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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 ottobre 1993

Cassazione n. 26586/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e 337 cod. pen. 2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggeI processuale e violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 601 cod. proc. pen., oltre che in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Conv.

Edu .

Il ricorrente si duole della lesione del principio di affidamento della difesa circa l'esito della decisione.

Detto affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che - nel decreto che dispone la citazione dell'imputato per il giudizio di appello - si indicava esplicitamente che «il reato è estinto per prescrizione».

In ragione di quanto indicato nel decreto di citazione a giudizio di appello, la difesa dell'imputato non ha chiesto la trattazione orale del procedimento di appello, né ha presentato conclusioni scritte.

Tuttavia - a sorpresa - la Corte di appello di Roma ha ritenuto che il reato non fosse prescritto e, senza fissare una nuova udienza, ha confermato la sentenza appellata.

Si è conseguentemente determinata una lesione del principio di affidamento circa l'esito della decisione, con compromissione del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Si contesta che la condotta del ricorrente - che si è limitato a dimenarsi - sia qualificabile come condotta violenta; si contesta il dolo dell'imputato, considerato che i due pubblici ufficiali che hanno proceduto al suo arresto stavano operando in abiti civili e il ricorrente potrebbe avere ignorato la loro qualifica soggettiva.

3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 09/06/2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, maturata prima della decisione di appello.

2. Va anzitutto premesso che, sulla responsabilità penale, non si è formato il giudicato, posto che - tra i motivi di appello - ve ne erano anche alcuni relativi alla responsabilità penale dell'imputato.

Va inoltre premesso che il ricorso è ammissibile.

Ne discende che, in questa sede, non è precluso l'accertamento di una causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.(accertamento precluso solo dall'inammissibilità del ricorso; cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

3. Ciò posto, i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in sede di cognizione risultano estinti per intervenuta prescrizione.

Si tratta di reati di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, commessi in data 06/11/2017, il cui termine di prescrizione è pari a sei anni.

Non risulta contestata alcuna recidiva qualificata.

In ragione della data di commissione del reato, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi) di cui all'art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sulla disciplina della prescrizione applicabile al caso in esame, cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg in proc.

Polichetti, Rv. 288175 - 01).

Ciò premesso, si deve rilevare l'estinzione dei reati, per intervenuta prescrizione.

Tra la data della sentenza di primo grado (07/11/2017) e la data di emissione del decreto di citazione a giudizio di appello (emesso in data 04/08/2025) - decreto di citazione che rappresenta il successivo atto interruttivo; cfr. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01) - è infatti interamente decorso il termine di prescrizione di sei anni, che, anche ove si tenga conto del periodo di un anno e sei mesi, in cui il corso della stessa risultava sospeso ex art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen.(nella versione vigente ratione temporis), risulta spirato in data 06/05/2025.

4. Ne discende che i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] risultano essersi estinti per decorso del termine di prescrizione prima dell'emissione della sentenza di appello, che deve pertanto essere annullata senza rinvio.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e 337 cod. pen. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggeI processuale e violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 601 cod. proc. pen., oltre che in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Conv. Edu . Il ricorrente si duole della lesione del principio di affidamento della difesa circa l'esito della decisione. Detto affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che - nel decreto che dispone la citazione dell'imputato per il giudizio di appello - si indicava esplicitamente che «il reato è estinto per prescrizione». In ragione di quanto indicato nel decreto di citazione a giudizio di appello, la difesa dell'imputato non ha chiesto la trattazione orale del procedimento di appello, né ha presentato conclusioni scritte. Tuttavia - a sorpresa - la Corte di appello di Roma ha ritenuto che il reato non fosse prescritto e, senza fissare una nuova udienza, ha confermato la sentenza appellata. Si è conseguentemente determinata una lesione del principio di affidamento circa l'esito della decisione, con compromissione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Si contesta che la condotta del ricorrente - che si è limitato a dimenarsi - sia qualificabile come condotta violenta; si contesta il dolo dell'imputato, considerato che i due pubblici ufficiali che hanno proceduto al suo arresto stavano operando in abiti civili e il ricorrente potrebbe avere ignorato la loro qualifica soggettiva. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 09/06/2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, maturata prima della decisione di appello. 2. Va anzitutto premesso che, sulla responsabilità penale, non si è formato il giudicato, posto che - tra i motivi di appello - ve ne erano anche alcuni relativi alla responsabilità penale dell'imputato. Va inoltre premesso che il ricorso è ammissibile. Ne discende che, in questa sede, non è precluso l'accertamento di una causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.(accertamento precluso solo dall'inammissibilità del ricorso; cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. Ciò posto, i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in sede di cognizione risultano estinti per intervenuta prescrizione. Si tratta di reati di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, commessi in data 06/11/2017, il cui termine di prescrizione è pari a sei anni. Non risulta contestata alcuna recidiva qualificata. In ragione della data di commissione del reato, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi) di cui all'art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sulla disciplina della prescrizione applicabile al caso in esame, cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg in proc. Polichetti, Rv. 288175 - 01). Ciò premesso, si deve rilevare l'estinzione dei reati, per intervenuta prescrizione. Tra la data della sentenza di primo grado (07/11/2017) e la data di emissione del decreto di citazione a giudizio di appello (emesso in data 04/08/2025) - decreto di citazione che rappresenta il successivo atto interruttivo; cfr. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01) - è infatti interamente decorso il termine di prescrizione di sei anni, che, anche ove si tenga conto del periodo di un anno e sei mesi, in cui il corso della stessa risultava sospeso ex art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen.(nella versione vigente ratione temporis), risulta spirato in data 06/05/2025. 4. Ne discende che i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] risultano essersi estinti per decorso del termine di prescrizione prima dell'emissione della sentenza di appello, che deve pertanto essere annullata senza rinvio. P.Q. P.Q.M
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