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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00239/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e i ricorsi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi uditoil difensor e che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorr e , a mezzo del difensore di fiducia , avverso l a sentenza della Corte di appello di Napoliin data 25 /0 6 /2025 che , in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli, escluso il ruolo di organizzatore, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.(clan dei Casalesi).

2. La difesa affida imotivi a due distinti ricorsi.

2.1. Col primo ricorso si deduce:

2.1.1. Violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.

Motivazione apparente e/o carente.

Sebbene la Corte d’appello avesse escluso in capo al ricorrente il ruolo di organizzatore, permanevano le criticità avanzate con l’atto di appello in ordine alla condotta di partecipazione, nel senso ritenuto dalle S.U.

Modaffari, relative all’omessa indicazione della mansione svolta all’interno del sodalizio; al contributo offerto in seno alla compagine; alla natura stabile di tale contributo.

Né era possibile, in ragione della riforma operata dalla sentenza impugnata, colmare tali lacune motivazionali facendo riferimento a quella di primo grado, tenuto conto del mutamento del quadro probatorio a carico operato dalla stessa sentenza impugnata a seguito della perizia trascrittiva dell’intercettazione cui il primo giudice aveva attribuito particolare rilievo (da cui si adduce sarebbero emersi anche elementi favorevoli al ricorrente) e all’esclusione del rilievo che era stato assegnatoad altre chiamate in correità (in quanto prive di specifico contributo sui fatti contestati), con la conseguenza che il quadro probatorio a carico era affidato unicamente ad una chiamata del collaboratore di giustiziaD’[OSCURATO:PERSONA] che sarebbe riscontrata dal contenuto di una sola captazione.

2.1.2. Violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.

Omessa motivazione rispetto al devoluto.

Si rappresenta che la fonte di prova a carico – costituita dal propalato del c.d.g.

D’[OSCURATO:PERSONA] e da ricondursi al contenuto dell’interrogatorio da questi reso il 21/12/2022 (per come trascritto a pag. 18 della sentenza di primo grado)– è del tutto evanescente quanto al riferimento ad un traffico di droga in cui sarebbe coinvolto il ricorrente, di cui non vi è alcuna traccia in atti, e in assenza dell’indicazione delle condotte materiali di sostegno.

Peraltro, il riscontro individuato nel contenuto di un’intercettazione del 10/02/21, che faceva riferimento ad un’attività estorsiva del clan (non dedito secondo l’imputazione al settore degli stupefacenti), mal si conciliava in termini di continenza con la chiamata in reità, di cui financo si denuncia l’inutilizzabilità per estrema genericità.

Peraltro, si aggiunge che era stato omesso il confronto col tema inerente all’attendibilità del cdg che era stata sollevato con l’atto di appello.

2.1.3. Mancata applicazione degli artt.56-629 cod. pen.

Errata applicazione dell’art. 416-bis cod. pen.

Si lamenta come la valutazione del compendio costituito dall’intercettazione sopra indicata non solo non possa costituire adeguato riscontro alla pur generica chiamata del cdg, ma soprattutto perda quella “alta valenza indiziaria” che la Corte d’appello gli aveva attribuito in termini di partecipazione, residuando, semmai, una vicenda confinata nell’alveo di una tentata estorsione (ai danni dei due imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

3. Con il secondo ricorso si deduce:

3.1. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

Apparenza, carenza e omessa motivazione rispetto al devoluto.

Apparente era la motivazione laddove afferma che il contenuto dell’intercettazione provava la penale responsabilità del ricorrente “letta nel contesto delle richiamate emergenze investigative”, in quanto gli esiti dell’attività di indagine richiamati dalla sentenza impugnata alle pagine 12 e 13 non si riferiscono al ricorrente, bensì ad una dedizione ad attività estorsive di altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA] e altri ritenuti sodali).

Parimenti era a dirsi riguardo al dato costituito “dall’alleanza tra l’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle estorsioni”, stanti la mancanza di delitti fine contestati all’imputato e l’assenzaadi quest’ultimo nelle plurime condotte estorsive citate in sentenza (il riferimento è a pag. 13 ove sono indicati anche i soggetti “taglieggiati”).

Non dirimente ed anzi illogico e contraddittorio era poi l’argomento speso per superare le obiezioni di inattendibilità del cdg, stante da un lato il contrasto tra l’affermazione che vedrebbe coinvolto il ricorrente nel settore degli stupefacenti e la prova captativa che militerebbe nella dedizione dell’imputato nel diverso settore delle estorsioni e, dall’altro, l’affermata esistenza di un astio personale tra il dichiarante e il ricorrente.

Ulteriori profili di criticità motivazionale erano poi ravvisabili in altri passaggi della sentenza impugnata che la difesa passa in rassegna nel motivo di ricorso: così manifestamente illogico era ricavare la “centralità” del ricorrente nei pure indeterminati “nuovi assetti associativi” dalla captazione del 16/02/21 (con D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non essendo stata fornita alcuna spiegazione su come avrebbe inciso sulla partecipazione al clan oggetto di imputazione la sua “appartenenza ad altro gruppo criminale”, pure indeterminato; parimenti l’aver attribuito valenza “neutra” al dato, significativo per la difesa in quanto da ritenersi a discarico, costituito dall’assenza di coinvolgimento del ricorrente nelle risultanze di ben due procedimenti penali che hanno riguardato la medesima compagine associativa ed esitati anche nell’applicazione di misure cautelari (ordinanza di c.c. n. 370/2020, come peraltro già emerso in punto di estraneità riguardo ad altra indagine, si richiama l’ordinanza di c.c. n. 191/21 citata alla pagina 12 e ss. della sentenza impugnata); analogamente l’aver svalutato la conversazione intervenuta tra il cdg e [OSCURATO:PERSONA] ove il primo confinava le attività del ricorrente nel solo mondo illecito del latte di bufala, disprezzandolo, nonché l’assenza dell’imputato nelle pur numerosissime intercettazioni effettuate.

Peraltro, si precisa come l’integrale trascrizione dell’intercettazione del 10/02/21(relativa alla conversazione tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA]), oggetto di rinnovazione in appello mediante perizia, restituiva un quadro differente, essendosi ignorati i passaggi in cui, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello a seguito di una lettura parziale, erano evocati indici di estraneità al sodalizio, emergendo l’intento del ricorrente di distanziarsi da qualunque attività criminale(v. pagg. 6 e 7 del ricorso ove la difesa indica i relativi stralci , punti a, b, c, d, e, f).

Donde ne derivava una valutazione di attendibilità della chiamata del collaboratore viziata, in quanto operata non osservando la regola di valutazione probatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 3.2.

Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si evidenzia anzitutto la contraddittorietà del passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale prima afferma che le doglianze in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche trovano accoglimento (v. pag. 17) e, poi, invece, le nega.

Peraltro, si sottolinea come il diniego operato dal primo giudice si fondava sul ruolo primario attribuito al ricorrente che la sentenza impugnata aveva invece escluso.

4. La difesa ha allegato ordinanza della Corte di appello di Napoli che in data 1° ottobre 2025 ha sostituito al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati.

2. Infondate sono le censure con le quali si lamenta l’assenza di una valida piattaforma probatoria a sostegno dell’affermata partecipazione del ricorrente al clandei Casalesi, con particolare riguardo alla fazione operante in [OSCURATO:PERSONA] d’Aversa.

Dalla lettura delle sentenze di merito si ricava, anzitutto, che la prova di colpevolezza non muove dalla chiamata del cdg che sarebbe riscontrata dal contenuto delle due intercettazioni passate in rassegna dai giudici di merito, ma si fonda, invece, sulla valenza a carico tratta da quelle intercettazioni e, in particolare, d a quella del 10 febbraio 2021 cui prende parte il ricorrente .

Il procedimento probatorio seguito dai giudici di merito è dunque l’inverso di quello censurato e risulta conforme agli orientamenti di legittimità secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01 ; Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep.2024, Mascia, Rv. 286150 - 04 ).

A l la chiamata del cdg D’[OSCURATO:PERSONA] –che, per come si preciserà non risulta “evanescente” e priva di continenza – è stata, infatti, attribuita dai giudici di merito una funzione aggiuntiva di tipo confermativodel quadro accusatorio emergente dalle intercettazioni.

Inoltre, sebbene la Corte d’appello abbia escluso il ruolo di vertice che al ricorrente era stato riconosciuto dal Gup nella sentenza di primo grado, nonché l’assenza di decisivo rilievo di altre chiamate in correità pure indicate dal primo giudice, ciò non determina un revirementtale da cui potersi parimenti escludere che ci si trovi al cospetto di una doppia conforme in punto di affermazione di responsabilità.

Invero, la sentenza di appello nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado in ordine al rilievo dimostrativo che deve riconoscersi al contenuto delle captazioni ambientali e alla valenza confermativa che può ricavarsi dalla chiamata del D’[OSCURATO:PERSONA], anche in punto di affidabilità.

Su tali profili i giudici di merito risultano avere adottatogli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, ai fini dei paventati vizi di motivazione,possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 3729 5 del 12/06/2019, E., Rv.277218 – 01 ) .

Tanto premesso, le censure difensive fanno leva soprattutto sul diverso significato che dovrebbe attribuirsi alle intercettazioni e, in particolare, a quella del 10/02/2021 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale dimostrerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’intento del ricorrente di distanziarsi da qualunque attività criminale in quanto impegnato nella sua attività commerciale di allevamento di bufale.

Tale prospettazione risulta essere stata disattesa dalla Corte d’appello con congrua motivazione.

I passaggi del dialogo riportati in sentenza, per le frasi ed espressioni utilizzate (v. pag. 14), sono logicamente dimostrativi che l’incontro, rectius la riunione,fosse voltaa fare il punto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] sulle attività estorsive in danno di imprenditori operanti nel loro territorio di insistenza.

Peraltro, la circostanza che l’incontro sia evocativo del ruolo che ai due interlocutori doveva riconoscersi, in ragione dell’affiliazione al clan di camorra, sul settore delle estorsionidella zona, si ricava dalla condivisione di propositi estorsivi di cui anche si precisa che l’imputato fosse a conoscenza e dalle ragioni, puntualmente ricostruite dal primo giudicesulla scorta anche del contenuto dell’altro progressivo non oggetto di rinnovata trascrizione in appello (ossia il n. 9722596), che avevano determinato l’appuntamento, insistentemente sollecitato dall’imputatoa cagione di questioni relative alla riscossione di proventi estorsivi da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, già condannato per la partecipazione al clan dei casalesi in quanto legato alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], aveva ripreso, dopo la scarcerazione, ad organizzare attività estorsive in nome e per conto del clan (per come anche decisamente comprovato da altre intercettazioni sul cellulare del [OSCURATO:PERSONA] con altri accoliti, tra cui una il giorno prima dell’incontro con l’imputato e vertente proprio sulle modalità con cui avvicinare uno degli imprenditori oggetto del successivo colloquio con il ricorrente).

L’incontro, infatti, non risulta casuale, né finalizzato al “mero” progetto di dar vita, in ipotesi, ad un concorso di reati, bensì organizzato per discettare sull’andamento delle estorsioni in corso, per come si ricava dalla diffusa motivazione del primo giudice che ne ha ricostruito la causale e le modalità (v. pag. 8 e ss.).

Del resto, il fatto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] conseguaalla “chiamata” dell’imputato, rafforzata terminologicamente in modo perentorio con l’evocazione di un insieme delinquenzialee l’incontro segua modalità e accorgimenti tali da evitare l’attenzione delle forze dell’ordine, dà logicamente conto del riconoscimento di eguali “stimmate” in capo al ricorrente.Altrimenti non si spiega la condivisione di informazioni relative a dinamiche delinquenziali del territorio e il reciproco confronto sulle iniziative estorsive, sulla loro sorte, individuando quelle su cui al momento concentrarsi.

Un incontro, dunque, per quanto si ricava dalle sentenze di merito, nato da un’esigenza chiarificatrice e sfociato, proprio in ragione delle condivisioni registrate, in un’alleanza tra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle estorsionie non affatto isolato se si considera che entrambe le sentenze di merito sottolineano come ne avesse fatto seguito tra i due un altro in data 27 marzo 2021 presso un bar della zona.

Tale lettura, peraltro, si nutre anche di altri convergenti elementi rappresentati dal contenuto di altra intercettazion e, pure contestata nella sua portata dimostrativa dalla difesa, intervenuta il 16/02/2021 tra D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](su cui si diffonde lungamente alle pagg. 14 - 16 la sentenza di primo grado).La conversazione, infatti, per come ricostruito dal primo giudice, verte sui mutati equilibri all’interno del clan dei casalesi e al centro delle discussioni s i precisa esservi il ricorrente, chiamatoperaltro in causa quando c’era da mettere pace ad una lite tra ragazzini che verteva sulla caratura criminale dei parenti di ciascuno (e sul numero di ergastoli di cui ciascuno si poteva vantare) o sull’argomento delle collaborazioni con la giustizia intervenute anche tra le fila dei Bidognetti.

La circostanza, evocata dalla difesa a sostegno dell’estraneità e riferita al fatto che gli interlocutori avrebbero confinato il ricorrente nel solo mondo illecito del latte di bufala, non appare decisiva, in quanto al manifestato disprezzo si aggiunge, quale elemento determinativo, anche il riferimento alla collocazione nella fazione di insistenza (v. corsivo e virgolettato a pag. 16 della sentenza di primo grado) e si precisa che la moglie del D’[OSCURATO:PERSONA] (una Bidognetti) ne avesse intravisto le mire espansionistiche anche ai loro danni.

Il fatto, dunque, che la Corte di merito, lungi dal rappresentare l’ennesima presa di distanza dell’imputato da logiche di criminalità organizzata, abbia ricavato da quella conversazione la centralità del [OSCURATO:PERSONA] nei nuovi assetti associativi non si espone a rilievi in questa sede, in quanto il nominativo dell’imputatoviene evocato nell’ambito di un dialogo il cui incipit richiama potenziali faide interne che danno conto della comune appartenenza camorristica degli interlocutori.

Né risultano decisivi in punto di denuncia di vizio di motivazione (e di violazione di legge quanto all’esatta individuazione del contributo evocativo della condotta di partecipazione) i profili di censura relativi alla mancata specificazione del gruppo di appartenenza cui il ricorrenteavrebbe fatto riferimento , ovvero al rilievo che i giudici di merito avrebbero dovuto necessariamente trarre dall’assenza del suo coinvolgimento nell’ambito degli esiti di diversi procedimenti relativi alle dinamiche criminali del clan oggetto di contestazione.

Quanto al primo aspetto, il richiamo –operato dal D’[OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione con l’altro sodale ([OSCURATO:PERSONA]) al fatto che il ricorrente avrebbe espresso la volontà di “fare un’altra famiglia”– è stato letto nell’ambito della fibrillazioni che caratterizz avano il clan dei casalesi, argomento su cui si diffonde il primo giudice che ha precisato, sulla scorta sia dell’esito di altri procedimenti penali che di altre captazioni (v. anche pag. 13), che detto clanera ormai divenuto una confederazione di gruppi diversi, ognuno con la propria competenza territoriale, che tuttavia dialogavano tra loro nell’ambito di un più vasto patto raggiunto tra le fazioni storiche.

E in tale contesto si colloca l’imputato nella fazione [OSCURATO:PERSONA] dei casalesi, con un avvicinamento al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] che rivendicava una sua autonomia(per come ricavato dal contenuto dell’ambientale con il [OSCURATO:PERSONA]), attribuendo al ricorrente l’intento di imporre nu ovi rapporti di forza all’interno del clan .

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha rilevato che il riferimento alla volontà di “fare un’altra famiglia” non evoca l’estraneità dell’imputato al contesto associativo, essendo, di contro, un’affermazione con la quale si fa riferimento all’appartenenza ad un altro gruppo criminale.

Quanto, invece, al secondo aspetto, pur concordandosi con la difesa che non può definirsi “neutro”il dato che l’imputato non sia stato attinto da provvedimenti cautelari pure emanati all’esito di indagini relative a quel consesso criminale (anche se la Corte di merito vi aggiunge l’argomento costituito dal fatto che l’emissione delle misure non è definibile come atto conclusivo di ogni indagine su quel territorioe che il [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di “attenzione intercettiva” solo dal novembre 2020), dalla lettura della sentenza di primo grado e dal contenuto dello stesso dialogo intercettato col [OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente come l’imputato operasse scientemente “sotto traccia” adottando particolari cautele sia negli incontri con i sodali sia nella scelta di coloro con cui conversare.

Del resto, precisa la sentenza impugnata, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso del dialogo, invita il ricorrente a prestare attenzione altrimenti rischia di essere arrestato tenuto conto che tanti associati eranodiventati informatori della polizia (v. pag. 16).

Non manifestamente illogica è dunque la conclusione raggiunta dal primo giudice che riconduce le “estreme cautela adoperate” quali “contromisure per adoperarsi come onesto lavoratore”.

Donde l’irrilevanza anche dell’allegato svolgimento di un’attività lavorativa lecita.

Del resto, seppur le altre chiamate in correità dell’imputato operate da altri collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non siano state ritenute direttamente inferenti “ai fatti in esame”, altrettanto non può dirsi – e ciò è precisato anche dalla sentenza impugnata – riguardo alla valenza che alle stesse debba riconoscersi per valutare la caratura criminale del ricorrente unitariamente ritenuto una figura di riferimento nella gestione delle attività illecite nell’area di [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo al settore delle estorsioni (v. pagg. 17, 27e 28 della sentenza di primo grado).

In tale contesto dichiarativo non affatto priva di continenza confermativa appare la chiamata del collaboratore D’[OSCURATO:PERSONA], in quanto, seppur additando il ricorrente di occuparsi principalmente dei traffici di droga, è seguita anche dall’ulteriore riferimento, rivolto a tutti i componenti del gruppo criminale, di un diffuso e condiviso coinvolgimento nell’attività estorsiva “di cui si occupano un po’ tutti nel clan” (v. pag. 18).

La circostanza, poi, che le dichiarazioni del collaboratore siano state in larga parte omissate non le rende, per come prospettato dalla difesa, “inutilizzabili”, in quanto non risultano né sono state addotte violazioni delle norme processuali nella raccolta della prova, ponendosi, semmai, un profilo di valutazione di tale compendio, la cui portata dimostrativa è stata comunque asseverata dagli esiti delle intercettazioni e dalleindagini su detto clan pure evocate nelle sentenze di merito.

Analogamente è a dirsi con riferimento all’ulteriore distonia che la difesa denuncia riguardo alla valenza confermativa delle intercettazioni che la Corte di merito rinviene nel “contesto delle richiamate emergenze investigative” che, in realtà, sarebbero prive di tale rilievo in quanto relative ad una dedizione di attività estorsive di altri soggetti.

In realtà, tale richiamo, per come si ricava dalla sentenza impugnata (v. pag. 14), va riferito all’esito delle indagini volte ad evidenziare la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore dell’imputato.

E tali riferimenti non sono affatto distonici, in quanto la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] a SanCipriano e la posizione che questi aveva assunto nell’ambito dell’attività estorsiva in quel territorio sono continenti con le ragioni dell’incontro e con il contenuto del dialogo intercettato.

Conclusivamente, quanto alla valenza probatoria delle intercettazioni, le censure difensive, pur nell’apprezzabile tentativo di evitare di confrontarsi con il risultato della prova, finiscono per attaccare il significato delle conversazioni che, per come si è evidenziato, risulta essere stato valutato secondo criteri di linearità logica, così sfuggendo non solo al denunciato travisamento ma allo stesso sindacato di legittimità, in quanto in materia diintercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazionee la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01 ; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389- 01 ).

Né si rivela pertinente al caso in esame il principio pure affermato in materia da questa Corte in un recente arresto (Sez. 2, n. 40431 del 02/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), con cui si è rimarcata l’esigenza di un compiuto confronto da parte del giudice delmerito con la prova captativa in relazione ai suoi possibili diversi esiti significanti alla luce delle censure sollevate della difesa.

Fermo restando che non compete allaCorte di legittimità stabilire quale delle diverse possibilità di lettura è da ritenersi preferibile alle altre, la Corte territoriale ha spiega to adeguatamente le ragioni per le quali laricostruzion e a ccusatoria – che, come evidenziato dalle sentenze di merito, si avvale anche di convergenti elementi di conferma - portava ad escludere quella difensiva, incentrata su un’affermata estraneità dell’imputato alle dinamiche camorristiche in ragione id una differente scelta di vita.

3. L’affermata partecipazione del ricorrente non si espone neppure ai rilievi in punto di tipicità sollevati dalla difesa alla luce degli arresti della sentenza delle S.U.Modaffari (n. 36598 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01 ).

Gli elementi evocati a corredo dell’affermazione di responsabilità danno, infatti, motivatamente conto di come il ricorrente sia stabilmente inserito nel consesso di stampo camorristico e ne sia direttamente coinvolto per la realizzazione di quella finalità, con particolare riguardo all’imposizione del pizzo ai danni degli imprenditori della zona, da cui il sodalizio ricava illecito profitto, estrinsecando, al contempo, la sua egemonia sul territorio di rispettiva insistenza.In questo quadro è stato, infatti , interpretato il colloquio con il [OSCURATO:PERSONA], desumendo da esso la partecipazione e il contributo fornito dal ricorrente, inerente proprio alla programmazione delle estorsioni ai danni degli imprenditori locali, due dei quali appaiono già individuati. [OSCURATO:PERSONA] era colui che era predisposto ad organizzare le estorsioni sul territorio e il ricorrente ha dimostrato di aderire a tale programma criminoso, pronto a mettersi a disposizione del clan, offrendo il suo apporto in via tendenzialmente stabile e non occasionale.

È stata, dunque, fatta corretta applicazione del principio affermato dalla sentenza sopra indicata secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, infatti,per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Del resto, l’evocazione dell’intraneità del ricorrente al sodalizio di stampo camorristico che pure è stata ricavata dalle convergenti dichiarazioni anche di altri collaboratori e le vicende che hanno determinato l’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] escludono che ci si trovi al cospetto di un iniziale ingresso nel sodalizio cui non abbia fatto seguito una messa a disposizione penalmente rilevante.

4. Infondato è, infine, anche il motivo dedotto in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Anzitutto va escluso che il riferimento contenuto nella prima riga della motivazione della sentenza impugnata ove si legge “le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche meritano accoglimento” renda contraddittoria la motivazione con cui si è poi giunti al diniego.

Si tratta, infatti, di un mero errore materiale se si considera che non solo viene confermato l’esito negativo cui era pervenuto sul punto il primo giudice, ma soprattutto si specificano argomenti volti a disattendere la richiesta di concessione avanzata nei motivi di appello.

Del resto, anche il dispositivo è coerente con tale conclusione, essendovi stata riforma limitatamente alla pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. dovuta all’esclusione del ruolo qualificato inizialmente contestato e riconosciuto all’imputato.

La gravità del reato è stata valorizzata non tanto quale elemento normativo di disvalore che mal si concilierebbe con la natura del giudizio circostanziale avente carattere individuale, bensì richiamandone le modalità quale indici di pericolosità sociale.

In materia il collegio riafferma: -che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA];Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986 –01.

Da ultimo, Sez. 2, n. 39939 del 28/10/2025, Chessa, non mass.); -che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a tale scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 , Marigliano, Rv.279549 – 02 ) .

A ciò, peraltro, la Corte di merito aggiunge l’assenza di concreti indici positivi –disattendendo motivatamente il dato dello svolgimento di attività lavorativa che avrebbe dovuto indurre l’imputato a vivere onestamente (v. pag. 17) -e segnali di resipiscenza.

5. In conclusione - rilevata l’inconferenza in questa sede dell’allegazione difensiva relativa alla sostituzione della misura, trattandosi di profilo di merito sopravvenuto alla senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e i ricorsi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi uditoil difensor e che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorr e , a mezzo del difensore di fiducia , avverso l a sentenza della Corte di appello di Napoliin data 25 /0 6 /2025 che , in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli, escluso il ruolo di organizzatore, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.(clan dei Casalesi). 2. La difesa affida imotivi a due distinti ricorsi. 2.1. Col primo ricorso si deduce: 2.1.1. Violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Motivazione apparente e/o carente. Sebbene la Corte d’appello avesse escluso in capo al ricorrente il ruolo di organizzatore, permanevano le criticità avanzate con l’atto di appello in ordine alla condotta di partecipazione, nel senso ritenuto dalle S.U. Modaffari, relative all’omessa indicazione della mansione svolta all’interno del sodalizio; al contributo offerto in seno alla compagine; alla natura stabile di tale contributo. Né era possibile, in ragione della riforma operata dalla sentenza impugnata, colmare tali lacune motivazionali facendo riferimento a quella di primo grado, tenuto conto del mutamento del quadro probatorio a carico operato dalla stessa sentenza impugnata a seguito della perizia trascrittiva dell’intercettazione cui il primo giudice aveva attribuito particolare rilievo (da cui si adduce sarebbero emersi anche elementi favorevoli al ricorrente) e all’esclusione del rilievo che era stato assegnatoad altre chiamate in correità (in quanto prive di specifico contributo sui fatti contestati), con la conseguenza che il quadro probatorio a carico era affidato unicamente ad una chiamata del collaboratore di giustiziaD’[OSCURATO:PERSONA] che sarebbe riscontrata dal contenuto di una sola captazione. 2.1.2. Violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Omessa motivazione rispetto al devoluto. Si rappresenta che la fonte di prova a carico – costituita dal propalato del c.d.g. D’[OSCURATO:PERSONA] e da ricondursi al contenuto dell’interrogatorio da questi reso il 21/12/2022 (per come trascritto a pag. 18 della sentenza di primo grado)– è del tutto evanescente quanto al riferimento ad un traffico di droga in cui sarebbe coinvolto il ricorrente, di cui non vi è alcuna traccia in atti, e in assenza dell’indicazione delle condotte materiali di sostegno. Peraltro, il riscontro individuato nel contenuto di un’intercettazione del 10/02/21, che faceva riferimento ad un’attività estorsiva del clan (non dedito secondo l’imputazione al settore degli stupefacenti), mal si conciliava in termini di continenza con la chiamata in reità, di cui financo si denuncia l’inutilizzabilità per estrema genericità. Peraltro, si aggiunge che era stato omesso il confronto col tema inerente all’attendibilità del cdg che era stata sollevato con l’atto di appello. 2.1.3. Mancata applicazione degli artt.56-629 cod. pen. Errata applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. Si lamenta come la valutazione del compendio costituito dall’intercettazione sopra indicata non solo non possa costituire adeguato riscontro alla pur generica chiamata del cdg, ma soprattutto perda quella “alta valenza indiziaria” che la Corte d’appello gli aveva attribuito in termini di partecipazione, residuando, semmai, una vicenda confinata nell’alveo di una tentata estorsione (ai danni dei due imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3. Con il secondo ricorso si deduce: 3.1. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Apparenza, carenza e omessa motivazione rispetto al devoluto. Apparente era la motivazione laddove afferma che il contenuto dell’intercettazione provava la penale responsabilità del ricorrente “letta nel contesto delle richiamate emergenze investigative”, in quanto gli esiti dell’attività di indagine richiamati dalla sentenza impugnata alle pagine 12 e 13 non si riferiscono al ricorrente, bensì ad una dedizione ad attività estorsive di altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA] e altri ritenuti sodali). Parimenti era a dirsi riguardo al dato costituito “dall’alleanza tra l’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle estorsioni”, stanti la mancanza di delitti fine contestati all’imputato e l’assenzaadi quest’ultimo nelle plurime condotte estorsive citate in sentenza (il riferimento è a pag. 13 ove sono indicati anche i soggetti “taglieggiati”). Non dirimente ed anzi illogico e contraddittorio era poi l’argomento speso per superare le obiezioni di inattendibilità del cdg, stante da un lato il contrasto tra l’affermazione che vedrebbe coinvolto il ricorrente nel settore degli stupefacenti e la prova captativa che militerebbe nella dedizione dell’imputato nel diverso settore delle estorsioni e, dall’altro, l’affermata esistenza di un astio personale tra il dichiarante e il ricorrente. Ulteriori profili di criticità motivazionale erano poi ravvisabili in altri passaggi della sentenza impugnata che la difesa passa in rassegna nel motivo di ricorso: così manifestamente illogico era ricavare la “centralità” del ricorrente nei pure indeterminati “nuovi assetti associativi” dalla captazione del 16/02/21 (con D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non essendo stata fornita alcuna spiegazione su come avrebbe inciso sulla partecipazione al clan oggetto di imputazione la sua “appartenenza ad altro gruppo criminale”, pure indeterminato; parimenti l’aver attribuito valenza “neutra” al dato, significativo per la difesa in quanto da ritenersi a discarico, costituito dall’assenza di coinvolgimento del ricorrente nelle risultanze di ben due procedimenti penali che hanno riguardato la medesima compagine associativa ed esitati anche nell’applicazione di misure cautelari (ordinanza di c.c. n. 370/2020, come peraltro già emerso in punto di estraneità riguardo ad altra indagine, si richiama l’ordinanza di c.c. n. 191/21 citata alla pagina 12 e ss. della sentenza impugnata); analogamente l’aver svalutato la conversazione intervenuta tra il cdg e [OSCURATO:PERSONA] ove il primo confinava le attività del ricorrente nel solo mondo illecito del latte di bufala, disprezzandolo, nonché l’assenza dell’imputato nelle pur numerosissime intercettazioni effettuate. Peraltro, si precisa come l’integrale trascrizione dell’intercettazione del 10/02/21(relativa alla conversazione tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA]), oggetto di rinnovazione in appello mediante perizia, restituiva un quadro differente, essendosi ignorati i passaggi in cui, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello a seguito di una lettura parziale, erano evocati indici di estraneità al sodalizio, emergendo l’intento del ricorrente di distanziarsi da qualunque attività criminale(v. pagg. 6 e 7 del ricorso ove la difesa indica i relativi stralci , punti a, b, c, d, e, f). Donde ne derivava una valutazione di attendibilità della chiamata del collaboratore viziata, in quanto operata non osservando la regola di valutazione probatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si evidenzia anzitutto la contraddittorietà del passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale prima afferma che le doglianze in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche trovano accoglimento (v. pag. 17) e, poi, invece, le nega. Peraltro, si sottolinea come il diniego operato dal primo giudice si fondava sul ruolo primario attribuito al ricorrente che la sentenza impugnata aveva invece escluso. 4. La difesa ha allegato ordinanza della Corte di appello di Napoli che in data 1° ottobre 2025 ha sostituito al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati. 2. Infondate sono le censure con le quali si lamenta l’assenza di una valida piattaforma probatoria a sostegno dell’affermata partecipazione del ricorrente al clandei Casalesi, con particolare riguardo alla fazione operante in [OSCURATO:PERSONA] d’Aversa. Dalla lettura delle sentenze di merito si ricava, anzitutto, che la prova di colpevolezza non muove dalla chiamata del cdg che sarebbe riscontrata dal contenuto delle due intercettazioni passate in rassegna dai giudici di merito, ma si fonda, invece, sulla valenza a carico tratta da quelle intercettazioni e, in particolare, d a quella del 10 febbraio 2021 cui prende parte il ricorrente . Il procedimento probatorio seguito dai giudici di merito è dunque l’inverso di quello censurato e risulta conforme agli orientamenti di legittimità secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01 ; Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep.2024, Mascia, Rv. 286150 - 04 ). A l la chiamata del cdg D’[OSCURATO:PERSONA] –che, per come si preciserà non risulta “evanescente” e priva di continenza – è stata, infatti, attribuita dai giudici di merito una funzione aggiuntiva di tipo confermativodel quadro accusatorio emergente dalle intercettazioni. Inoltre, sebbene la Corte d’appello abbia escluso il ruolo di vertice che al ricorrente era stato riconosciuto dal Gup nella sentenza di primo grado, nonché l’assenza di decisivo rilievo di altre chiamate in correità pure indicate dal primo giudice, ciò non determina un revirementtale da cui potersi parimenti escludere che ci si trovi al cospetto di una doppia conforme in punto di affermazione di responsabilità. Invero, la sentenza di appello nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado in ordine al rilievo dimostrativo che deve riconoscersi al contenuto delle captazioni ambientali e alla valenza confermativa che può ricavarsi dalla chiamata del D’[OSCURATO:PERSONA], anche in punto di affidabilità. Su tali profili i giudici di merito risultano avere adottatogli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, ai fini dei paventati vizi di motivazione,possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 3729 5 del 12/06/2019, E., Rv.277218 – 01 ) . Tanto premesso, le censure difensive fanno leva soprattutto sul diverso significato che dovrebbe attribuirsi alle intercettazioni e, in particolare, a quella del 10/02/2021 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale dimostrerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’intento del ricorrente di distanziarsi da qualunque attività criminale in quanto impegnato nella sua attività commerciale di allevamento di bufale. Tale prospettazione risulta essere stata disattesa dalla Corte d’appello con congrua motivazione. I passaggi del dialogo riportati in sentenza, per le frasi ed espressioni utilizzate (v. pag. 14), sono logicamente dimostrativi che l’incontro, rectius la riunione,fosse voltaa fare il punto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] sulle attività estorsive in danno di imprenditori operanti nel loro territorio di insistenza. Peraltro, la circostanza che l’incontro sia evocativo del ruolo che ai due interlocutori doveva riconoscersi, in ragione dell’affiliazione al clan di camorra, sul settore delle estorsionidella zona, si ricava dalla condivisione di propositi estorsivi di cui anche si precisa che l’imputato fosse a conoscenza e dalle ragioni, puntualmente ricostruite dal primo giudicesulla scorta anche del contenuto dell’altro progressivo non oggetto di rinnovata trascrizione in appello (ossia il n. 9722596), che avevano determinato l’appuntamento, insistentemente sollecitato dall’imputatoa cagione di questioni relative alla riscossione di proventi estorsivi da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, già condannato per la partecipazione al clan dei casalesi in quanto legato alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], aveva ripreso, dopo la scarcerazione, ad organizzare attività estorsive in nome e per conto del clan (per come anche decisamente comprovato da altre intercettazioni sul cellulare del [OSCURATO:PERSONA] con altri accoliti, tra cui una il giorno prima dell’incontro con l’imputato e vertente proprio sulle modalità con cui avvicinare uno degli imprenditori oggetto del successivo colloquio con il ricorrente). L’incontro, infatti, non risulta casuale, né finalizzato al “mero” progetto di dar vita, in ipotesi, ad un concorso di reati, bensì organizzato per discettare sull’andamento delle estorsioni in corso, per come si ricava dalla diffusa motivazione del primo giudice che ne ha ricostruito la causale e le modalità (v. pag. 8 e ss.). Del resto, il fatto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] conseguaalla “chiamata” dell’imputato, rafforzata terminologicamente in modo perentorio con l’evocazione di un insieme delinquenzialee l’incontro segua modalità e accorgimenti tali da evitare l’attenzione delle forze dell’ordine, dà logicamente conto del riconoscimento di eguali “stimmate” in capo al ricorrente.Altrimenti non si spiega la condivisione di informazioni relative a dinamiche delinquenziali del territorio e il reciproco confronto sulle iniziative estorsive, sulla loro sorte, individuando quelle su cui al momento concentrarsi. Un incontro, dunque, per quanto si ricava dalle sentenze di merito, nato da un’esigenza chiarificatrice e sfociato, proprio in ragione delle condivisioni registrate, in un’alleanza tra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle estorsionie non affatto isolato se si considera che entrambe le sentenze di merito sottolineano come ne avesse fatto seguito tra i due un altro in data 27 marzo 2021 presso un bar della zona. Tale lettura, peraltro, si nutre anche di altri convergenti elementi rappresentati dal contenuto di altra intercettazion e, pure contestata nella sua portata dimostrativa dalla difesa, intervenuta il 16/02/2021 tra D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](su cui si diffonde lungamente alle pagg. 14 - 16 la sentenza di primo grado).La conversazione, infatti, per come ricostruito dal primo giudice, verte sui mutati equilibri all’interno del clan dei casalesi e al centro delle discussioni s i precisa esservi il ricorrente, chiamatoperaltro in causa quando c’era da mettere pace ad una lite tra ragazzini che verteva sulla caratura criminale dei parenti di ciascuno (e sul numero di ergastoli di cui ciascuno si poteva vantare) o sull’argomento delle collaborazioni con la giustizia intervenute anche tra le fila dei Bidognetti. La circostanza, evocata dalla difesa a sostegno dell’estraneità e riferita al fatto che gli interlocutori avrebbero confinato il ricorrente nel solo mondo illecito del latte di bufala, non appare decisiva, in quanto al manifestato disprezzo si aggiunge, quale elemento determinativo, anche il riferimento alla collocazione nella fazione di insistenza (v. corsivo e virgolettato a pag. 16 della sentenza di primo grado) e si precisa che la moglie del D’[OSCURATO:PERSONA] (una Bidognetti) ne avesse intravisto le mire espansionistiche anche ai loro danni. Il fatto, dunque, che la Corte di merito, lungi dal rappresentare l’ennesima presa di distanza dell’imputato da logiche di criminalità organizzata, abbia ricavato da quella conversazione la centralità del [OSCURATO:PERSONA] nei nuovi assetti associativi non si espone a rilievi in questa sede, in quanto il nominativo dell’imputatoviene evocato nell’ambito di un dialogo il cui incipit richiama potenziali faide interne che danno conto della comune appartenenza camorristica degli interlocutori. Né risultano decisivi in punto di denuncia di vizio di motivazione (e di violazione di legge quanto all’esatta individuazione del contributo evocativo della condotta di partecipazione) i profili di censura relativi alla mancata specificazione del gruppo di appartenenza cui il ricorrenteavrebbe fatto riferimento , ovvero al rilievo che i giudici di merito avrebbero dovuto necessariamente trarre dall’assenza del suo coinvolgimento nell’ambito degli esiti di diversi procedimenti relativi alle dinamiche criminali del clan oggetto di contestazione. Quanto al primo aspetto, il richiamo –operato dal D’[OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione con l’altro sodale ([OSCURATO:PERSONA]) al fatto che il ricorrente avrebbe espresso la volontà di “fare un’altra famiglia”– è stato letto nell’ambito della fibrillazioni che caratterizz avano il clan dei casalesi, argomento su cui si diffonde il primo giudice che ha precisato, sulla scorta sia dell’esito di altri procedimenti penali che di altre captazioni (v. anche pag. 13), che detto clanera ormai divenuto una confederazione di gruppi diversi, ognuno con la propria competenza territoriale, che tuttavia dialogavano tra loro nell’ambito di un più vasto patto raggiunto tra le fazioni storiche. E in tale contesto si colloca l’imputato nella fazione [OSCURATO:PERSONA] dei casalesi, con un avvicinamento al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] che rivendicava una sua autonomia(per come ricavato dal contenuto dell’ambientale con il [OSCURATO:PERSONA]), attribuendo al ricorrente l’intento di imporre nu ovi rapporti di forza all’interno del clan . Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha rilevato che il riferimento alla volontà di “fare un’altra famiglia” non evoca l’estraneità dell’imputato al contesto associativo, essendo, di contro, un’affermazione con la quale si fa riferimento all’appartenenza ad un altro gruppo criminale. Quanto, invece, al secondo aspetto, pur concordandosi con la difesa che non può definirsi “neutro”il dato che l’imputato non sia stato attinto da provvedimenti cautelari pure emanati all’esito di indagini relative a quel consesso criminale (anche se la Corte di merito vi aggiunge l’argomento costituito dal fatto che l’emissione delle misure non è definibile come atto conclusivo di ogni indagine su quel territorioe che il [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di “attenzione intercettiva” solo dal novembre 2020), dalla lettura della sentenza di primo grado e dal contenuto dello stesso dialogo intercettato col [OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente come l’imputato operasse scientemente “sotto traccia” adottando particolari cautele sia negli incontri con i sodali sia nella scelta di coloro con cui conversare. Del resto, precisa la sentenza impugnata, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso del dialogo, invita il ricorrente a prestare attenzione altrimenti rischia di essere arrestato tenuto conto che tanti associati eranodiventati informatori della polizia (v. pag. 16). Non manifestamente illogica è dunque la conclusione raggiunta dal primo giudice che riconduce le “estreme cautela adoperate” quali “contromisure per adoperarsi come onesto lavoratore”. Donde l’irrilevanza anche dell’allegato svolgimento di un’attività lavorativa lecita. Del resto, seppur le altre chiamate in correità dell’imputato operate da altri collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non siano state ritenute direttamente inferenti “ai fatti in esame”, altrettanto non può dirsi – e ciò è precisato anche dalla sentenza impugnata – riguardo alla valenza che alle stesse debba riconoscersi per valutare la caratura criminale del ricorrente unitariamente ritenuto una figura di riferimento nella gestione delle attività illecite nell’area di [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo al settore delle estorsioni (v. pagg. 17, 27e 28 della sentenza di primo grado). In tale contesto dichiarativo non affatto priva di continenza confermativa appare la chiamata del collaboratore D’[OSCURATO:PERSONA], in quanto, seppur additando il ricorrente di occuparsi principalmente dei traffici di droga, è seguita anche dall’ulteriore riferimento, rivolto a tutti i componenti del gruppo criminale, di un diffuso e condiviso coinvolgimento nell’attività estorsiva “di cui si occupano un po’ tutti nel clan” (v. pag. 18). La circostanza, poi, che le dichiarazioni del collaboratore siano state in larga parte omissate non le rende, per come prospettato dalla difesa, “inutilizzabili”, in quanto non risultano né sono state addotte violazioni delle norme processuali nella raccolta della prova, ponendosi, semmai, un profilo di valutazione di tale compendio, la cui portata dimostrativa è stata comunque asseverata dagli esiti delle intercettazioni e dalleindagini su detto clan pure evocate nelle sentenze di merito. Analogamente è a dirsi con riferimento all’ulteriore distonia che la difesa denuncia riguardo alla valenza confermativa delle intercettazioni che la Corte di merito rinviene nel “contesto delle richiamate emergenze investigative” che, in realtà, sarebbero prive di tale rilievo in quanto relative ad una dedizione di attività estorsive di altri soggetti. In realtà, tale richiamo, per come si ricava dalla sentenza impugnata (v. pag. 14), va riferito all’esito delle indagini volte ad evidenziare la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore dell’imputato. E tali riferimenti non sono affatto distonici, in quanto la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] a SanCipriano e la posizione che questi aveva assunto nell’ambito dell’attività estorsiva in quel territorio sono continenti con le ragioni dell’incontro e con il contenuto del dialogo intercettato. Conclusivamente, quanto alla valenza probatoria delle intercettazioni, le censure difensive, pur nell’apprezzabile tentativo di evitare di confrontarsi con il risultato della prova, finiscono per attaccare il significato delle conversazioni che, per come si è evidenziato, risulta essere stato valutato secondo criteri di linearità logica, così sfuggendo non solo al denunciato travisamento ma allo stesso sindacato di legittimità, in quanto in materia diintercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazionee la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01 ; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389- 01 ). Né si rivela pertinente al caso in esame il principio pure affermato in materia da questa Corte in un recente arresto (Sez. 2, n. 40431 del 02/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), con cui si è rimarcata l’esigenza di un compiuto confronto da parte del giudice delmerito con la prova captativa in relazione ai suoi possibili diversi esiti significanti alla luce delle censure sollevate della difesa. Fermo restando che non compete allaCorte di legittimità stabilire quale delle diverse possibilità di lettura è da ritenersi preferibile alle altre, la Corte territoriale ha spiega to adeguatamente le ragioni per le quali laricostruzion e a ccusatoria – che, come evidenziato dalle sentenze di merito, si avvale anche di convergenti elementi di conferma - portava ad escludere quella difensiva, incentrata su un’affermata estraneità dell’imputato alle dinamiche camorristiche in ragione id una differente scelta di vita. 3. L’affermata partecipazione del ricorrente non si espone neppure ai rilievi in punto di tipicità sollevati dalla difesa alla luce degli arresti della sentenza delle S.U.Modaffari (n. 36598 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01 ). Gli elementi evocati a corredo dell’affermazione di responsabilità danno, infatti, motivatamente conto di come il ricorrente sia stabilmente inserito nel consesso di stampo camorristico e ne sia direttamente coinvolto per la realizzazione di quella finalità, con particolare riguardo all’imposizione del pizzo ai danni degli imprenditori della zona, da cui il sodalizio ricava illecito profitto, estrinsecando, al contempo, la sua egemonia sul territorio di rispettiva insistenza.In questo quadro è stato, infatti , interpretato il colloquio con il [OSCURATO:PERSONA], desumendo da esso la partecipazione e il contributo fornito dal ricorrente, inerente proprio alla programmazione delle estorsioni ai danni degli imprenditori locali, due dei quali appaiono già individuati. [OSCURATO:PERSONA] era colui che era predisposto ad organizzare le estorsioni sul territorio e il ricorrente ha dimostrato di aderire a tale programma criminoso, pronto a mettersi a disposizione del clan, offrendo il suo apporto in via tendenzialmente stabile e non occasionale. È stata, dunque, fatta corretta applicazione del principio affermato dalla sentenza sopra indicata secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, infatti,per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Del resto, l’evocazione dell’intraneità del ricorrente al sodalizio di stampo camorristico che pure è stata ricavata dalle convergenti dichiarazioni anche di altri collaboratori e le vicende che hanno determinato l’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] escludono che ci si trovi al cospetto di un iniziale ingresso nel sodalizio cui non abbia fatto seguito una messa a disposizione penalmente rilevante. 4. Infondato è, infine, anche il motivo dedotto in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Anzitutto va escluso che il riferimento contenuto nella prima riga della motivazione della sentenza impugnata ove si legge “le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche meritano accoglimento” renda contraddittoria la motivazione con cui si è poi giunti al diniego. Si tratta, infatti, di un mero errore materiale se si considera che non solo viene confermato l’esito negativo cui era pervenuto sul punto il primo giudice, ma soprattutto si specificano argomenti volti a disattendere la richiesta di concessione avanzata nei motivi di appello. Del resto, anche il dispositivo è coerente con tale conclusione, essendovi stata riforma limitatamente alla pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. dovuta all’esclusione del ruolo qualificato inizialmente contestato e riconosciuto all’imputato. La gravità del reato è stata valorizzata non tanto quale elemento normativo di disvalore che mal si concilierebbe con la natura del giudizio circostanziale avente carattere individuale, bensì richiamandone le modalità quale indici di pericolosità sociale. In materia il collegio riafferma: -che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA];Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986 –01. Da ultimo, Sez. 2, n. 39939 del 28/10/2025, Chessa, non mass.); -che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a tale scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 , Marigliano, Rv.279549 – 02 ) . A ciò, peraltro, la Corte di merito aggiunge l’assenza di concreti indici positivi –disattendendo motivatamente il dato dello svolgimento di attività lavorativa che avrebbe dovuto indurre l’imputato a vivere onestamente (v. pag. 17) -e segnali di resipiscenza. 5. In conclusione - rilevata l’inconferenza in questa sede dell’allegazione difensiva relativa alla sostituzione della misura, trattandosi di profilo di merito sopravvenuto alla senten
Sentenza Cassazione n. 00239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris