CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 1897/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 27 dicembre 2023;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 6 maggio2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Numero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/20261. Nell’agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente, nelleforme di cui agli artt. 702-bis e seguenti del codice di rito, lacancellazione dell’ipoteca iscritta nel dicembre 2003 su beni di suaproprietà da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, in forza del decreto ingiuntivo n.170/03 del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Acquaviva delleper essere il credito fondato su cambiali.Rappresentò, al riguardo, che, a seguito di opposizione proposta aisensi dell’art. 645 cod. proc. civ., il provvedimento monitorio era statorevocato con la sentenza n. 224/2010, con la quale il Tribunale aveva:dichiarato prescritta e decaduta l’azione cartolare; ritenuto le cambialinon integranti promesse di pagamento, per inesistenza delle girate;rigettato la domanda di condanna formulata dall’opposto e fondata sulrapporto causale, individuato in un contratto di mutuo.La decisione di prime cure era stata confermata, su gravamedell’opposto, dalla Corte di appello di Bari con la sentenza n. 118/2016:quest’ultima pronuncia era stata poi cassata con rinvio dalla Corte dicassazione (con sentenza n. 3689/2021 del 12 febbraio 2021) nellasola decisione sulla domanda relativa all’azione causale, cioè a direnella parte in cui era stata esclusa l’esistenza di un rapporto di mutuointercorso tra il D’Ambrosio e il [OSCURATO:PERSONA].2. Nell’attiva resistenza della parte convenuta, l’adito Tribunale diBari rigettò la domanda.3. La decisione in epigrafe indicata, accogliendo l’appello interpostodall’originario attore e in riforma della pronuncia di primo grado, haordinato la cancellazione dell’ipoteca oggetto di giudizio.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte barese ha:(i) rilevato che il Tribunale, all’esito del giudizio di opposizione,aveva dichiarato prescritta l’azione cartolare ed escluso che le cambialipotessero qualificarsi come promesse di pagamento;r.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026(ii) osservato che «la revoca del decreto ingiuntivo è intervenutaper difetto dei presupposti di esigibilità dei titoli quali la mancata levatadel protesto e l’inutilizzabilità degli effetti, quali promesse dipagamento, nei confronti degli emittenti in quanto non giranti diretti,revoca pacificamente coperta da giudicato interno»;(iii) ritenuto che «appartiene al giudicato la circostanza che non vifu protesto e che l’azione cambiaria venne dichiarata prescritta, con laconseguenza che le cambiali non potevano costituire il titolo in base alquale richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo e neppure il titoloper ottenerne l’esecutorietà»;(iv) concluso per la fondatezza dell’appello «teso ad invocare lacancellazione dell’ipoteca iscritta in forza del decreto revocato».4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, per cinque motivi.Non svolge difese in sede di legittimità l’intimato [OSCURATO:PERSONA].La causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza, in relazionealla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e parte ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 276, secondocomma, cod. proc. civ. «o, in subordine, degli artt. 111 Cost., 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.».Assume, in sintesi, di avere, in grado di appello, sollevato eccezionedi novità della domanda ex art. 345 cod. proc. civ., sostenendo chel’appellante, a fondamento dell’istanza di cancellazione dell’ipoteca,aveva posto una causa petendi (la pretesa invalidità ab origine deldecreto ingiuntivo per mancanza delle condizioni di ammissibilità edifetto di idonea prova scritta) diversa da quella dedotta nell’attointroduttivo del primo grado di giudizio (ovvero il passaggio in giudicatodella pronuncia di «prescrizione e decadenza» dell’azione cartolareproposta in via monitoria dal D’Ambrosio).r.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026Rileva come la Corte di appello, violando l’ordine di trattazione dellequestioni, si sia totalmente disinteressata della preliminare questionedi ammissibilità così eccepita (e comunque rilevabile d’ufficio), ed abbiaesaminato direttamente nel merito l’appello, «liquidando ogni ulteriorequestione con un’illegittima declaratoria di assorbimento».2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 112 e 345 del codice di rito.Per l’impugnante, la Corte di appello, oltre ad aver omesso dipronunciare sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per mutatiolibelli e di rilevare la questione, «ha per di più accolto l’appello non sullascorta del “difetto di prova scritta del credito” dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], madi un presupposto di ammissibilità in rito del decreto ingiuntivo ancoradiverso - la pretesa inesigibilità del credito - , cui l’appellante non avevafatto cenno (con violazione, quindi, del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.)».3. I motivi - da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che li avvince - non conducono all’anelata cassazione.3.1. È corretto il rilievo dell’impugnante: il giudice di appello nonha statuito sull’eccezione, logicamente preliminare, di inammissibilitàper novità sollevata dall’appellato ed affrontato direttamente il meritodel gravame, in tal guisa sovvertendo l’ordine di trattazione dellequestioni in sede di deliberazione della causa.Il duplice error in procedendo così riscontrato - consistente nelmancato esame di un’eccezione e nella violazione dell’art. 276,secondo comma, cod. proc. civ. concretata dalla radicale obliterazionedi una questione da valutare con priorità - non giustifica tuttavial’annullamento della sentenza gravata, per difetto di decisività.Per radicato convincimento di nomofilachia, infatti, qualora laquestione non vagliata (o in toto pretermessa, benché preliminare) siain punto di diritto infondata e non richieda ulteriori accertamenti difatto, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica adr.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026essa affidata, ha il potere di correggere la motivazione della decisioneex art. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione delle ragioni chegiustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruitàdi una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiararel’infondatezza del rilievo erroneamente non scrutinato (tra le tante, cfr.Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2731;Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass.10/06/2021, n. 10475; Cass. 05/04/2023, n. 9384; Cass. 13/05/2024,n. 12943; Cass. 18/04/2025, n. 10290).3.2. Nel caso, l’asserita novità della domanda non sussisteva.La causa petendi della domanda di cancellazione dell’ipoteca erarappresentata dalla revoca del decreto ingiuntivo in forza del quale lastessa era stata iscritta, cioè a dire dal venir meno del titolo giudizialeche giustificava l’esistenza del diritto reale di garanzia.Detta ragione causale è rimasta inalterata nell’originario atto diingresso della lite e nell’atto di impugnazione dell’odierno intimato:soltanto in maniera più articolata e diffusa svolgendosi argomentazioniin sede di gravame (per la evidente necessità di esprimere dissensorispetto alla pronuncia impugnata), ivi ricondotte sub specie iuris allamancanza delle condizioni di ammissibilità della domanda ingiuntiva,ma pur sempre centrate sulla inidoneità - a tal fine - delle cambialiazionate, «prive di efficacia cartolare e non assimilabili a promesse dipagamento» come definitivamente accertato dalla sentenzesull’opposizione a d.i. (così nell’atto di appello, riprodotto in ricorso).Né può legittimamente discorrersi di ultrapetizione nella sentenzagravata, dacché essa argomenta la statuizione resa sul rilievo, assistitoda giudicato interno e - in quanto tale - doverosamente anche di ufficiooperato, «che non vi fu protesto e che l’azione cambiaria vennedichiarata prescritta, con la conseguenza che le cambiali non potevanocostituire il titolo in base al quale richiedere l’emissione di un decretoingiuntivo e neppure il titolo per ottenerne l’esecutorietà».r.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ne consegue che, così corretta la motivazione della qui impugnatasentenza di appello, essa resiste alle censure mossele, che vanno, diconseguenza, disattese.4. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 2909 cod.civ. e 112 cod. proc. civ. «per omessa considerazione del giudicatoesterno formatosi sulla sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilitàdel decreto ingiuntivo, e per omesso esame della relativa eccezione; o,comunque, per errata interpretazione dello stesso giudicato esterno».Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello:«a) ha omesso l’esame dell’eccezione di giudicato esterno sollevatadall’appellato, violando l’art. 112 cod. proc. civ.;b) ha violato il giudicato esterno (implicito) formatosi nel giudiziodi opposizione avverso il d.i. n. 170/03 sulla sussistenza ab origine ditutti i requisiti di ammissibilità in rito di detto decreto (ivi inclusi, inparticolare, la sussistenza di idonea prova scritta del credito el’esigibilità del credito), non essendo stato mai dedotto dagli opponenti,e/o rilevato dai Giudici dell’opposizione, il difetto di qualche condizionedi ammissibilità in rito del decreto;c) ha comunque erroneamente interpretato quel giudicato,esigibilità del credito e/o dei titoli, e quindi dei presupposti per laconcessione della provvisoria esecutorietà, quando in realtà non vi è laben che minima traccia di quell’accertamento, ed anzi da esso sidesume l’esatto opposto».4.1. Il motivo - peraltro redatto in violazione dei criteri di chiarezzae sinteticità, contenendo la pedissequa trascrizione delle sentenze resein primo e secondo grado sull’opposizione a decreto ingiuntivo, inseritein copie fotoriprodotte nel corpo del motivo - è infondato.Pur preceduta da una premessa generale in diritto sui possibili esitidel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non del tutto pertinenteal caso scrutinato, la decisione della Corte di appello ha motivator.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026l’accoglimento della richiesta di cancellazione dell’ipoteca sul fatto chela revoca del decreto ingiuntivo era stata adottata per l’acclaratamancanza di protesto sulle cambiali, per la dichiarata prescrizionedell’azione cartolare e per la inutilizzabilità degli effetti cambiari comepromesse di pagamento.Si tratta proprio delle circostanze coperte da giudicato interno:esse, infatti, sono state oggetto di accertamento con la sentenza diprime cure di accoglimento dell’opposizione a d.i., confermato in partequa dalla prima pronuncia di appello e non più ulteriormentecontrovertibile, dacché la cassazione della sentenza di secondo gradoè stata disposta unicamente in ordine all’azione causale esperitadall’opposto e, cioè, al fine di verificare l’esistenza di un credito delD’Ambrosio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nascente dal rapporto di mutuo tragli stessi intercorso.5. Il quarto motivo prospetta violazione o falsa applicazione degliartt. 2818 e 2884 cod. civ. nonché dell’art. 653 cod. proc. civ..Si sostiene che «in virtù della pronuncia cassatoria» della SupremaCorte «alla data odierna non esiste nessuna valida pronuncia diaccoglimento totale dell’opposizione a d.i. e conseguente revoca dellostesso», per cui «non vi è alcuna ragione che legittimi la cancellazionedell’ipoteca, in assenza di una valida pronuncia di annullamento deltitolo sulla scorta del quale è stata iscritta».Parte ricorrente richiama l’arresto di Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34574,che «ha espressamente escluso che l’accoglimento dell’opposizione ald.i. costituente titolo per l’iscrizione di ipoteca ne imponga lacancellazione, occorrendo a tal fine una pronuncia avente efficacia digiudicato» e conclude nel senso che «nel caso di specie, invece, allaluce delle vicende processuali innanzi richiamate manca persino unapronuncia provvisoria, di revoca del titolo».5.1. Il motivo è infondato.r.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026A mente dell’art. 655 cod. proc. civ., «i decreti [ingiuntivi] dichiaratiesecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 [..] costituiscono titolo perl’iscrizione dell’ipoteca giudiziale».monitorio, ma la dichiarazione della sua provvisoria esecutività.L’iscrizione dell’ipoteca è, dunque, atto consequenziale (altrimentidefinito, con formula metonimica, «atto esecutivo») alla concessionedella clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo: «cadutaquesta, cadrà di risulta anche quella, senza ulteriori accertamenti»(così, condivisibilmente, Cass. 28/08/2019, n. 21768).Nella specie, il decreto ingiuntivo era stato emesso con clausola diprovvisoria esecutività ex art. 642 cod. proc. civ. perché fondato sucambiali: accertata (con sentenza sul punto passata in giudicato) lainfondatezza dell’azione cartolare (per intervenuta prescrizione), èvenuto meno il presupposto dell’esecutività del decreto monitorio e,quindi, della sua idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca.Alcuna valenza, al riguardo (e, cioè, ai fini della legittimità dellaiscrizione dell’ipoteca su monitorio provvisoriamente esecutivo),riveste l’esito del giudizio di rinvio sulla più ampia causa di cognizioneseguita all’opposizione a decreto ingiuntivo, proseguita, dopo lacassazione, unicamente per statuire sull’azione causale fatta valeredall’opposto, in via evidentemente accessoria rispetto all’azionecausale, definitivamente qualificata infondata in quanto tale: pertanto,la sentenza emessa a definizione di tale giudizio (Corte di appello diBari n. 111/2026 del 28 gennaio 2026, allegata alla memoria delricorrente), recante condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di euro 51.645,68 (oltre interessi), ascritta ad inadempimentodel contratto di mutuo, può integrare titolo per una nuova iscrizione diipoteca, ma non già preservare l’efficacia di quella qui controversa,basata su specifici presupposti definitivamente riconosciutiinsussistenti.r.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026Conforme a diritto, in definitiva, è l’ordine di cancellazione dellaipoteca, iscritta in forza di un monitorio in origine provvisoriamenteesecutivo, irrogato con la pronuncia gravata.5. Il quinto motivo lamenta violazione o falsa applicazione degliartt. 49 e 94 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 nonché degli artt. 633,634, 642 e 653 del codice di rito.Ritiene «errata la tesi della Corte territoriale secondo cui il mancatoprotesto o l’inutilizzabilità delle cambiali come promessa di pagamentorenderebbero addirittura inesigibile il credito ivi documentato, e quindiimpossibile l’emissione di un decreto ingiuntivo».5.1. La doglianza è inammissibile, poiché si risolve nel mettere indiscussione la giuridica correttezza della revoca del decreto ingiuntivonella parte concernente l’azione cartolare, revoca, come già più voltechiarito, oggetto di decisione passata in giudicato.6. Il ricorso è rigettato.7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo ivi svolto difese la parte intimata.8. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.r.g. n. 6205/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6205/2024Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19012/2026Data pubblicazione 10/06/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 6205/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]