CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di detenzione illegale di un'arma da sparo - sia del tutto aspecifico, non essendosi lo stesso confrontato con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che l'arma, perfettamente funzionante, era stata accuratamente custodita dall'imputato, a riprova del fatto che egli era perfettamente consapevole della sua possibilità di pieno utilizzo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1