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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 16205/2026

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i:1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenzadel Tribunale di Como;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di HudorovichIordan e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’udienza predibattimentaledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, aisensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen., per la decisione sulla questione dellacompetenza per territorio, a ciò sollecitato dall'eccezione della difesa degliimputati.Nel provvedimento di rimessione si è dato conto della circostanza che ilprocedimento è stato originariamente incardinato presso la Procura presso ilTribunale di Como; che, con provvedimento del 27/02/2020, il pubblicoministero presso la anzidetta Procura ha trasmesso gli atti alla Procura presso ilTribunale di Varese «significando che i fatti sono stati consumati in Cairate (VA)- via Manzoni n. 2, luogo in cui il 29.11.2019 la persona offesa consegnava incontanti la somma di euro 500,00 a titolo di caparra»; con provvedimentodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il pubblico ministero ha quindi trasmesso gli atti alla Procurapresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come il comune di Cairaterientri nel circondario di tale Autorità giudiziaria.2.

Il giudice rimettente, dopo aver dato atto che la persona offesa èmagistrato (all’epoca in servizio presso il Tribunale di Cremona e attualmentepresso il Tribunale per i minorenni di Brescia), ha ritenuto non operare il criteriodi competenza di cui all’art. 11 cod. proc. pen., atteso che la stessa è semprestata in servizio presso Uffici giudiziari diversi da quelli potenzialmentecompetenti a giudicare sul reato contestato.Quindi, a sostegno della decisione di rimettere la questione a questa Cortedi legittimità, il Tribunale ha osservato come la risoluzione dipenda dal ritenererilevante, al fine della individuazione del locus commissi delicti, la dazione, daparte della persona offesa, dell’acconto/caparra ovvero del saldo del prezzo.

Inparticolare, a favore della prima soluzione, militerebbe la considerazione delreato di truffa, in ipotesi contestato, quale reato a condotta frazionata o aconsumazione prolungata per cui, a norma dell’art. 8, comma 3 cod. proc. pen.,il reato dovrebbe ritenersi perfezionato con la dazione dell’acconto sul prezzo,con conseguente determinazione della competenza territoriale in quella delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].

A diversa soluzione si dovrebbe invece giungere, aparere del rimettente, se si ritenesse il criterio dell’art. 8, comma 3, cod. proc.pen. non applicabile ai reati a condotta frazionata, dovendo così farsi ricorso alcriterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.Quanto agli elementi fattuali ritenuti utili per la decisione della questione,poi, ha osservato come, a seguito della visione di un annuncio di vendita sul sitoautoscout24.it e di appuntamento telefonico concordato con l’inserzionista, ilmarito della persona offesa si sia recato a Cairate (comune rientrante nelcircondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) per visionare il veicolo offerto invendita e, al termine dell’incontro, concordato il prezzo, abbia consegnatoall’imputato [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 500 in contanti.Qualche giorno dopo, la persona offesa ed il marito incontravano gli imputatinella agenzia di pratiche automobiliste Giusti a [OSCURATO:PERSONA] (comunerientrante nel circondario del Tribunale di Como), ove venivano formalizzate lepratiche di compravendita della vettura e pagato il saldo del prezzo, con bonificobancario immediato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].1.1.

In premessa si rileva che la questione non risulta formulata in terminiesplorativi ed il rinvio pregiudiziale risulta ammissibile, in quanto il giudice hamotivato la propria determinazione indicando tutti gli elementi concreti cherilevano ai fini della individuazione della competenza, non essendo dunquedevolute al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione difatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01).1.2.

Ciò premesso, si deve rilevare che, ai criteri indicati dall’art. 9 cod.proc. pen., si può ricorrere solo qualora non possa operare la norma di cui all’art.8 cod. proc. pen., perché non è noto il fatto chiamato a fungere da criterio dicollegamento o perché i criteri di cui all’art. 8 non possono condurre adindividuare l’organo giurisdizionale competente.In particolare, la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc.pen., secondo cui «è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenutauna parte dell'azione o dell'omissione», è destinata ad operare per il caso in cuinon sia noto il luogo di consumazione del reato, dovendosi in tal caso dare rilievoad una «parte dell’azione o dell’omissione» (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012,dep. 2013, Lavitola, Rv. 254799-01, che ha chiarito che il riferimento ad "azione"od "omissione", o parte delle stesse, deve comunque essere inteso alla condottadell'agente, non già a quella della parte lesa).1.3.

Nella specie, dunque, la competenza territoriale deve esseredeterminata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., essendo il luogo diconsumazione del reato noto, secondo entrambe le prospettazioni del giudicerimettente, e non ricorrendo alcuna ipotesi che possa portare ad invocare ildiverso criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen.Invero, il reato di truffa è reato istantaneo di danno, che si perfeziona nelmomento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da partedell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (Sez. 6, n.30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-02; Sez. 2, n. 25992 del01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, DiCaterino, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420-01; Sez.

F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011-01), e che puòeventualmente atteggiarsi come reato a consumazione prolungata o a condottafrazionata, allorquando un unico originario comportamento, commissivo oomissivo, sia generatore di effetti dannosi persistenti o questi conseguano alcompimento di ulteriori attività fraudolente (Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022,Mercurio, Rv. 283884-01; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti,Rv. 277814-01; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, Rv.282436-01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381-01).1.4.

Nel caso di specie, il locus commissi delicti deve essere dunqueindividuato in Cairate, ove il reato di truffa si è realizzato in tutti gli elementicostitutivi, secondo il modello della fattispecie astratta, con la dazionedell’acconto sul prezzo, tale essendo il momento in cui, per effetto dellainduzione in errore, è stato conseguito l’ingiusto profitto con la correlatademinutio patrimonii del soggetto passivo.Resta irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale,che il reato si sia in concreto atteggiato come a consumazione prolungata, con lasuccessiva consegna, da parte della persona offesa, del saldo del prezzo.Invero, il criterio che determina la competenza territoriale deve essere ingrado di individuare, in modo certo e stabile, nonché insensibile alla eventualeprotrazione della consumazione, la autorità competente.D’altro canto, tale esigenza è stata avvertita dal legislatore, cheespressamente, all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. ha stabilito che «Se si trattadi reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio laconsumazione», nonché dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che, neldeclinare la applicazione dell’art. 8 cit. con riferimento al reato abituale, ha datorilievo al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile comepenalmente rilevante (Sez. 1, n 5021 del 22/01/2026, Tribunale Padova,Rv. 289360-01; Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01;Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, S., Rv. 279178-01; Sez.

F, n. 36132 del13/08/2019, G., Rv. 276785-01; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv.257461-01).2.

Sulla base delle superiori considerazioni deve essere pertanto dichiaratala competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cui circondario èricompreso il Comune di Cairate.

P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla cancelleria pergli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis cod. proc. pen.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i:1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenzadel Tribunale di Como;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di HudorovichIordan e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’udienza predibattimentaledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, aisensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen., per la decisione sulla questione dellacompetenza per territorio, a ciò sollecitato dall'eccezione della difesa degliimputati.Nel provvedimento di rimessione si è dato conto della circostanza che ilprocedimento è stato originariamente incardinato presso la Procura presso ilTribunale di Como; che, con provvedimento del 27/02/2020, il pubblicoministero presso la anzidetta Procura ha trasmesso gli atti alla Procura presso ilTribunale di Varese «significando che i fatti sono stati consumati in Cairate (VA)- via Manzoni n. 2, luogo in cui il 29.11.2019 la persona offesa consegnava incontanti la somma di euro 500,00 a titolo di caparra»; con provvedimentodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il pubblico ministero ha quindi trasmesso gli atti alla Procurapresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come il comune di Cairaterientri nel circondario di tale Autorità giudiziaria.2. Il giudice rimettente, dopo aver dato atto che la persona offesa èmagistrato (all’epoca in servizio presso il Tribunale di Cremona e attualmentepresso il Tribunale per i minorenni di Brescia), ha ritenuto non operare il criteriodi competenza di cui all’art. 11 cod. proc. pen., atteso che la stessa è semprestata in servizio presso Uffici giudiziari diversi da quelli potenzialmentecompetenti a giudicare sul reato contestato.Quindi, a sostegno della decisione di rimettere la questione a questa Cortedi legittimità, il Tribunale ha osservato come la risoluzione dipenda dal ritenererilevante, al fine della individuazione del locus commissi delicti, la dazione, daparte della persona offesa, dell’acconto/caparra ovvero del saldo del prezzo. Inparticolare, a favore della prima soluzione, militerebbe la considerazione delreato di truffa, in ipotesi contestato, quale reato a condotta frazionata o aconsumazione prolungata per cui, a norma dell’art. 8, comma 3 cod. proc. pen.,il reato dovrebbe ritenersi perfezionato con la dazione dell’acconto sul prezzo,con conseguente determinazione della competenza territoriale in quella delTribunale di [OSCURATO:PERSONA]. A diversa soluzione si dovrebbe invece giungere, aparere del rimettente, se si ritenesse il criterio dell’art. 8, comma 3, cod. proc.pen. non applicabile ai reati a condotta frazionata, dovendo così farsi ricorso alcriterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.Quanto agli elementi fattuali ritenuti utili per la decisione della questione,poi, ha osservato come, a seguito della visione di un annuncio di vendita sul sitoautoscout24.it e di appuntamento telefonico concordato con l’inserzionista, ilmarito della persona offesa si sia recato a Cairate (comune rientrante nelcircondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) per visionare il veicolo offerto invendita e, al termine dell’incontro, concordato il prezzo, abbia consegnatoall’imputato [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 500 in contanti.Qualche giorno dopo, la persona offesa ed il marito incontravano gli imputatinella agenzia di pratiche automobiliste Giusti a [OSCURATO:PERSONA] (comunerientrante nel circondario del Tribunale di Como), ove venivano formalizzate lepratiche di compravendita della vettura e pagato il saldo del prezzo, con bonificobancario immediato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].1.1. In premessa si rileva che la questione non risulta formulata in terminiesplorativi ed il rinvio pregiudiziale risulta ammissibile, in quanto il giudice hamotivato la propria determinazione indicando tutti gli elementi concreti cherilevano ai fini della individuazione della competenza, non essendo dunquedevolute al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione difatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01).1.2. Ciò premesso, si deve rilevare che, ai criteri indicati dall’art. 9 cod.proc. pen., si può ricorrere solo qualora non possa operare la norma di cui all’art.8 cod. proc. pen., perché non è noto il fatto chiamato a fungere da criterio dicollegamento o perché i criteri di cui all’art. 8 non possono condurre adindividuare l’organo giurisdizionale competente.In particolare, la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc.pen., secondo cui «è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenutauna parte dell'azione o dell'omissione», è destinata ad operare per il caso in cuinon sia noto il luogo di consumazione del reato, dovendosi in tal caso dare rilievoad una «parte dell’azione o dell’omissione» (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012,dep. 2013, Lavitola, Rv. 254799-01, che ha chiarito che il riferimento ad "azione"od "omissione", o parte delle stesse, deve comunque essere inteso alla condottadell'agente, non già a quella della parte lesa).1.3. Nella specie, dunque, la competenza territoriale deve esseredeterminata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., essendo il luogo diconsumazione del reato noto, secondo entrambe le prospettazioni del giudicerimettente, e non ricorrendo alcuna ipotesi che possa portare ad invocare ildiverso criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen.Invero, il reato di truffa è reato istantaneo di danno, che si perfeziona nelmomento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da partedell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (Sez. 6, n.30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-02; Sez. 2, n. 25992 del01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, DiCaterino, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420-01; Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011-01), e che puòeventualmente atteggiarsi come reato a consumazione prolungata o a condottafrazionata, allorquando un unico originario comportamento, commissivo oomissivo, sia generatore di effetti dannosi persistenti o questi conseguano alcompimento di ulteriori attività fraudolente (Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022,Mercurio, Rv. 283884-01; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti,Rv. 277814-01; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, Rv.282436-01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381-01).1.4. Nel caso di specie, il locus commissi delicti deve essere dunqueindividuato in Cairate, ove il reato di truffa si è realizzato in tutti gli elementicostitutivi, secondo il modello della fattispecie astratta, con la dazionedell’acconto sul prezzo, tale essendo il momento in cui, per effetto dellainduzione in errore, è stato conseguito l’ingiusto profitto con la correlatademinutio patrimonii del soggetto passivo.Resta irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale,che il reato si sia in concreto atteggiato come a consumazione prolungata, con lasuccessiva consegna, da parte della persona offesa, del saldo del prezzo.Invero, il criterio che determina la competenza territoriale deve essere ingrado di individuare, in modo certo e stabile, nonché insensibile alla eventualeprotrazione della consumazione, la autorità competente.D’altro canto, tale esigenza è stata avvertita dal legislatore, cheespressamente, all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. ha stabilito che «Se si trattadi reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio laconsumazione», nonché dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che, neldeclinare la applicazione dell’art. 8 cit. con riferimento al reato abituale, ha datorilievo al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile comepenalmente rilevante (Sez. 1, n 5021 del 22/01/2026, Tribunale Padova,Rv. 289360-01; Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01;Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, S., Rv. 279178-01; Sez. F, n. 36132 del13/08/2019, G., Rv. 276785-01; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv.257461-01).2. Sulla base delle superiori considerazioni deve essere pertanto dichiaratala competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cui circondario èricompreso il Comune di Cairate. P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla cancelleria pergli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis cod. proc. pen.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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