito (con previsione distopica) che le norme ivi previste si applicano“ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, tuttavia, lanuova formulazione normativa non può trovare applicazione in relazione agliprima dell’entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 164 del 2024, pubblicatosulla [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 2024 ed efficace dal 26 novembresuccessivo (cfr., al riguardo, la citata Cass. 10/12/2025, n. 32171);nella fattispecie, tuttavia, non vi è dubbio sull’applicabilità della novelladi cui al d. lgs. n. 164/2024, atteso che il decreto ex art. 171-bis è statoemesso il 28 maggio 2025 e il procedimento – come si è detto – è statointrodotto con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2023;poiché, con il detto decreto, il giudice a quo si è limitato a differire ladata dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. e a concedere i termini peril deposito delle memorie di cui all’art. 171-ter stesso codice, senzapreannunciare la volontà di elevare il conflitto di competenza (cfr. la copia deldecreto in atti), l’istanza di regolamento d’ufficio va dichiarata inammissibile,in conformità al principio per cui, nei procedimenti in relazione ai quali trovaoperatività la novella operata dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 164del 2024 (che ha modificato l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.), ognieventuale rilievo di incompetenza del giudice adìto può ritenersi tempestivosolo se “espressamente” effettuato con il decreto previsto dall’art. 171-biscod. proc. civ. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entrola prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di “espressa”riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime dellarilevabilità dell’incompetenza (su istanza di parte e d’ufficio) lo scopo difavorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardiviNumero registro generale 4770/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2246/2026r.g.n. 04770/2026 Numero di raccolta generale 23733/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

Spazianipossano vanificare l’attività già svolta, ritardando l’esito naturale dei giudizi(cfr., al riguardo, ex professo, la citata Cass. 11/12/2025, n. 32378);2. le parti vanno rimesse, per la prosecuzione della causa, davanti alTribunale di Venezia, con termine per riassumere di tre mesi dallapubblicazione del presente provvedimento;3. non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamentodi competenza di ufficio (Cass., Sez.

Un., 18/01/2018, n. 1202).[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento d’ufficio;assegna per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Veneziail termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
colta generale 23733/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. SpazianiVenezia;-convenuto-udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Roma.Rilevato che:1. con citazione notificata il 29 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] –premesso che il padre, [OSCURATO:PERSONA], militare dell’esercito italiano, dopol’8 settembre 1943 era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportatoin Germania, per essere internato in luoghi di prigionia, ove era rimasto sinoall’8 maggio 1945, data della sua liberazione ad opera dei soldati americani –convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica federaletedesca e il Ministero dell’economia e delle Finanze italiano, chiedendone, iurehereditario, la condanna al risarcimento dei danni patiti dal proprio congiunto;nella contumacia della Repubblica federale di Germania, si costituì ingiudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato e difesodall’Avvocatura dello Stato, che resistette alla domanda;dopo aver sollevato officiosamente la questione con decreto del 16 aprile2024, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4 dicembre successivo, declinòla propria competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Venezia;2. riassunta la causa, con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Veneziaha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc.civ., sull’assunto che la competenza territoriale inderogabile spetti al [OSCURATO:PERSONA];il giudice lagunare, premesso di essere «consapevole della diversità diorientamenti manifestati dalla giurisprudenza di legittimità», ha affermato diritenere condivisibile quello secondo cui, «per le controversie aventi adoggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra eC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4770/2026r.g.n. 04770/2026 Numero sezionale 2246/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23733/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la secondaguerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo ilcriterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizionespeciale dettata dall’art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, convertito dalla L. n. 79del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimentodell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economiae delle finanze, deputata in via esclusiva all’erogazione dei predetti ristoririsarcitori (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 19/03/2025 alla cuiapprofondita motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.)»;3. il Procuratore Generale ha domandato che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Roma;[OSCURATO:PERSONA], attore nel giudizio di merito, ha depositato scritturadifensiva adesiva, evidenziando che egli aveva già originariamente introdottola causa dinanzi al Tribunale di Roma.Considerato che:1. il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile, in quantotardivo;a mente dell’art. 45 cod. proc. civ., l’esercizio del potere di sollevared’ufficio il regolamento di competenza, da parte del giudice investito dellacontroversia a seguito di declinatoria resa dal giudice preventivamente adìto,soggiace al termine preclusivo previsto dall’art. 38, terzo comma, cod. proc.civ. e, dunque, dev’essere esercitato entro la prima udienza di trattazione o,per i procedimenti ai quali si applica la novella del d. lgs. 31 ottobre 2024, n.164, con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ. (Cass. 10/12/2025,n. 32171; Cass. 11/12/2025, n. 32378; Cass. 14/05/2026, n.14209; Cass.11/06/2026, n. 19039; Cass. 11/06/2026, n. 19041; Cass.11/06/2026, n.19331);questa Corte – premesso che l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.,nell’attuale versione (a norma del quale “l’incompetenza per materia, quellaper valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevateC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4770/2026r.g.n. 04770/2026 Numero sezionale 2246/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23733/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis”), è stato introdottodall’art. 3, comma 1, lett. a), del citato d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – haosservato che, sebbene l’art. 7, comma 1, di questo stesso decreto legislativoabbia stabilito (con previsione distopica) che le norme ivi previste si applicano“ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, tuttavia, lanuova formulazione normativa non può trovare applicazione in relazione agliprima dell’entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 164 del 2024, pubblicatosulla [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 2024 ed efficace dal 26 novembresuccessivo (cfr., al riguardo, la citata Cass. 10/12/2025, n. 32171);nella fattispecie, tuttavia, non vi è dubbio sull’applicabilità della novelladi cui al d. lgs. n. 164/2024, atteso che il decreto ex art. 171-bis è statoemesso il 28 maggio 2025 e il procedimento – come si è detto – è statointrodotto con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2023;poiché, con il detto decreto, il giudice a quo si è limitato a differire ladata dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. e a concedere i termini peril deposito delle memorie di cui all’art. 171-ter stesso codice, senzapreannunciare la volontà di elevare il conflitto di competenza (cfr. la copia deldecreto in atti), l’istanza di regolamento d’ufficio va dichiarata inammissibile,in conformità al principio per cui, nei procedimenti in relazione ai quali trovaoperatività la novella operata dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 164del 2024 (che ha modificato l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.), ognieventuale rilievo di incompetenza del giudice adìto può ritenersi tempestivosolo se “espressamente” effettuato con il decreto previsto dall’art. 171-biscod. proc. civ. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entrola prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di “espressa”riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime dellarilevabilità dell’incompetenza (su istanza di parte e d’ufficio) lo scopo difavorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardiviNumero registro generale 4770/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2246/2026r.g.n. 04770/2026 Numero di raccolta generale 23733/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. Spazianipossano vanificare l’attività già svolta, ritardando l’esito naturale dei giudizi(cfr., al riguardo, ex professo, la citata Cass. 11/12/2025, n. 32378);2. le parti vanno rimesse, per la prosecuzione della causa, davanti alTribunale di Venezia, con termine per riassumere di tre mesi dallapubblicazione del presente provvedimento;3. non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamentodi competenza di ufficio (Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202).[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento d’ufficio;assegna per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Veneziail termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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