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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1952

Cassazione n. 06401/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1952 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi sono manifestamente infondati, non consentiti o generici per le seguenti ragioni: - il primo, sui dubbi in ordine all'effettiva data di conoscenza dell'avvenuta truffa, involge valutazioni di fatto che non spettano a questa Corte, su cui la sentenza impugnata si è soffermata con motivazione non manifestamente illogica (pg. 4); - il secondo ed il terzo motivo, sotto diversi profili attinenti all'affermazione di responsabilità, si limitano a riproporre, in questa sede, questioni valutative delle prove o dei criteri utilizzati per commisurarne credibilità attendibilità e tenuta logica, formulando ipotesi alternative, senza attingere alla critica di legittimità richiesta dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen. ed in sostanza riproducendo così censure idonee a sostanziare un atto d'appello ma non un ricorso per cassazione; - il quarto, censura la violazione dello jus tacendi, omettendo di considerare che la Corte ha considerato la condotta processuale dell'imputato, al fine di trarre elementi di valutazione di credibilità della tesi difensiva (operazione del tutto corretta), senza peraltro basare su di tale valutazione l'affermazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così ifieciso il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Fran esco Florit [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 17 FBZO25 [OSCURATO:PERSONA] ini D'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1952 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi sono manifestamente infondati, non consentiti o generici per le seguenti ragioni: - il primo, sui dubbi in ordine all'effettiva data di conoscenza dell'avvenuta truffa, involge valutazioni di fatto che non spettano a questa Corte, su cui la sentenza impugnata si è soffermata con motivazione non manifestamente illogica (pg. 4); - il secondo ed il terzo motivo, sotto diversi profili attinenti all'affermazione di responsabilità, si limitano a riproporre, in questa sede, questioni valutative delle prove o dei criteri utilizzati per commisurarne credibilità attendibilità e tenuta logica, formulando ipotesi alternative, senza attingere alla critica di legittimità richiesta dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen. ed in sostanza riproducendo così censure idonee a sostanziare un atto d'appello ma non un ricorso per cassazione; - il quarto, censura la violazione dello jus tacendi, omettendo di considerare che la Corte ha considerato la condotta processuale dell'imputato, al fine di trarre elementi di valutazione di credibilità della tesi difensiva (operazione del tutto corretta), senza peraltro basare su di tale valutazione l'affermazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ifieciso il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Fran esco Florit [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 17 FBZO25 [OSCURATO:PERSONA] ini D'
Sentenza Cassazione n. 06401/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris