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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 30978/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32411-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l ’ [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Lavoro pubblico personale comandato presso altra amministrazione inserimento definitivo presso l’amministrazione destinataria condizioni R.G.N.32411/2018 Cron.

Rep.

Ud.05/10/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 424/2018 della Corte d’appello di Palermo , depositata il 04/05/2018 r.g.n. 767/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che:

1. la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - e ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Parabiago comandato presso la sede I.N.P.S. di Sciacca, intese al riconoscimento del proprio diritto ad essere immesso stabilmente nella dotazione organica dell’Istitutoprevidenziale;

2. la Corte territoriale ha osservato che: a) l’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non obbliga a coprire i vuoti di organico attraverso il passaggio diretto di dipendenti provenienti da altri enti e prevede solo una facoltàin tal senso; b) l’art. 1 , comma 47 , della l . 30 dicembre 2004, n. 311 consente il passaggio tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni purché, per gli enti locali, risulti rispettato il patto di stabilità interno; la disposizione prevede, dunque, la ricorrenza di due distinte condizioni e nella specie non era emerso che il Comune fosse soggetto a limiti nelle assunzioni; c) non era stato provato che l’I.N.P.S. avesse attivat o nel periodo dal 2007 al 2011 procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico corrispondenti alla categoria di inquadramento dell’appellato; d) il comma 2-sexiesdell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il limite triennale per il comando,ma non sanzion a il superamento del limite con l’automatica stabilizzazione presso l’ente destinatario della prestazione; e) non era emersa la denunciata disparità di trattamento con altre posizioni di personale comandato e, in ogni caso, l’eventuale disparità avrebbe potuto legittimare solo una domanda risarcitoria;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Grisafi articolando cinque motivi, cui resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Ritenuto che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che le amministrazioni interessate abbiano la facoltà e non l’obbligo di procedere alla copertura dei vuoti in organico attraverso il passaggio diretto di dipendenti provenienti da enti diversi;

1.1. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile, perché sull’obbligo di cui al comma 2-bisdell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 la Corte di merito ha motivato anche affermando espressamente che non vi è prova che l’I.N.P.S. abbia attivato la procedura di copertura dei posti vacanti in organico e corrispondenti alla categoria di inquadramento del Grisafi, in tal modo escludendo, in punto di fatto, l’applicazione della normativa che si assume violata, la quale, nella versione applicabile ratione temporis (segnatamente al 31 ottobre 2011, data di cessazione del comando), stabilisce un chiaro collegamento fra l’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, e la necessità del previo ricorso alla mobilità del personale proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo;

2. con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47, della l. n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte palermitanaha riconosciuto che il Comune di Parabiango aveva rispettato il patto di stabilità, sicché la mobilità costituiva comunque un vantaggio per l’entelocale;

2.1. in proposito, dalla disamina della sentenza impugnata risulta chiaramente che i giudici d’appello hanno escluso l’applicazione della disposizione che si assume violata per difetto di prova in ordine all’assoggettamento dell’ente al vincolo assunzionale, requisito concorrente con quello del rispetto del patto di stabilità, secondo l’invocata previsione normativa; la censura, pertanto, non coglie l’effettiva ratio decidendiaddotta (e non impugnata in tal senso) e non si sottrae alla censura di inammissibilità;

3. con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 2-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,nonché l’omessa valutazione di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., perché l’I.N.P.S. non aveva mai indicato nei propri scritti difensivi di non aver espletato bandi di concorso per il reclutamento di nuovo personale (e, dunque, il fatto che l’I.N.P.S. avesse espletato procedure concorsuali doveva ritenersi un fatto incontestato) e comunque tra gli atti di causa vi erano svariati documenti comprovanti le varie assunzioni poste in essere dall’I.N.P.S. negli anni dal 2007 al 2011;

3.1. il motivo si rivela inammissibile, perché dietro l’astratto paradigma della violazione di legge si intende in realtà censurare la lettura degli atti di causa ed il conseguente accertamento in fatto operato dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti che ne consentono la censurabilità in cassazione, non venendo in rilievo un fatto la cui omessa valutazione sia suscettibile di valutazione ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., bensì una diversa ricostruzione, alternativa a quella risultante dalla sentenza impugnata;

4. con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 30, comma 2 - sexiesd.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto si assume che il superamento del termine triennale fa sorgere il diritto soggettivo dell’interessato al definitivo inquadramentopresso l’ente presso cui è comandato;

4.1. il motivo è infondato, dal momento che, come già ritenuto dalla Corte d’appello,la disposizione richiamata dal ricorrente non prevede la definitiva assegnazione all’ente destinatario del comando, essendo al più configurabile una pretesa risarcitoria.

In effetti, il superamento del termine - ove nel frattempo non siano state attivate procedure di mobilità - non può che comportare la riassegnazione presso l’ente di provenienza, al fine di assicurare l’ordinata utilizzazione del personale, in conformità alle caratteristiche dell’istituto.

Pertanto, in assenza di norme che prevedano lo stabile inserimento del personale comandato al superamento del periodo stabilito, quest’ultimo può dare luogo solo ad una domanda risarcitoria qualora, per effetto del prolungamento non consentito del comando, il dipendente abbia subito un danno che non si sarebbe prodotto con la restituzione all’ente di provenienza, deduzione non prospettata nella specie;

5. con il quinto motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 35 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per aver errato la Corte territoriale nel ritenere non provata la denunciata discriminazione;

5.1. il motivo è inammissibile, perché, come già ritenuto in relazione al terzo motivo, dietro la censura di violazione di legge si cela in sostanza una doglianza afferente al merito della ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, a ciò aggiungendosi che la dedotta violazione non è comunque coerente con la complessiva motivazione addottasul punto, atteso che la Corte territoriale ha anche limitato al profilo risarcitorio l’eventuale pretesa attivabile dal Grisafi, escludendo in ogni caso il diritto all’inquadramento presso l’I.N.P.S.;

6. il ricorso va quindi respinto;

7. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32411-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l ’ [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Lavoro pubblico personale comandato presso altra amministrazione inserimento definitivo presso l’amministrazione destinataria condizioni R.G.N.32411/2018 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 424/2018 della Corte d’appello di Palermo , depositata il 04/05/2018 r.g.n. 767/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - e ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Parabiago comandato presso la sede I.N.P.S. di Sciacca, intese al riconoscimento del proprio diritto ad essere immesso stabilmente nella dotazione organica dell’Istitutoprevidenziale; 2. la Corte territoriale ha osservato che: a) l’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non obbliga a coprire i vuoti di organico attraverso il passaggio diretto di dipendenti provenienti da altri enti e prevede solo una facoltàin tal senso; b) l’art. 1 , comma 47 , della l . 30 dicembre 2004, n. 311 consente il passaggio tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni purché, per gli enti locali, risulti rispettato il patto di stabilità interno; la disposizione prevede, dunque, la ricorrenza di due distinte condizioni e nella specie non era emerso che il Comune fosse soggetto a limiti nelle assunzioni; c) non era stato provato che l’I.N.P.S. avesse attivat o nel periodo dal 2007 al 2011 procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico corrispondenti alla categoria di inquadramento dell’appellato; d) il comma 2-sexiesdell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il limite triennale per il comando,ma non sanzion a il superamento del limite con l’automatica stabilizzazione presso l’ente destinatario della prestazione; e) non era emersa la denunciata disparità di trattamento con altre posizioni di personale comandato e, in ogni caso, l’eventuale disparità avrebbe potuto legittimare solo una domanda risarcitoria; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Grisafi articolando cinque motivi, cui resiste l’I.N.P.S. con controricorso. Ritenuto che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che le amministrazioni interessate abbiano la facoltà e non l’obbligo di procedere alla copertura dei vuoti in organico attraverso il passaggio diretto di dipendenti provenienti da enti diversi; 1.1. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile, perché sull’obbligo di cui al comma 2-bisdell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 la Corte di merito ha motivato anche affermando espressamente che non vi è prova che l’I.N.P.S. abbia attivato la procedura di copertura dei posti vacanti in organico e corrispondenti alla categoria di inquadramento del Grisafi, in tal modo escludendo, in punto di fatto, l’applicazione della normativa che si assume violata, la quale, nella versione applicabile ratione temporis (segnatamente al 31 ottobre 2011, data di cessazione del comando), stabilisce un chiaro collegamento fra l’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, e la necessità del previo ricorso alla mobilità del personale proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo; 2. con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47, della l. n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte palermitanaha riconosciuto che il Comune di Parabiango aveva rispettato il patto di stabilità, sicché la mobilità costituiva comunque un vantaggio per l’entelocale; 2.1. in proposito, dalla disamina della sentenza impugnata risulta chiaramente che i giudici d’appello hanno escluso l’applicazione della disposizione che si assume violata per difetto di prova in ordine all’assoggettamento dell’ente al vincolo assunzionale, requisito concorrente con quello del rispetto del patto di stabilità, secondo l’invocata previsione normativa; la censura, pertanto, non coglie l’effettiva ratio decidendiaddotta (e non impugnata in tal senso) e non si sottrae alla censura di inammissibilità; 3. con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 2-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,nonché l’omessa valutazione di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., perché l’I.N.P.S. non aveva mai indicato nei propri scritti difensivi di non aver espletato bandi di concorso per il reclutamento di nuovo personale (e, dunque, il fatto che l’I.N.P.S. avesse espletato procedure concorsuali doveva ritenersi un fatto incontestato) e comunque tra gli atti di causa vi erano svariati documenti comprovanti le varie assunzioni poste in essere dall’I.N.P.S. negli anni dal 2007 al 2011; 3.1. il motivo si rivela inammissibile, perché dietro l’astratto paradigma della violazione di legge si intende in realtà censurare la lettura degli atti di causa ed il conseguente accertamento in fatto operato dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti che ne consentono la censurabilità in cassazione, non venendo in rilievo un fatto la cui omessa valutazione sia suscettibile di valutazione ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., bensì una diversa ricostruzione, alternativa a quella risultante dalla sentenza impugnata; 4. con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 30, comma 2 - sexiesd.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto si assume che il superamento del termine triennale fa sorgere il diritto soggettivo dell’interessato al definitivo inquadramentopresso l’ente presso cui è comandato; 4.1. il motivo è infondato, dal momento che, come già ritenuto dalla Corte d’appello,la disposizione richiamata dal ricorrente non prevede la definitiva assegnazione all’ente destinatario del comando, essendo al più configurabile una pretesa risarcitoria. In effetti, il superamento del termine - ove nel frattempo non siano state attivate procedure di mobilità - non può che comportare la riassegnazione presso l’ente di provenienza, al fine di assicurare l’ordinata utilizzazione del personale, in conformità alle caratteristiche dell’istituto. Pertanto, in assenza di norme che prevedano lo stabile inserimento del personale comandato al superamento del periodo stabilito, quest’ultimo può dare luogo solo ad una domanda risarcitoria qualora, per effetto del prolungamento non consentito del comando, il dipendente abbia subito un danno che non si sarebbe prodotto con la restituzione all’ente di provenienza, deduzione non prospettata nella specie; 5. con il quinto motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 35 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per aver errato la Corte territoriale nel ritenere non provata la denunciata discriminazione; 5.1. il motivo è inammissibile, perché, come già ritenuto in relazione al terzo motivo, dietro la censura di violazione di legge si cela in sostanza una doglianza afferente al merito della ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, a ciò aggiungendosi che la dedotta violazione non è comunque coerente con la complessiva motivazione addottasul punto, atteso che la Corte territoriale ha anche limitato al profilo risarcitorio l’eventuale pretesa attivabile dal Grisafi, escludendo in ogni caso il diritto all’inquadramento presso l’I.N.P.S.; 6. il ricorso va quindi respinto; 7. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
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