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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 06089/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23094/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 30; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Diamante (CS), [OSCURATO:PERSONA] S.S. 18; -controricorrente - avverso la sentenza n. 31/01/2018 della Commissione tributaria Regionale della Calabria,depositata il 17/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica per omesso, parziale e tardivo versamento IMU relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 emessi dal Comune di Scalea nei suoi confronti il 3 febbraio 2016 eccependone: il vizio di legittima sottoscrizione; l’omessa audizione anticipata del contribuente; il vizio di motivazione.

2. La CTR con la sentenza n. 31/01/2018, depositata il 17/01/2018, rigettava l’appello proposto dal contribuente e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso.

In particolare, i giudici del gravame rilevavano la legittimità degli avvisi impugnati,che riportavano il nominativo del funzionario responsabile, nonché l’insussistenza dell’obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente il quale, peraltro, era stato posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa impositiva in ragione dell’assenza del difetto di motivazione dallo stesso eccepito.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato atre motivi. 4.Il Comune di Scalea resiste con controricorso. 5.Con atto del 15 gennaio 202 1 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite essendo intervenuta tra le parti apposita transazione.

Considerato che 1 Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio.

2. In presenza dell’accettazione all’atto di rinuncia ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod.proc.civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.

3. In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23094/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 30; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Diamante (CS), [OSCURATO:PERSONA] S.S. 18; -controricorrente - avverso la sentenza n. 31/01/2018 della Commissione tributaria Regionale della Calabria,depositata il 17/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica per omesso, parziale e tardivo versamento IMU relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 emessi dal Comune di Scalea nei suoi confronti il 3 febbraio 2016 eccependone: il vizio di legittima sottoscrizione; l’omessa audizione anticipata del contribuente; il vizio di motivazione. 2. La CTR con la sentenza n. 31/01/2018, depositata il 17/01/2018, rigettava l’appello proposto dal contribuente e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso. In particolare, i giudici del gravame rilevavano la legittimità degli avvisi impugnati,che riportavano il nominativo del funzionario responsabile, nonché l’insussistenza dell’obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente il quale, peraltro, era stato posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa impositiva in ragione dell’assenza del difetto di motivazione dallo stesso eccepito. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato atre motivi. 4.Il Comune di Scalea resiste con controricorso. 5.Con atto del 15 gennaio 202 1 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite essendo intervenuta tra le parti apposita transazione. Considerato che 1 Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio. 2. In presenza dell’accettazione all’atto di rinuncia ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod.proc.civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. 3. In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18). P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. C
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